Formaggio Parmigiano Reggiano con marchio visibile sulla crosta

formaggioHo letto il libro L’Etichetta pubblicato su Il Fatto Alimentare e vorrei approfondire un elemento che credo interessi parecchie aziende. In base all’articolo 17 comma 4 del regolamento la denominazione protetta non può sostituire la denominazione legale.

Quindi denominazioni come “Parmigiano Reggiano” o “Bitto” dovranno essere accompagnati dalla menzione “Formaggio”? è corretto?

Lorenza

 

Risponde l’esperto di diritto alimentare Dario Dongo 

 

Le denominazioni protette possono coincidere con la denominazione di vendita nella misura in cui il consumatore medio sul mercato di riferimento sia in grado di associarle ai prodotti in questione. Ciò rileva peculiarmente ai fini dell’informazione dei consumatori allergici. Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Gorgonzola, Pecorino Romano sono universalmente noti e risulta perciò del tutto ridondante, a mio avviso, aggiungere la dicitura “formaggio”.

 

etichetta Parmigiano Reggiano e Grana Padano  475857025
Etichetta di Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Gorgonzola, Pecorino Romano senza la dicitura “formaggio”.

Diverso è il caso di denominazioni che possano risultare non comuni in regioni lontane da quelle di produzione, come a esempio la “Raschera” cuneese o il “Formai de mut” bergamasco, esposti in vendita nell’agrigentino. In questi casi sarà infatti indispensabile precisare la denominazione di vendita, di particolare rilievo e necessità per i consumatori affetti da allergie al latte.

 

Il regolamento UE 1169/11 esprime tale concetto nei seguenti termini: “È ammesso l’uso nello Stato membro di commercializzazione della denominazione dell’alimento sotto la quale il prodotto è legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato di produzione. Tuttavia, quando l’applicazione delle altre disposizioni del presente regolamento (…) non consentirebbe ai consumatori dello Stato membro di commercializzazione di conoscere la natura reale dell’alimento e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbero confonderlo, la denominazione del prodotto in questione è accompagnata da altre informazioni descrittive che appaiono in prossimità della denominazione dell’alimento.” (art. 17, comma 2).

 

La norma da Lei citata (che letteralmente recita “La denominazione dell’alimento non è sostituita con una denominazione protetta come proprietà intellettuale, marchio di fabbrica o denominazione di fantasia”, art. 17, comma 4) – a ben vedere non è riferita alle indicazioni geografiche ma ai marchi. E vale a significare che il marchio registrato, esempio “Nutella”, non può ovviamente sostituire la denominazione di vendita (“crema spalmabile alle nocciole”).

 

Colgo l’occasione per segnalare il prossimo seminario a Milano il 2 ottobre prossimo, dedicato appunto al reg. UE 1169/11, e la consulenza su questi e altri temi offerta dalla nostra squadra (email: tech@foodagriculturerequirements.com)

 

Dario Dongo

© Riproduzione riservata

Foto: iStockphoto.com

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