La dematerializzazione dei buoni su base nazionale favorirebbe l’accesso dei pazienti ai diversi canali distributivi
La data di scadenza può essere usata come numero di lotto per il pane imbustato?

Gestisco un panifico insieme alla mia famiglia e vorrei porre un quesito un quesito: giornalmente imbustiamo il pane da distribuire ai supermercati con un’etichetta che contiene  oltre ai riferimenti di legge   anche la data di produzione e di scadenza, queste due  informazioni possono fungere anche da numero di lotto?

Angela

Abbiamo chiesto un parere all’avvocato Dario Dongo esperto di diritto alimentare

La data di produzione non é necessaria, e anzi va rimossa dalle confezioni in quanto non prevista dal regolamento UE 1169/11 (“Food Information Regulation”), oltreché potenzialmente in grado di indurre in confusione i consumatori. Sulla generalità dei prodotti bisogna invece riportare il c.d. termine minimo di conservazione, TMC, utilizzando la dicitura ‘da consumarsi preferibilmente entro il…’ seguita da giorno e mese (ovvero dalla ‘indicazione del punto in cui essa è indicata in etichetta’), per i prodotti conservabili per meno di tre mesi. Se l’alimento può venire conservato per un periodo tra i 3 e i 18 mesi, è sufficiente indicare mese e anno, oltre i 18 mesi basta indicare l’anno (in questi casi, l’espressione da usare è ‘da consumarsi preferibilmente entro fine’).

Baker's hands with a bread.
I prodotti di panetteria che recano data di durabilità non richiedono un numero di lotto

La data di scadenza da indicare con la scritta ‘da consumare entro… (giorno, mese) va a sua volta utilizzata – in alternativa al termine minimo di conservazione di cui sopra – sui soli prodotti rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico, quali ad esempio prodotti da forno che contengano o siano farciti con alimenti di origine animale (es. focaccia al formaggio).

L’indicazione del TMC non é peraltro obbligatoria  per ‘i prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le ventiquattro ore successive alla fabbricazione’ (1). In ogni caso, ove si riporti in etichetta la data di durabilità (TMC e scadenza) – con chiara indicazione, nell’ordine, di giorno e mese – non é necessario apporre il codice di lotto (2).

Note:
(1) Cfr. reg. UE 1169/11, Allegato X
(2) Cfr. dir. 2011/91/UE, articolo 5

logo-fare

 

 

 

© Riproduzione riservata

sostieni

Le donazioni si possono fare:

* Con Carta di credito (attraverso PayPal): clicca qui

* Con bonifico bancario: IBAN: IT 77 Q 02008 01622 000110003264

 indicando come causale: sostieni Ilfattoalimentare

0 0 voti
Vota
1 Commento
Feedbacks
Vedi tutti i commenti
Silvia
Silvia
18 Novembre 2016 18:30

Buonasera,

lavoro in una torrefazione di caffè e mi stavo ponendo un problema simile.
Attualmente, nelel etichette esterne alle ocenfezioni da caffè mettiamo la dicitura per la scadenza “scad.gg/mm/aa” fino a 24 mesi, ed in fattura identifichiamo il lotto con ggmmaa.

Possiamo mantenere tale modalità sia in etichetta che in fattura?

Molte grazie,

Silvia