Sempre più spesso trovo sulle confezioni la dicitura “Prodotto in UE” per articoli confezionati con marchio registrato senza riportare lo stabilimento di produzione. Dovrei importare della pasta stabilizzata ripiena prodotta Germania ed etichettata con il mio marchio registrato. In questo caso, posso omettere la via e l’indirizzo del produttore e sostituirla con la dicitura “Prodotto in UE”?

Grazie in anticipo,

Giuseppe

 

 

Il quesito posto dal lettore sottende due diversi requisiti di informazione in etichetta:

 

1) L’indicazione della sede dello stabilimento (di produzione o confezionamento).

Tale notizia è prevista come obbligatoria soltanto dalla legge italiana (decreto legislativo 27.1.92 n. 109 e successive modifiche, articolo 11), che ne consente l’omissione nel solo caso in cui il prodotto rechi un marchio sanitario (nel caso cioè di prodotti di origine animale) poiché, in caso di eventuali problemi di sicurezza alimentare, grazie ai codici ivi contenuti l’Autorità di controllo sarà comunque in grado di risalire allo stabilimento.

Trattandosi di norma nazionale priva di corrispondenza nella legislazione UE (direttiva 2000/13/CE e successive modifiche, reg. UE n. 1169/2011), la sede dello stabilimento non può essere applicata ai prodotti provenienti da altri Stati membri, né tale indicazione è obbligatoria sulle etichette di alimenti destinati ad essere commercializzati oltre i confini nazionali .

 

2) L’indicazione del Paese di origine del prodotto.

Il Paese d’origine, secondo quanto previsto nel Codice doganale comune (reg. CE n. 2913/92, che sarà a breve sostituito dal reg. CE n. 450/08, cui viene pure fatto richiamo nel reg. UE n. 1169/2011 sull’informazione al consumatore relativa ai prodotti alimentari), si identifica con il luogo ove il prodotto ha subito la sua ultima trasformazione sostanziale. Tale indicazione è in via generale facoltativa, tranne per alcune merceologie come ad esempio: carni bovine e di pollame, uova, latte fresco, miele, prodotti ittici e ortofrutticoli freschi, oli di oliva, passata di pomodoro) e di quelle stabilite nel nuovo regolamento europeo (si veda il nostro ebook “L’etichetta”).

 

L’informazione sul Paese d’origine è obbligatoria quando il consumatore può essere tratto in inganno per via della sua stessa natura (come può essere il caso di alimenti tipicamente associati a un determinato territorio) o delle informazioni, anche grafiche, che lo accompagnano. In tal caso la semplice indicazione “Made in EU” o “Prodotto in UE” può essere ritenuta insufficiente.

 

Per esempio, di fronte a una confezione di tortellini, il consumatore italiano ragionevolmente associa il prodotto a una produzione nazionale. Se così non è, il Paese di produzione deve essere indicato. La dicitura Prodotto in UE in questo caso non appare sufficiente: considerato che l’Italia stessa è un Paese UE, per cui l’informazione sul luogo di origine (produzione) dovrebbe essere più precisa.

 

Differente può essere il caso, per citare un altro esempio, di una confezione di foglie di vite in salamoia. Trattandosi di un prodotto caratteristico dei Paesi dell’Est e dell’area balcanica, l’indicazione “Prodotto in UE” assume in questa ipotesi il significato di informare che il prodotto è stato realizzato in un Paese membro (sia esso Romania, Bulgaria, Slovenia, Grecia) anziché altrove (es. Serbia, Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Turchia).

 

Diverso, ancora, è il caso in cui il riferimento territoriale all’UE sia esplicitamente previsto dalla normativa applicabile: ipotesi che ricorre nel caso di miscele di materie prime (es. olive) o prodotti (es. oli d’oliva, miele) provenienti da diversi Paesi (UE e/o extra-UE).

 

Questa, almeno, è l’interpretazione dello scrivente.

Dario Dongo

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Dario
Dario
3 Aprile 2012 09:10

Gentile dr. Henson,

come ho a mia volta evidenziato al punto 1 della risposta, l’indicazione dello stabilimento non è richiesta nel caso di prodotti realizzati in altri Paesi.

L’indicazione ‘Prodotto in UE’ tuttavia non è idonea, a mio umile avviso, ad adempiere al requisito d’informazione sul Paese d’origine dell’alimento che, nel caso di pasta ripiena commercializzata in Italia, è da intendersi come obbligatorio (perché il consumatore italiano tende ad associare tale cibo, uno dei simboli del ‘Made in Italy’, alla produzione nazionale).

Quindi:
– bene a indicare che l’alimento è distribuito dal Signor Giuseppe che riporta il proprio marchio registrato e la sede,
– bene a omettere la sede dello stabilimento, poichè sito all’estero,
– bisogna specificare che si tratta di ‘Prodotto in Germania’ e non genericamente in UE. Questo, ripeto, è il mio punto di vista. Cordialmente

Henson
Henson
2 Aprile 2012 20:16

Egregio dott. Dongo, ho letto la sua risposta in merito al quesito sollevato dal sig. Giuseppe ed ho una perplessità.
Il Dlgs 109/92 non prevede l’omissione dello stabilimento solo in presenza di bollatura sanitaria…
L’art. 11, comma 1, lettera b) esclude esplicitamente l’indicazione dello stabilimento per quei prodotti preconfezionati provenienti da altri Paesi per la vendita tal quali in Italia.
In questo caso, il responsabile della messa in commercio sarebbe qualificato con il marchio registrato del sig. Giuseppe e la sede della sua ditta, mentre non ci sarebbe bisogno di indicare lo stabilimento, essendo la pasta ripiena prodotta in Germania. L’indicazione "Prodotto in UE" sarebbe a questo punto facoltativa.
E’ corretta questa mia applicazione?
Cordiali saluti.

Daniela
Daniela
3 Aprile 2012 08:27

Ma il nuovo regolamento EU 1169/2011 non prevede che sia sufficiente inserire il responsabile del marchio (che può non corrispondere con il produttore) e omettere quindi il sito di produzione?
Essendo un regolamento europeo dovrebbe valere anche per l’Italia, o no?

Dario
Dario
3 Aprile 2012 10:34

Gentile Daniela, in Italia vige tuttora il d.lgs. 109/92, che prescrive di indicare la sede dello stabilimento. Sino a che la norma in questione rimarrà in vigore, l’obbligo permane e la sua violazione è soggetta a sanzione amministrativa

alessandro
alessandro
5 Aprile 2012 12:46

Purtroppo l’indicazione dello stabilimento non è sufficiente a mio parere. Purtroppo si trovano moltissimi prodotti "confezionati a xxx" , "stabilimento a" che indicano l’ultimo luogo in cui il prodotto è stato confezionato, lavorato ,etc
ma questo non significa che la materia prima utilizzata proviene dal luogo/paese in cui si trova lo stabilimento , quindi potremmo acquistare dei pomodori confezionati a Bari ma provenienti dalla Cina !!!! purtroppo!!!

deve esserci l’indicazione "prodotto" e/o coltivato, per esser certi che sia un prodotto nostrano (sempre se non si tratti di false indicazioni)