Il 14 dicembre l’Assemblea plenaria ha votato a Strasburgo la proposta di riforma dell’attuale direttiva sui succhi di frutta. Si tratta di un voto apprezzabile sotto diversi aspetti, ma c’è un piccolo inconveniente, il comunicato-stampa  riporta alcuni errori.

Proviamo a fare un po’ di chiarezza.

Già ora la denominazione di un succo o di un nettare di frutta “è completata dall’indicazione della frutta utilizzata“. Per cui non è corretto quanto riportato nel comunicato stampa del Parlamento Europeo, secondo cui oggi sarebbe possibile riportare sulla confezione la scritta “succo di fragola” in un prodotto ottenuto dal 90% di succo di mela e solo il 10% di fragola, poiché devono comparire i nomi di entrambi i frutti nella denominazione di vendita.

La modifica introdotta dalla direttiva con la frase: “il nome del prodotto è composto dall’elenco dei frutti utilizzati…“, è da intendersi come una conferma e semmai una sottolineatura delle regole esistenti, non certo come un “nuovo adempimento”.

Il testo ribadisce che ai succhi di frutta (cioè ai prodotti ottenuti interamente dalla frutta), non è consentito aggiungere zuccheri. Ma questa regola è già da anni una realtà di mercato, basta scrutare gli scaffali dei supermercati per notare come sulle etichette dei succhi venga sempre riportata l’indicazione “senza zuccheri aggiunti”. Il nuovo regolamento  ‘fotografa’ quindi una realtà, senza apportare alcuna rivoluzione.

Quanto agli edulcoranti artificiali, ossia i dolcificanti, va ribadito che l’impiego di questi ingredienti non sono mai stati permessi nei succhi di frutta: anche in questo caso la la direttiva non dice nulla di nuovo.

Non ci sono quindi novità neppure per i nettari di frutta che da sempre possono contenere zuccheri e/o edulcoranti e devono riportare in etichetta l’elenco dei dolcificanti eventualmente presenti.

Nessuna novità anche per il puro succo di arancia che deve essere composto al 100% da succo di arancia fresco o ricostituito da concentrato come già viene riportato sulle etichette. Ogni aggiunta di succhi diversi – mandarino ad esempio – non solo deve esere segnalata nell’elenco degli ingredienti, ma deve anche essere citata nella denominazione di vendita.

Qualche ‘furbetto’ al Parlamento europeo aveva introdotto un emendamento volto a consentire la miscela del succo d’arancia con succo di mandarino, fino al 10%, senza l’obbligo di informare il consumatore. Si sarebbe trattato di una ‘frode commerciale per legge’, motivata tra l’altro da un grossolano errore presente anche nell’ultimo comunicato-stampa del Parlamento, secondo cui la miscela arancio-mandarino sarebbe una prassi dei fornitori statunitensi e brasiliani.

I produttori europei di succhi di frutta si sono opposti e hanno vinto nell’interesse del consumatore che ha diritto a un’informazione leale e veritiera sul contenuto del prodotto. Né la legislazione europea né quella italiana tollerano miscele non dichiarate, e il voto del 14 dicembre ha messo definitivamente a tacere i furbetti. Arancia è, e arancia sia. Se si aggiunge mandarino, si informino i consumatori.

Dario Dongo