Qual è la giusta etichettatura sui budelli per salumi quando dal produttore vanno a un rinvenditore non autorizzato alla manipolazione. Risponde Dario Dongo
Qual è la giusta etichettatura sui budelli per salumi quando dal produttore vanno a un rinvenditore non autorizzato alla manipolazione. Risponde Dario Dongo
Dario Dongo 24 Settembre 2015ho una domanda per l’avvocato Dongo sull’etichettatura dei secchielli di budella naturali che prepariamo per le nostre consegne.
Dato per assodato che l’etichettatura per il momento rimane uguale a quanto già applicavamo prima verso aziende con bollo CE, avrei il seguente quesito per l’etichettatura di materiale destinato a rivenditori che non hanno l’autorizzazione a manipolare il prodotto, ma si limitano a distribuire le merci nei contenitori da noi pre-confezionati.
Nel caso appunto di distribuzione di budella in contenitori preconfezionati, se la confezione viene inoltrata da un nostro cliente/distibutore a un operatore alimentare che userà i budelli per produrre i suoi insaccati (salumifici, macellerie ecc), pensiamo sia corretto mettere in etichetta il nostro bollo CE, la denominazione del prodotto, la quantità e il lotto. Dati ai quali aggiungiamo anche la data di confezionamento, “da consumarsi preferibilmente entro….” e infine il nome del cliente distributore.
A volte però abbiamo il dubbio che qualche cliente che distribuisce queste merci preconfezionate, le possa dare a supermercati che li distribuiscono a loro volta al consumatore finale, invece che a mense o agriturismi che insaccano le budella per fare salsiccia fresca da cuocere e infine distribuire al consumatore finale.
In questo caso, l’etichetta è insufficiente? Se sì, nel caso scrivessimo anche “destinato ad operatore alimentare, non al consumatore finale” potrebbe essere una soluzione per non avere problemi con l’etichetta?
Grazie,
Luca
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Risponde l’avvocato Dario Dongo
in linea di massima l’informazione sul prodotto che non è destinato al consumatore finale può venire trasmessa sulla sola documentazione che precede o accompagna la consegna.
Peraltro – trattandosi pur sempre di un alimento, secondo la definizione di cui al reg. CE 178/02 – è opportuno considerare i rischi legati alla sua circolazione, a valle della filiera, al di fuori del controllo diretto del produttore, al quale il prodotto è comunque riconducibile, attraverso il bollo CE.
Di conseguenza, si consiglia di equipaggiare la confezione di un’etichetta completa, ai sensi del reg. UE 1169/11, al preciso scopo di prevenire ogni eventuale problema legato a una gestione non corretta del prodotto da parte di operatori terzi. Ritenendosi viceversa inidonea, a tal uopo, una semplice dicitura come quella proposta.
Per ulteriori informazioni scrivere a: tech@fare.email.
Dario Dongo
www.foodagriculturerequirements.com
Avvocato, giornalista. Twitter: @ItalyFoodTrade