Filza di salsicce fresche con rametti di rosmarino su un panno; concept: salsiccia

SalsicciaBuongiorno,

ho una domanda per l’avvocato Dongo sull’etichettatura dei secchielli di budella naturali che prepariamo per le nostre consegne.

Dato per assodato che l’etichettatura per il momento rimane uguale a quanto già applicavamo prima verso aziende con bollo CE, avrei il seguente quesito per l’etichettatura di materiale destinato a rivenditori che non hanno l’autorizzazione a manipolare il prodotto, ma si limitano a distribuire le merci nei contenitori da noi pre-confezionati.

Nel caso appunto di distribuzione di budella in contenitori preconfezionati, se la confezione viene inoltrata da un nostro cliente/distibutore a un operatore alimentare che userà i budelli per produrre i suoi insaccati (salumifici, macellerie ecc), pensiamo sia corretto mettere in etichetta il nostro bollo CE, la denominazione del prodotto, la quantità e il lotto. Dati ai quali aggiungiamo anche la data di confezionamento, “da consumarsi preferibilmente entro….” e infine il nome del cliente distributore.

TeewurstA volte però abbiamo il dubbio che qualche cliente che distribuisce queste merci preconfezionate, le possa dare a supermercati che li distribuiscono a loro volta al consumatore finale, invece che a mense o agriturismi che insaccano le budella per  fare salsiccia fresca da cuocere e infine distribuire al consumatore finale.
In questo caso, l’etichetta è insufficiente? Se sì, nel caso scrivessimo anche “destinato ad operatore alimentare, non al consumatore finale” potrebbe essere una soluzione per non avere problemi con l’etichetta?

Grazie,

Luca

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Risponde l’avvocato Dario Dongo

affettati insaccati iStock_000023116832_SmallBuongiorno Luca,

in linea di massima l’informazione sul prodotto che non è destinato al consumatore finale può venire trasmessa sulla sola documentazione che precede o accompagna la consegna.

Peraltro – trattandosi pur sempre di un alimento, secondo la definizione di cui al reg. CE 178/02 – è opportuno considerare i rischi legati alla sua circolazione, a valle della filiera, al di fuori del controllo diretto del produttore, al quale il prodotto è comunque riconducibile, attraverso il bollo CE.

Di conseguenza, si consiglia di equipaggiare la confezione di un’etichetta completa, ai sensi del reg. UE 1169/11, al preciso scopo di prevenire ogni eventuale problema legato a una gestione non corretta del prodotto da parte di operatori terzi. Ritenendosi viceversa inidonea, a tal uopo, una semplice dicitura come quella proposta.

Per ulteriori informazioni scrivere a: tech@fare.email.

Dario Dongo
www.foodagriculturerequirements.com