Ilfattoalimentare.it torna a parlare di ristorazione. Abbiamo recentemente affrontato il discorso dell’igiene e della sicurezza dei cibi serviti nei ristoranti. Oggi ci occupiamo invece dei diritti a tavola. A quanti è capitato di rimanere a bocca aperta di fronte a un conto maggiorato ,  perché non si era considerato l’importo relativo al coperto o al servizio?

Partiamo dai menù, sui quali per legge (R.D. n. 635/1940, art. 180) il ristoratore ha l’obbligo di indicare i prezzi delle singole portate. Non ci sono invece normative che disciplinano le voci “pane e/o coperto e servizio”, nei conti dei ristoranti. La questione è perciò rimessa alle Amministrazioni locali: nei ristoranti del Lazio, per esempio, è vietato l’addebito del coperto (legge regionale sui pubblici esercizi, n. 21/2006, art. 16, comma 3).

L’abitudine di fare pagare il coperto risale a tempi remoti, quando la gente pranzava al ristorante portandosi una parte delle vivande da casa. Oggi non ha senso, e il coperto viene vissuto come un balzello. Anche il servizio è una voce superata. L’ammontare del coperto in genere varia da 0,5 a 3,0 € ed è stabilito liberamente da ogni locale, la quota del servizio oscilla dal 5 al 15% ed è calcolata sull’importo totale. In alcune città queste voci sono state abolite, e i gestori le hanno abbandonate da tempo. La mancia non è mai obbligatoria, come invece è ormai abitudine negli Stati Uniti.

L’esposizione del menù all’esterno del locale da noi è poco diffusa ( contrariamente a quanto accade in Francia). Qualche ristoratore si sta adeguando, anche se ci sono locali senza menù, dove il cameriere  a memoria i piatti del giorno. Anche se questo modo di fare risulta molto  “familiare”, va ricordato che la presentazione del menù è un gesto dovuto.

Sempre a proposito di normative, ricordiamo che gennaio 2005 è vietato fumare in tutti i locali pubblici, compresi i ristoranti (legge n. 3/03, art. 51) e i  gestori devono fare osservare il divieto. E’ però concesso riservare un’area del locale – purché inferiore alla metà della struttura – ai fumatori. L’area dovrà essere adeguatamente segnalata (con cartelli ben visibili), separata dal resto della sala mediante pareti e provvista di impianti di ventilazione da mantenere efficienti e sottoporre a controlli annuali. Non esitiamo dunque a far valere i nostri diritti, se il fumo del vicino di tavolo disturba la cena.

C’è anche il capitolofurti. Forse non tutti sanno che il ristoratore è responsabile degli oggetti lasciati in custodia dal cliente e ne risponde in caso di furto. La responsabilità si estende anche alle cose portate nel locale, anche se non vengono date in custodia (per esempio valigie, soprabiti e cappelli). Rimangono invece sotto la custodia e vigilanza del cliente gli oggetti che non costituiscono intralcio alla consumazione (come il telefono cellulare e il portafogli), quando anche lasciati o dimenticati sul tavolo.

Dario Dongo
Roberto La Pira

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