Donna legge l'etichetta di un prodotto tra gli scaffali di un supermercato o un negozio

etichette banco frigoL’obbligo di indicare la sede dello stabilimento sulle etichette dei prodotti alimentari Made in Italy è finalmente ripristinato, grazie al decreto legislativo 145/17, le cui norme si applicano a partire dal 5 aprile 2018. Ecco una sintesi del provvedimento. Campo di applicazione. Il decreto si applica ai soli prodotti alimentari preimballati fabbricati e/o confezionati in Italia, destinati alla vendita sul mercato nazionale. Oltreché agli alimenti di provenienza extra-UE, con i dovuti distinguo. E quindi, ai seguenti prodotti:

alimenti preimballati Made in Italy, cioè quelli la cui ultima trasformazione sostanziale abbia avuto luogo in Italia. Anche qualora l’ingrediente primario provenga dall’estero, e di ciò prima o poi dovrà venire fornita notizia (leggi approfondimento),

prodotti confezionati in Italia, se pure fabbricati in altri Paesi, europei e non. Con ulteriore dovere di precisare il Paese d’origine, qualora la sua omissione possa indurre il consumatore in errore al riguardo. Tenuto conto della natura del prodotto e delle sue modalità di presentazione, ivi compreso il marchio (leggi approfondimento),

alimenti preimballati extra-UE venduti in Italia. È peraltro dubbio che l’Italia possa imporre tale regola a importatori legittimamente stabiliti in UE, i quali riportino il loro nome o ragione sociale sulle etichette di prodotti la cui libera circolazione nel Mercato interno non può venire ostacolata da norme nazionali.

sede dello stabilimentoIl decreto viceversa non si applica ai prodotti italiani destinati all’estero (UE ed extra-UE), né a quelli “legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’UE o in Turchia o fabbricati in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE)”. La sede dello stabilimento “di produzione o, se diverso, di confezionamento” deve venire fornita in etichetta, applicando i requisiti di leggibilità già previsti dal regolamento UE 1169/11 per le informazioni obbligatorie. La sede “è identificata dalla località e dall’indirizzo dello stabilimento”. L’indirizzo può venire omesso qualora l’indicazione della località risulti di per sé idonea alla “agevole e immediata identificazione dello stabilimento”.

L’indicazione della sede non è richiesta nei casi in cui:

  1. a) essa coincida con quella dell’operatore responsabile per l’informazione al consumatore,
  2. b) l’etichetta contenga il marchio di identificazione o il bollo sanitario,
  3. c) la sede sia contenuta nel marchio con cui il prodotto viene commercializzato.

Laddove l’operatore responsabile disponga di più stabilimenti, “è consentito indicare tutti gli stabilimenti purché quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno”. L’autorità competente designata all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è l’ICQRF, Istituto Centrale per la tutela della Qualità e la Repressione delle Frodi, presso il Ministero delle Politiche Agricole. Ferme restando “le competenze spettanti, ai sensi della norma va vigente, agli organi preposti all’accertamento delle violazioni”. Salvo che il fatto costituisca reato, l’omissione della sede dello stabilimento in etichetta è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 euro. Norme transitorie. Gli operatori possono peraltro smaltire, fino a esaurimento scorte, i prodotti immessi sul mercato o confezionati prima del 5 aprile 2018 con etichette non conformi.

Per ulteriori approfondimenti, si fa rinvio a questo articolo e all’ebook gratuito “1169 pene. Reg. UE 1169/11, notizie sui cibi, controlli e sanzioni”, scaricabile qui.

Dario Dongo, FARE (info@fare.email)

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ezio
ezio
10 Aprile 2018 11:56

Se non fosse drammatico per la presa in giro dei consumatori, sarebbe ridicolo, come le sanzioni e la proroga per smaltire le scorte delle etichette fuori norma senza una data limite!
La Commissione, coerentemente, non si smentisce mai in nessun importante appuntamento.

Roberto Pinton
Roberto Pinton
10 Aprile 2018 15:17

Non è un atto europeo, ma un decreto legislativo dell’ordinamento italiano, la Commissione non c’entra nulla.

ezio
ezio
Reply to  Roberto Pinton
10 Aprile 2018 17:20

Ho compreso che il decreto italiano origina e applica il regolamento UE 1169/11, riguardante l’Origine ingrediente primario negli alimenti preconfezionati e che il decreto legislativo 145/27 è una sua applicazione, anche se personalizzata al nostro paese nei limiti del consentito dal regolamento originario.
Ho compreso male? E se si in cosa si differenzia. Grazie

francesco
francesco
11 Aprile 2018 12:54

Quello che sinceramente non ho compreso di questa decreto fatto con i piedi è :
1- cosa succede a tutte le etichette che sono state stampante in precedenza al decreto legge e alla sua applicazione, devono essere gettate via? se così fossi lo stato dimostra per l’ennesima volta spregio nei confronti delle piccole aziende.
2- cosa succede in caso di controversia con la repressione frodi, in punta di diritto un azienda italiana può ignorare questo decreto legge e rispettare quello europeo visto che non vi è stata nessuna apertura da parte della EU su questi punti, e per il principio che nessuna legge nazionale può andare in contrasto con una legge europea le sanzioni dovrebbero essere di fatto nulle.
3- quello che comunque è chiaro che chi acquista prodotti da fuori e li ri etichetta non deve rispettare la normativa quindi parliamo di “concorrenza sleale” nei confronti delle aziende che producono nel territorio italiano.