In merito a quanto riportato nell’ultimo capoverso dell’articoloElenco ingredienti sull’etichetta: quando bisogna indicare la percentuale“, vorrei sapere se è ancora valido ed applicabile quanto riportato nella Circolare n° 165 del 31/03/2000 del Ministro per l’Industria sulle “Linee guida relative al principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti” ovvero il cosiddetto QUID (l’ingrediente evidenziato in etichetta).

In particolare se è sempre valido l’articolo 3, lettera D) quando recita : “qualora l’ingrediente o la categoria di ingredienti sia messo in rilievo con parole, immagini o con una rappresentazione grafica, tale disposizione (l’indicazione del QUID) non va applicata: a) quando l’immagine rappresenta il prodotto alimentare venduto, ovvero quando una rappresentazione grafica è destinata a suggerire come preparare il prodotto (illustrazione del prodotto presentato assieme ad altri prodotti che possono accompagnarlo), a condizione che l’illustrazione sia inequivocabile e non metta in evidenza in altro modo il prodotto venduto e/o alcuni dei suoi ingredienti”.

 

Io capisco che se l’immagine riportata è quella del prodotto nella confezione, tal quale e senza mettere in evidenza nessun componente, allora può essere omesso il QUID, anche se alcuni componenti sono evidenti… Ad esempio, la confezione di una Colomba pasquale con la foto del dolce ricoperto di mandorle e granella di zucchero può omettere di indicare la percentuale ( il QUID)  di questi ingredienti… È corretta questa interpretazione?

Leonardo.

 

La circolare ministeriale da lei citata è ancora in vigore sino a quando il d.lgs. 109/92 sarà abrogato. La circolare suggerisce un’interpretazione coerente al significato della norma (e non potrebbe essere altrimenti visto che nella gerarchia del diritto i principi di legge svolgono un ruolo primario).

 

Il passaggio della circolare che lei richiama è delicatissimo, a fronte del duplice rischio di:

– violare la prescrizione di legge specifica (d.lgs. 109/92, art. 8 come sostituito dal d.lgs. 25.2.00 n. 68 e ulteriormente modificato dal d.lgs. 10.8.00 n. 259)

– ricadere nell’ambito delle pratiche commerciali scorrette, sanzionate dal d.lgs. 146/07.

 

Bisogna perciò sempre procedere ad analizzare ogni singolo caso. L’esempio delle colomba è molto particolare, visto che questo dolce è soggetto a una normativa che definisce in modo esatto le modalità di produzione e gli ingeredienti  (D.M. 22.7.05 e successivi chiarimenti in Circ. Min. Sviluppo Economico 3.12.09 n. 7021).

 

Laddove le mandorle intere figurino in bella vista sull’immagine del prodotto, personalmente avrei lo scrupolo di indicarne la quantità. Non altrettanto per la granella di zucchero: considerato che la  variazione quantitativa non è un elemento  così importante  da determinare la scelta del consumatore né è essenziale per caratterizzare il prodotto o distinguerlo da altri, si può perciò ritenere applicabile l’esenzione di cui all’art. 8, comma 2, lettera a, punto 4.

 

Dario Dongo

Foto: Photos.com

0 0 voti
Vota
1 Commento
Feedbacks
Vedi tutti i commenti
ezio
ezio
6 Giugno 2012 11:06

Un classico esempio di norme ad interpretazione personale.
Ma quando si faranno disposizioni, circolari e direttive senza bisogno d’interpretazione individuale?
Se in un prodotto si scrive/evidenzia che contiene un ingrediente caratterizzante, dovrà esserne indicato anche il quantitativo, in caso contrario non serve e non è richiesto. Troppo semplice?