Produco ghiaccioli e la legge attuale non prevede l’indicazione della scadenza o del lotto sulla singola confezione dei gelati monodose, ma solo sulla scatola e di conseguenza sul documento fiscale. La nuova norma europea prevede dei cambiamenti? Potrebbe essere sufficiente la tabella nutrizionale sulla scatola assieme alla data di scadenza/lotto?

Chiedo questo perchè oltre ad essere piuttosto oneroso modificare l’impianto di confezionamento, mi si prospetta anche difficoltoso stampare tutte le diciture in modo leggibile sulle singole confezioni, essendo di dimensioni ridotte.

Ringraziandovi per disponibilità,

Nicola.

 

Caro Nicola, ecco qui in breve le risposte ai quesiti da lei formulati.

 

Termine minimo di conservazione. Il regolamento (UE) n. 1169/2011 prescrive l’indicazione delle informazioni obbligatorie – ivi compreso il termine minimo di conservazione (al di fuori delle deroghe di cui in allegato X, tra le quali non figurano i gelati monodose) – su ogni singola confezione di prodotto.

  • Decade perciò l’esenzione dall’obbligo di indicare il termine minimo di conservazione che la disciplina previgente riservava ai gelati monodose (d.lgs. 27.1.92, n. 109, art. 10 comma 5, lettera ‘m’).

 

Lotto. La direttiva 2011/91/UE, “relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare”, ha recentemente abrogato la previgente direttiva 89/396/CEE e successive modifiche, senza tuttavia alterarne il contenuto.

  • L’obbligo di indicare il codice di lotto continua a non applicarsi “alle porzioni individuali di gelato alimentare”. Ma questa esenzione, si noti bene, vale nel solo caso in cui “L’indicazione che consente di identificare la partita figura sulle confezioni multiple” (art. 2, comma 2, lettera ‘d’, direttive citate).

 

Dario Dongo

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