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La pubblicità di Ulivero è stata considerata ingannevole. In futuro sarà il Ministero della salute a valutare i messaggi nutrizionali

Il 31 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo per  sanzionare le violazioni al regolamento CE n.1924/06, sulle indicazioni nutrizionali e salutistiche dei prodotti alimentari (1). Si tratta di un passo avanti, all’insegna della certezza del diritto su un’area oggetto di continua attenzione, anche da parte nostra.

 

I controlli e le sanzioni sono affidati alla competenza dell’Amministrazione sanitaria, vale a dire Ministero della salute, Regioni e le ASL (Aziende Sanitarie Locali). Samo di fronte a un passaggio doveroso, visto che già nel 2004 il cosiddetto regolamento controlli, nel definire l’ambito delle attività sottoposte al coordinamento del Ministero della salute, prevedeva di “garantire le pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e tutelare gli interessi dei consumatori, comprese l’etichettatura dei mangimi e degli alimenti e altre forme di informazione dei consumatori” (2).

 

Il successivo regolamento sull’informazione al consumatore dei prodotti alimentari ha ribadito la responsabilità degli Stati membri sui controlli estesi alle indicazioni nutrizionali e sulla salute (3).

 

Ne deriva che i consumatori, le loro Associazioni e gli altri soggetti interessati potranno rivolgersi direttamente agli enti preposti ai controlli ufficiali sugli alimenti per segnalare sospette non-conformità presenti  nelle etichette, nella pubblicità e anche sul web. Il Governo, le Regioni e le Province autonome, una volta chiariti i rispettivi ruoli nel controllo ufficiale non solo relative alla sicurezza degli alimenti ma anche  sulla conformità delle informazioni commerciali, avranno titolo per attivare programmi di formazione dei propri ispettori anche su questi temi. L’obiettivo è garantire l’efficacia e l’omogeneità della vigilanza sull’intero territorio nazionale, grazie anche a linee guida che il ministero potrà fornire.

 

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I consumatori e le Associazioni potranno rivolgersi direttamente agli enti preposti per segnalare sospette non-conformità nelle etichette e nella pubblicità

Le sanzioni introdotte dal decreto rispondono a un principio di stretta legalità, nel senso che ogni violazione della norma  in tema di indicazioni nutrizionali e salutistiche (4) sarà soggetta a specifica sanzione amministrativa in denaro, fatto salvo il dovere delle Autorità di controllo di denunciare alla competente Procura della Repubblica ogni eventuale notizia di reato (5), come  nel caso   di un’ipotesi di un possibile reato di frode in commercio (6).  Poichè infatti, laddove il fatto costituisca reato, sarà data prevalenza al procedimento penale e alle sanzioni previste per questo.

 

Gli importi delle sanzioni amministrative stabilite nello schema di decreto variano da un minimo di 1.000 a un massimo di 40.000 euro, in relazione alla gravità della violazione contestata. Quando la sanzione pecuniaria supera i 7.500 euro, l’ente accertatore potrà disporre la pubblicazione dell’estratto del provvedimento – con sintetica descrizione dell’illecito, il suo autore e la sanzione comminata – su due quotidiani a diffusione nazionale. Tutta questa operazione deve avvenire a spese del trasgressore. In caso di recidiva è prevista la possibilità di imporre la sospensione dell’attività per un periodo compreso tra i 10 e i 20 giorni.

 

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Gli importi delle sanzioni amministrative nel nuovo schema di decreto variano da 1.000 a 40.000 euro

L’impianto sanzionatorio appare efficace e deterrente, non tanto per le pene pecuniarie ma soprattutto per le misure accessorie che possono incidere sulla reputazione dei marchi coinvolti (il cosiddetto name & shame, di scuola anglosassone). I prossimi passi per la definizione dell’iter normativo saranno l’esame del progetto di decreto legislativo da parte della Conferenza Stato-Regioni e delle Commissioni parlamentari competenti.

 

 

Dario Dongo

 

(1) Decreto_Sanzioni_Claim_2013

(2) reg. CE 882/04, articolo 1.1.b

(3) reg. UE 1169/2011, considerando n. 52

(4) reg. CE 1924/06 e successive modifiche, da ultimo intervenute con reg. UE 432/2012 e 536/2013

(5) ai sensi del codice di procedura penale, art. 331 :”Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico esercizio

(6) codice penale, articolo 515, comma 1: “Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065“.

 

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Foto: photos.it

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Bernard
20 Giugno 2013 10:41

Sara tolto la competenza del AGCM?

Roberto La Pira
Reply to  Bernard
20 Giugno 2013 12:04

Probabilmente sì. Ilproblema è capie come si comporteranno e quali professionalità avranno le Asl per intervenire.
Un bel problema .

Robo
Robo
21 Giugno 2013 09:09

Gentile dott. Dongo, è da tempo che mi interrogo su una apparente contraddizione (per me), tra scarsità di approvazione di claims salutistici da parte dell’EFSA e presenza di messaggi in tal senso nella pubblicità (quello di Rocchetta/Uliveto è il più evidente). Al di là del caso specifico, le chiedo se ciò è da attribuirsi ad una carenza di applicazioni di norme o piuttosto al fatto che i claims salutistici dell’EFSA riguardino eventualmente tipologie di prodotti diversi dagli alimenti (es. Integratori). Può chiarirmi a tal proposito? Saluti e grazie.