Tanto rumore per nulla: potrebbe finire così l’annunciato progetto normativo del ministro Romano sulla leggibilità delle etichette. Il clamore che il decreto sta suscitando era certo prevedibile, ma forse ingiustificato. Perché? Per rispondere basta gettare lo sguardo al passato.

Disposizioni di legge sull’argomento esistono dal 1979 (per non parlare di un decreto regio del 1924) e dicono tutte la stessa cosa: le indicazioni sulla denominazione di vendita, gli ingredienti, i termini di conservazione e così via devono essere facilmente comprensibili, chiaramente visibili, leggibili e indelebili.

E allora che cosa c’è di nuovo? Posto che la normativa c’è (per di più essa sì chiara e facilmente leggibile), quanti provvedimenti sono stati presi a carico di produttori/confezionatori/etichettatori inadempienti negli ultimi 30 anni (decreto regio escluso)? E in ogni caso, qual è stata la loro efficacia? SI direbbe prossima quasi a zero, considerato che sugli scaffali di supermercati e punti vendita le etichette illeggibili continuano ad abbondare.

 

Per i più appassionati di storia e normativa, ecco l’elenco delle disposizioni in merito:

1924, regio decreto 2035/24: «Sui recipienti, carte, tele o involti di qualunque genere in cui sono contenute le conserve alimentari preparate con sostanze vegetali, poste in commercio, debbono essere impresse in modo indelebile e chiaro, oltre alla denominazione e sede della ditta fabbricante e alla dichiarazione che le conserve sono state confezionate in conformità delle norme vigenti, le indicazioni di cui al seguente prospetto…».

1979, direttiva comunitaria 79/112: «Tali indicazioni (denominazione di vendita, elenco ingredienti, TMC ecc. …) devono essere facilmente comprensibili ed apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili».

1982, decreto 322/82: «Le indicazioni (idem) devono essere indelebili e apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili».

1992, decreto 109/92: «Le indicazioni (idem) devono figurare sull’imballaggio preconfezionato o su un etichetta appostavi… e devono essere menzionate in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili; esse non devono in alcun modo essere dissimulate o deformate.

2000, direttiva comunitaria 2000/13: «Le indicazioni (idem), devono essere facilmente comprensibili ed apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili».

2007, decreto 7/2007: «L’indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile e in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore».

Alfredo Clerici (newsfood.com)

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