Sono un consigliere comunale con delega al commercio. Parlando con alcuni operatori commerciali delle ulteriori informazioni che dovrebbero comparire sulle etichette, mi è sorto un dubbio: se si compra il grano in Ucraina o in Russia o in Canada o in Cina, lo si macina in Italia (ultima trasformazione sostanziale) e poi la farina ottenuta si miscela con altra importata, rispettando la proporzione minima del 51% (materia prima agricola prevalente) si potrà scrivere su una confezione di biscotti “ORIGINE ITALIANA”?
Vittorio Quaglia (quagliavittorio@virgilio.it)
Ilfattoalimentare.it si è occupato della questione nell’articolo di Luigi Tozzi “Etichettatura d’origine: quello che non si dice sulla nuova legge” (24 gennaio). La norma prevede che venga indicata la località dell’ultima trasformazione sostanziale. Sull’etichetta, oltre all’indirizzo dello stabilimento di produzione, deve apparire anche il luogo di coltivazione della materia prima agricola: nel caso di biscotti sarà necessario indicare anche l’origine della farina, ma non quello del grano. Secondo quanto scritto nella legge, sulla confezione si potrà scrivere “origine italiana” anche se i biscotti contengono solo il 51% di farina italiana (materia agricola prevalente).
Il consumatore sarà convinto di acquistare un prodotto 100% italiano quando in realtà non lo è.