In seguito all’entrata in vigore della legge 27/2012, che rivoluziona il sistema dei pagamenti dei prodotti alimentari, moltissimi lettori ci hanno scritto chiedendo delucidazioni in particolare sull’articolo 62.

 

Per un approfondimento sulla corretta applicazione della normativa si può scaricare l’e-book scritto dall’avvocato Dario Dongo “Articolo 62: una rivoluzione” e pubblicato da Il fatto alimentare.

Di seguito pubblichiamo alcune delle domande giunte in redazioni con la risposta dell’avvocato Dongo.

 

————————————————————-

 

Se viene stipulato un contratto tra acquirente e fornitore, quest’ultimo nelle fatture dovrà richiamare esclusivamente il contratto oppure dovrà inserire anche la dicitura “assolve agli obblighi art 62…”?

Roberta

 

La nuova disciplina distingue due ipotesi:

 

contratti a struttura semplice (singoli atti di compravendita). In questi casi, qualora la forma scritta venga realizzata con modalità semplificata – ad esempio, mediante raccolta degli elementi essenziali dell’accordo in nota di consegna o DDT o fattura contestuale alla consegna delle merci – è necessario inserire nel documento la “formulina magica” (“assolve agli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, legge 27/2012”),

 

contratti a struttura articolata. Quando la singola compravendita si inserisca in una relazione commerciale più ampia, basata ad esempio su un accordo-quadro ove siano riportate le condizioni comuni ai singoli atti di esecuzione, non é necessario inserire nelle singole note di consegna o DDT o fatture la “formulina magica” di cui sopra. Bisogna invece fare specifico richiamo all’accordo-quadro (o convenzione generale, che dir si voglia), ad esempio citando le parti e la data (ove disponibile, un numero di protocollo).

 

————————————————————-

 

Alcuni clienti “impongono” la certificazione della consegna della fattura riepilogativa (dei ddt) nel mese successivo, così da allungare il pagamento.È legale?

Carlo

 

Ad avviso dello scrivente, si tratta di una pratica manifestamente sleale e vietata. La nuova disciplina vieta espressamente l’imposizione di un termine minimo tra la consegna delle merci e l’emissione della fattura. È anzi curioso che tali prassi siano ancora in voga, a dispetto delle norme ora vigenti.

 

————————————————————-

 

Riguardo la legge 62 c’è chi dice che anche le fatture vecchie sono da pagare entro 30 giorni (ad esempio un fattura di agosto 2012) mentre a me sembra che le leggi non siano mai retroattive.

Marco

 

Le fatture relative a consegne di merci anteriori al 24 ottobre 2012 sono effettivamente escluse dall’articolo 62, che si applica a decorrere dall’anzidetta data.

 

————————————————————-

 

Bene il pagamento a 30/60 giorni, ma l’aggravio burocratico appesantisce non di poco il piccolo che si trova nella catena di distribuzione che non sempre è riferita alla GDO. E che dire delle sanzioni? Secondo me, in questo modo, non si è trovata la soluzione ai problemi. Anzi…

Romolo

 

Il legislatore italiano ha avuto il merito di affrontare un problema grave che affligge da anni la filiera di produzione alimentare, in anteprima rispetto ad altri Paesi membri e alla stessa Commissione europea (che pure da diversi anni viene sollecitata – dalle parti sociali interessate e dal Parlamento europeo – ad adottare idonee iniziative al riguardo). “One size does not fit all” (la stessa taglia non sta bene a tutti), direbbero gli anglosassoni, ma è comunque prioritario ristabilire un equilibrio nei rapporti tra la GDO e i suoi fornitori.

La burocratizzazione può essere ridotta al minimo, basterebbe riferirsi agli strumenti di semplificazione offerti dalla norma. Le associazioni di categoria a loro volta potrebbero offrire utili consigli, magari anche recuperare un po’ di liquidità per i loro associati mediante accordi con istituti o associazioni bancarie, anziché chiedere al Governo di posticipare l’applicazione di una legge del Parlamento. Questioni di logica, e di bon-ton.

 

————————————————————-

 

L’obbligo di formalizzare per iscritto gli elementi essenziali del contratto (tipo e quantità dei prodotti in vendita, prezzo, tempi e modi di consegna e pagamento…), per quanto riguarda la fornitura di pane, nei supermercati, nelle mense ecc, varia di giorno in giorno. Com’è possibile attenersi alla norma?

Salvatore

 

Situazioni come quella descritta si connotano, generalmente, per la continuità dei rapporti di fornitura con un certo numero di clienti.

Si possono perciò definire in un semplicissimo accordo-quadro (che può avere ampia durata) le condizioni generali (es. modalità di ordine e sua accettazione, tempi e modi di consegna e pagamento, procedure di aggiornamento dei listini), e integrare gli elementi essenziali del contratto inserendo ciò che manca (es. tipo e quantità dei prodotti ceduti) negli atti relativi alle singole cessioni (es. nota di consegna, DDT o fattura contestuale) che dovranno fare richiamo all’accordo-quadro.

 

Dario Dongo

Foto: Photos.com