Gentile redazione,
in azienda stiamo rivedendo tutto il packaging e vorrei approfittare per applicare quanto richiesto dal nuovo Regolamento CE 1169/2011 e in particolare: inserimento tabella nutrizionale, allergeni in grassetto, dimensioni caratteri, … Ho però un dubbio: posso omettere il nome/indirizzo del produttore qualora questo non corrispondesse al proprietario del marchio? E posso indicare solo nome e indirizzo del proprietario del marchio (art.8)?
Daniela
Sino a quando il decreto legislativo 109/1992 non verrà abrogato, o modificato nella parte a ciò relativa, rimane obbligatoria l’indicazione in etichetta della sede dello stabilimento, di produzione e/o confezionamento. Poichè trattasi di norma nazionale priva di corrispondenza nei regolamenti europei, la prescrizione è applicabile ai soli prodotti fabbricati e venduti in Italia.
L’indicazione dello stabilimento si aggiunge al nome o ragione sociale e alla sede di un operatore – a scelta, tra produttore, confezionatore o distributore – che in tal modo assume la responsabilità sulle notizie fornite.
Quando l’operatore citato in etichetta non è il titolare dello stabilimento, è possibile astenersi dall’indicare il nome di quest’ultimo a condizione di precisare l’indirizzo esteso della fabbrica o laboratorio.
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Giornalista scientifica
Per me é fondamentale conoscere la sede dello stabilimento, di produzione, evito cosi di acquistare prodotti provenienti dal nord italia.
Ma quando lo stabilimento di produzione e la sede legale dell’impresa non sono allo stesso indirizzo devo inserire entrambi gli indirizzi in etichetta oppure è sufficiente solo quello dello stabilimento di produzione?
Secondo il DLgs 109 è obbligatorio indicare il nome o la ragione sociale o il marchio depositato E LA SEDE del fabbricante o del confezionatore o di un venditore che diviene responsabile della messa in commercio del prodotto.
VA INOLTRE indicata la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento, che però PUO’ ESSERE OMESSA nel caso che lo stabilimento sia ubicato NELLO STESSO LUOGO DELLA SEDE GIA’ INDICATA in etichetta per definire il responsabile della messa in commercio.