Il Comitato di controllo dell’Istituto di autodisciplina pubblicitaria, con l’ingiunzione numero 26/20 del 5 giugno 2020 nei confronti del produttore Restaxil GmbH e di Manzoni & C S.p.a, ha censurato la pubblicità dell’integratore Mavosten. L’inserzione, comparsa l’11 maggio sul quotidiano La Repubblica con il messaggio “Fastidi alla schiena o al collo? Spesso è una questione di nervi!”, è stata ritenuta contraria all’articolo 23bis del Codice di autodisciplina che regola le pubblicità di integratori e prodotti dietetici.
La censura degli integratori Mavosten
Secondo lo Iap, infatti, il messaggio potrebbe indurre in inganno i consumatori sugli effetti dell’integratore, “lasciando intendere un’efficacia inverosimile del prodotto, accreditando nel pubblico l’erroneo convincimento che il solo utilizzo dello stesso consenta di ottenere in modo semplice e veloce un risultato certo in relazione a disturbi di collo e schiena”, scrive il Comitato di controllo. In particolare, secondo lo Iap, la pubblicità farebbe intendere che l’assunzione di vitamine e minerali “possa essere di aiuto in condizioni francamente patologiche, chiaramente richiamate dalle figure riferite al collo ed alla schiena, quasi sempre indotte da compressioni dei tronchi nervosi da lesioni artrosiche, patologie del disco intervertebrale, contratture muscolari sui quali la miscela di vitamine e minerali contenuta nel prodotto in esame non può svolgere alcun effetto significativo.”
Gli integratori di vitamine e minerali, infatti, possono vantare solo effetti di mantenimento di un normale funzionamento dei nervi, come correttamente riportato nella stessa pubblicità. Per lo Iap, tuttavia, ciò non sarebbe sufficiente a bilanciare l’effetto potenzialmente fuorviante del messaggio. Inoltre, nell’ingiunzione si afferma anche che “l’ingannevolezza del messaggio deve essere valutata […] anche in considerazione del pubblico cui è destinato, costituito da persone particolarmente sensibili al tema della salute e per questo motivo portate ad una decodifica più allettante ed illusoria delle promesse del facile ottenimento di risultati particolarmente ambiti, con la conseguente amplificazione dei profili di ingannevolezza”.
La censura di Normolip 5
Questa non è l’unica censura per la pubblicità di un integratore pubblicata dallo Iap nel mese di giugno. Con l’ingiunzione numero 30/20 del 18/06/2020 nei confronti del produttore Esi Srl, Mondadori Media Spa e di Mediamond Spa, il Comitato di controllo ha censurato anche l’inserzione di Normolip 5, apparsa sulla rivista Chi del 27 maggio. Anche in questo caso la pubblicità è stata ritenuta contraria alle regole sulla comunicazione degli integratori alimentari e dei prodotti dietetici (articolo 23bis).
Per lo Iap, il messaggio “Colesterolo alto?” e la grafica (visual) dell’inserzione – un palloncino a forma di cuore con alcuni cerotti a suggerire la presenza di un problema cardiaco – “attribuiscono impropriamente al prodotto proprietà ed effetti che trascendono quelli ammissibili per un integratore alimentare”. Un integratore, infatti, può vantare esclusivamente un’azione di mantenimento dei normali livelli di colesterolo e quindi non può avere alcun effetto in caso di colesterolo elevato, che, secondo quanto afferma lo Iap, “seppure genericamente, individua una situazione patologica”. “Tale citazione è peraltro scorretta anche in termini generali, in quanto suscettibile di trasferire sul prodotto un’aura di medicalità” scrive lo Iap.
Il provvedimento contro Asiolev
Prima ancora, nel mese di maggio, il Giurì dell’Istituto di autodisciplina pubblicitaria, con la pronuncia n. 17/2020 del 05/05/2020 nei confronti di Specchiasol Srl, aveva censurato la pubblicità dell’integratore alimentare Ansiolev comparsa sulla rivista Chi del 26/02/2020 con il messaggio “Ansiolev e l’attacco non ti fa più paura”. La stessa inserzione era già stata oggetto di un’ingiunzione del Comitato di controllo rivolta a Specchiasol Srl e Mediamond Spa, perché era stata considerata contraria all’articolo 23bis del Codice di autodisciplina pubblicitaria sulla comunicazione commerciale di integratori e prodotti dietetici.
Secondo lo Iap, il messaggio pubblicitario dell’integratore, che già dal nome fa riferimento all’idea di alleviare gli stati d’ansia, potrebbe “accreditare il prodotto di un’inverosimile efficacia in situazioni, quali il senso di panico e l’ansia improvvisa, che possono essere indice di vere e proprie condizioni patologiche, che esulano dalle specifiche proprietà riconoscibili a un integratore alimentare”. Anche il riferimento a un’azione rapida, scrive lo Iap, risulta eccessivo “in relazione a un integratore alimentare, che può unicamente contribuire al mantenimento di un normale tono dell’umore”, veicolando “una decodifica esorbitante del messaggio in termini di effetto del prodotto in una situazione alterata e di disagio”.
La posizione del produttore di integratori
Specchiasol Srl si è opposta all’ingiunzione, ritenendo scorretta la valutazione del Comitato di controllo sul messaggio pubblicitario. L’inserzione, infatti, affermava chiaramente che il prodotto pubblicizzato è un integratore, riporta i claim autorizzati dal ministero della Salute e ne sottolinea la funzione coadiuvante. Secondo l’azienda il messaggio contestato “Ansiolev e l’attacco non ti fa più paura” fa riferimento esclusivamente a “uno stato di stabilità dell’umore, garantito dall’assunzione corretta e prolungata del prodotto, non certo ad un’efficacia sul singolo attacco di panico o di ansia”, mentre il claim “azione rapida” descrive unicamente le diverse caratteristiche della formulazione in gocce rispetto alle compresse.
La decisione del Giurì
Alla fine del dibattimento, dando in parte ragione all’azienda, il Giurì ha ritenuto che “il messaggio in questione, pur lasciando margini aperti ad una diversa interpretazione, non contiene alcuna espressione la quale possa suggerire direttamente lo svolgimento di azioni di contrasto farmacologico all’insorgere di situazioni patologiche”, come attacchi di panico, e che “la rimozione del timore di attacchi di panico e di ansia improvvisi non viene configurata come un effetto dell’assunzione di un farmaco, ma come conseguenza del mantenimento di uno stato di fisiologico benessere”.
Tuttavia, la dicitura “azione rapida” è stata ritenuta dal Giurì “incongruente con la funzione di mantenimento di una condizione di tranquillità” perché “può suggerire una diversa decodifica dell’intero messaggio”, facendo pensare che “per eliminare la paura di un (improvviso) attacco (di panico), è sufficiente tenere a portata di mano una boccetta di Ansiolev.” Lo Iap, inoltre, ritiene che “per evitare possibili fraintendimenti sia parimenti necessario inserirvi l’avvertenza, nelle forme e nei modi ritenuti opportuni, che il prodotto reclamizzato non ha effetti ansiolitici.” Per questo motivo il Giurì ha dichiarato che la pubblicità contestata “è in contrasto con gli articoli 2 e 23bis limitatamente al claim “azione rapida” e relativamente alla mancata avvertenza che il prodotto non è un ansiolitico, ed in questi limiti ne ordina la cessazione”
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