Gestisco un panifico insieme alla mia famiglia e vorrei porre un quesito un quesito: giornalmente imbustiamo il pane da distribuire ai supermercati con un’etichetta che contiene oltre ai riferimenti di legge anche la data di produzione e di scadenza, queste due informazioni possono fungere anche da numero di lotto?
Angela
Abbiamo chiesto un parere all’avvocato Dario Dongo esperto di diritto alimentare
La data di produzione non é necessaria, e anzi va rimossa dalle confezioni in quanto non prevista dal regolamento UE 1169/11 (“Food Information Regulation”), oltreché potenzialmente in grado di indurre in confusione i consumatori. Sulla generalità dei prodotti bisogna invece riportare il c.d. termine minimo di conservazione, TMC, utilizzando la dicitura ‘da consumarsi preferibilmente entro il…’ seguita da giorno e mese (ovvero dalla ‘indicazione del punto in cui essa è indicata in etichetta’), per i prodotti conservabili per meno di tre mesi. Se l’alimento può venire conservato per un periodo tra i 3 e i 18 mesi, è sufficiente indicare mese e anno, oltre i 18 mesi basta indicare l’anno (in questi casi, l’espressione da usare è ‘da consumarsi preferibilmente entro fine’).
La data di scadenza da indicare con la scritta ‘da consumare entro… (giorno, mese) va a sua volta utilizzata – in alternativa al termine minimo di conservazione di cui sopra – sui soli prodotti rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico, quali ad esempio prodotti da forno che contengano o siano farciti con alimenti di origine animale (es. focaccia al formaggio).
L’indicazione del TMC non é peraltro obbligatoria per ‘i prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le ventiquattro ore successive alla fabbricazione’ (1). In ogni caso, ove si riporti in etichetta la data di durabilità (TMC e scadenza) – con chiara indicazione, nell’ordine, di giorno e mese – non é necessario apporre il codice di lotto (2).
Note:
(1) Cfr. reg. UE 1169/11, Allegato X
(2) Cfr. dir. 2011/91/UE, articolo 5
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Avvocato, giornalista. Twitter: @ItalyFoodTrade
Buonasera,
lavoro in una torrefazione di caffè e mi stavo ponendo un problema simile.
Attualmente, nelel etichette esterne alle ocenfezioni da caffè mettiamo la dicitura per la scadenza “scad.gg/mm/aa” fino a 24 mesi, ed in fattura identifichiamo il lotto con ggmmaa.
Possiamo mantenere tale modalità sia in etichetta che in fattura?
Molte grazie,
Silvia