L’entrata in vigore del Regolamento UE 1169 modifica le etichette dei prodotti alimentari e prevede nuovi obblighi per la commercializzazione del pesce a partire dal 13 dicembre 2014. Il Movimento Difesa del Cittadino in collaborazione con Eurofishmarket ha sintetizzato in questa infografica le novità .
La prima novità è che si dovrà indicare il metodo in cui il pesce è stato catturato – pescato, pescato in acque dolci oppure allevato. Per quello pescato sarà obbligatorio indicare la zona di origine (Mar Adriatico, Mar Ionio, Sardegna, anche attraverso un disegno o una mappa) e la modalità di cattura scelta a bordo del peschereccio. La lista comprende: reti da traino, reti da circuizione, sciabiche, reti da imbrocco, ami e palagari, draghe e anche nasse e trappole. Deve inoltre essere indicato il Termine Minimo di consumo ovvero e la presenza di allergeni. Per quanto riguarda il pesce congelato, dovrà essere indicata la data di congelamento, mentre quelli decongelati dovranno riportare le diciture “decongelato” e l’avvertenza di non ricongelare il prodotto, conservarlo in frigorifero e consumarlo entro 24 ore.
Più trasparenza anche nelle preparazioni. I prodotti della pesca che possono sembrare costituiti da un unico pezzo, ma che in realtà sono ottenuti assemblando diverse parti amalgamati ad altri ingredienti (additivi ed enzimi alimentari), dovranno recare l’indicazione “pesce ricomposto”. In questo caso l’etichetta deve riportare gli ingredienti e la loro quantità oltre alla presenza degli eventuali additivi. Indicazioni più dettagliate si trovano in questo documento.
Sara Rossi
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