Pubblichiamo la domanda di una nostra lettrice sull’indicazione in etichetta allo stabilimento di produzione. Di seguito la risposta dell’avvocato Dario Dongo, esperto di diritto alimentare.
Mi occupo di consulenza in campo alimentare e ho un quesito. Se una ditta cambia sede e di conseguenza cambia l’indirizzo dello stabilimento di produzione può utilizzare le scatole in cui è stampato ancora l’indirizzo vecchio fino a esaurimento?
Faccio questa domanda perché la sede dello stabilimento non è menzionata dal Reg. 1169/2011 e non mi è chiaro se il d.lgs. 145/17, che impone l’obbligo della sede dello stabilimento, sia effettivamente applicabile oppure no, visto che avevo letto alcuni articoli in cui veniva definito come anticostituzionale.
Grazie per la collaborazione. ivana
Di seguito il parere dell’avvocato Dario Dongo
Il d.lgs. 145/17 è inapplicabile poiché il governo allora guidato da Paolo Gentiloni non ha rispettato le regole europee che prescrivono la notifica preventiva alla Commissione europea delle norme tecniche nazionali che incidano su produzione e vendita delle merci (oltreché sulla fornitura di alcune categorie di servizi).
L’illegittimità del suddetto decreto, sulla base di consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, è stata riconosciuta dal Tribunale di Roma in un procedimento attivato proprio nei miei confronti dall’ex viceministro all’agricoltura Andrea Olivero, il quale tra l’altro è stato condannato al rimborso delle spese legali.
L’indicazione in etichetta della sede dello stabilimento si qualifica dunque come informazione volontaria, la quale rimane soggetta a due condizioni:
– l’informazione dev’essere chiara, non ambigua. E non deve indurre il consumatore in errore circa l’effettiva origine o provenienza del prodotto alimentare (articoli 36, 7.1.a),
– l’eventuale non coincidenza dell’origine o provenienza dell’ingrediente primario, rispetto all’origine del prodotto così esposta, deve venire indicata con altrettanta evidenza. Nello stesso campo visivo, in caratteri di altezza pari almeno al 75% di quelli impiegati per indicare l’origine del prodotto. (2) Ai sensi del reg. UE 2018/775.
In considerazione di quanto sopra, non è lecito immettere in commercio alimenti le cui confezioni riportino una notizia difforme dalla realtà. La sede dello stabilimento, sia pure indicata su base volontaria, deve corrispondere a quella dell’impianto da cui il singolo lotto effettivamente proviene.
Per approfondimenti si fa richiamo all’ebook 1169 pene. Reg. UE 1169/11. Notizie sui cibi, controlli e sanzioni.
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Avvocato, giornalista. Twitter: @ItalyFoodTrade