Una donna naviga su un sito di e-commerce di vino dal suo laptop

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha sanzionato Tannico Srl, azienda che si occupa di e-commerce di bevande alcoliche, con una multa di 150mila euro per una pratica commerciale scorretta relativa agli annunci di riduzione di prezzo sia sul sito www.tannico.it che sull’app Tannico. Secondo l’Antitrust la società “diffondeva comunicazioni commerciali ingannevoli e omissive sugli annunci di riduzione di prezzo delle bevande alcoliche pubblicizzate”.

Il procedimento dell’AGCM

In particolare, il procedimento PS12820 avviato dall’AGCM ha accertato che Tannico pubblicizzava numerosi prodotti come “promozionali” o “in offerta” (con claim come “Tutte le migliori etichette scontate sono in questa collezione: se vuoi risparmiare sui tuoi vini online preferiti, ora è il momento”), anche quando il prezzo di vendita era maggiore o uguale al prezzo più basso applicato negli ultimi 30 giorni precedenti l’offerta, in violazione delle norme a tutela di consumatori e e consumatrici, e dell’articolo 17-bis del Codice del consumo (che attua la direttiva europea Omnibus).

In questi casi, infatti, la promozione non rappresentava una riduzione di prezzo reale rispetto a quello più basso recentemente praticato, ma veniva confrontata con un listino più alto usando la formula “Prima era”. Secondo l’Antitrust questa condotta può indurre in errore consumatrici e consumatori sulla reale convenienza dell’acquisto, facendo credere che ci fosse un vantaggio inesistente.

L’AGCM ha basato la sua valutazione anche sul principio stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza del 26 settembre 2024, caso Aldi), secondo cui ogni annuncio di riduzione di prezzo deve essere determinato sulla base del prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti. Di conseguenza, un prezzo in promozione non può essere uguale o superiore a questo “prezzo precedente”.

Homepage Tannico 11.2025

La difesa di Tannico

Tannico ha sostenuto che il termine “promozione” fosse usato in senso meramente descrittivo e non implicasse necessariamente una riduzione di prezzo rispetto ai 30 giorni precedenti. Tuttavia l’AGCM ha respinto l’argomentazione di Tannico e ha ribadito che l’uso di claim come “promozione” o “offerte” può oggettivamente indurre a pensare che ci sia un vantaggio.

Durante il corso dell’istruttoria, a metà luglio 2025, Tannico ha comunicato di aver modificato sito web e app per allinearsi alla normativa. La società ha assicurato che i prodotti inseriti nelle sezioni promozionali sono ora solo quelli il cui prezzo di vendita scontato è inferiore al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, ponendo così fine all’infrazione contestata.

Nonostante la cessazione della pratica durante, l’AGCM ha ritenuto necessario comminare comunque una sanzione di 150mila euro, considerando la gravità e la durata della condotta, la significativa capacità di influenza del sito e dell’app (come confermato da un parere dell’AGCOM), e il fatturato elevato dell’azienda (26,9 milioni di euro nel 2024).

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos, Tannico

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