Dal 14 dicembre 2016 diventerà obbligatoria la tabella nutrizionale per i prodotti preconfezionati. In base a quanto si evince dall’allegato V del Reg.(CE) 1169/11, i prodotti della IV gamma e la frutta possono essere considerati esenti da obbligo di inserire in etichetta i valori nutrizionali? In un vostro articolo di un paio di anni fa, per i prodotti della IV e delle V gamma, vi è l’obbligo di dichiarare i valori nutrizionali. Mi potreste aiutare a dipanare questo dubbio?
Grazie, Michela
Risponde l’avvocato Dario Dongo, esperto di diritto alimentare.
Il regolamento (UE) n. 1169/11 ha introdotto l’obbligo di inserire la dichiarazione nutrizionale sulla quasi totalità delle etichette alimentari, con alcune deroghe (stabilite in Allegato V). L’esenzione di maggior rilievo riguarda i prodotti realizzati dalle micro-imprese (meno di 10 dipendenti e di 2 milioni di fatturato), allorché commercializzati “a livello locale” (vedi approfondimento). Altre deroghe attengono a specifiche categorie di alimenti, tra i quali le acque (pur se gassate e/o aromatizzate), piante aromatiche e spezie quand’anche in miscela, additivi aromi ed enzimi, sale, etc.
Tra i prodotti esentati dalla tabella nutrizionale obbligatoria figurano pure “i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti”. E dunque:
– le verdure e la frutta di per sé risultano composte, rispettivamente, da una sola categoria di ingredienti. Perciò, quando esse vengano confezionate senza previa trasformazione (come nei casi dei sacchi di patate o di mele, le confezioni di cachi o kiwi, etc.), sono sicuramente escluse dall’obbligo di tabella nutrizionale in etichetta,
– viceversa, la pulizia delle verdure (comprensiva di lavaggio e rimozione delle parti non edibili), così come la sbucciatura e il taglio della frutta appaiono a prima vista come attività di trasformazione,
– pur tuttavia, il regolamento (CE) n. 852/04, il cosiddetto “Igiene 1”, definisce i “prodotti non trasformati” come “prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati” (1).
Accedendo a tale lettura, i prodotti di IV e V gamma – così come le verdure surgelate – dovrebbero intendersi come non soggetti all’obbligo di dichiarazione nutrizionale, a condizione che le loro confezioni non contengano ingredienti di categoria diversa (come può essere il caso di noci o bacche di ‘goji’ in una quarta gamma, o ancora del kit di condimento con olio aceto e sale all’interno del pacco di insalata).
Certo, affinché la certezza del diritto non sia solo utopia, sarebbero davvero utili illustrazioni e chiarimenti ufficiali da parte della Commissione europea e/o del governo italiano.
Note:
(1) Cfr. reg. (CE) n. 852/04, art. 2.1.n. Di pari significato il testo originale in lingua inglese, ‘”unprocessed products” means foodstuffs that have not undergone processing, and includes products that have been divided, parted, severed, sliced, boned, minced, skinned, ground, cut, cleaned, trimmed, husked, milled, chilled, frozen, deep-frozen or thawed’
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Avvocato, giornalista. Twitter: @ItalyFoodTrade
Leggendo la Circolare direi comunque che sono esclusi i prodotti, anche se artigianali, venduti tramite GDO: infatti si legge, in seconda pagina, Paragrafo ‘Fornitura diretta’: Restano esclusi dalla deroga […] prodotti preimballati venduti a imprese che esercitano vendita all’ingrosso o che svolgono attività di intermediazione commerciale, quali ad esempio le centrali d’acquisto. (Mi sembra che sull’approfondimento lei dia un’altra lettura di questo paragrafo).
Non si vuole comprendere che la norma è a tutela dei consumatori non delle imprese. Il cittadino ha il diritto di sapere cosa compra e cosa mangia , a prescindere chi sia un produttore …. industria , artigiano ecc. . Il panificio che produce biscotti… pizzete…rosticceria in genere deve dare comunicazione di quello che usa e della relativa tabella nutrizionale e sulla eventuale presenza di allergeni…. Purtroppo noi facciamo sempre gli….. italiani nel senso peggiore del concetto…….. Nessuno obbliga al panificio di produrre rosticceria o alimenti simili….di conseguenza se la scelta commerciale ne prevede la produzione…. deve inserire la tabella nutrizionale….
La Circolare del 16/11/16 non mi sembra faccia chiarezza, anzi va a confondere un punto che consideravo chiuso, ovvero che le insalate di IV gamma non fossero soggette all’obbligo di riportare la dichiarazione nutrizionale. Quindi in realtà con la circolare si sta dicendo che anche per questi prodotti è obbligatoria?
Buonasera Avvocato Dongo,
mi chiedevo se anche il caffè in grani,tostato, essendo un prodotto mono ingrediente, è esente dall’obbligo di tabella nutrizionale.
La stessa cosa si può dire del caffè macinato?
Grazie per una sua cortese risposta.
Cordiali saluti
Anna Paola de Bellis
Sono esentati “i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati”
Grazie!
Vorrei sapere se tra i prodotti esonerati dall’obbligo di riportare la tabella nutrizionale vi rientra anche il miele. Leggendo il punto 1 dell’allegato V del regolamento si potrebbe pensare di si visto che recita: “I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti”.
Grazie