Prosegue l’analisi de Il fatto alimentare sui documenti di interpretazione dell’articolo 62, disponibili in Rete. È il turno del vademecum offerto dall’Unione Italiana Vini (UIV) sul Corriere Vinicolo.

Questa, una delle principali riviste di settore, ha pubblicato con tempestività un vademecum* che merita apprezzamento per la rapidità e la completezza. Il documento tuttavia mantiene traccia del “peccato originale” della prima versione di decreto interministeriale di attuazione, censurata dal Consiglio di Stato (nel suo parere 8.10.12) proprio in ragione della vacuità della forma scritta (che veniva proposta come “qualunque elaborato […] anche privo di formale sottoscrizione delle parti”).

 

Le Linee guida dell’UIV di conseguenza indicano come percorribili due ipotesi che invece, a seguito degli ultimi chiarimenti offerti dai Ministeri interessati, non appaiono legittime.

 

1) Fattura successiva. Possibilità di integrare i requisiti di forma scritta con una fattura successiva alla consegna delle merci, in quanto tale fattura riporti la formula (magica): “Assolve agli obblighi di cui all’art. 62, comma 1′ della legge 24.3.12 n. 27”.

 

Non si é d’accordo, per una ragione semplice: l’accordo scritto deve intervenire – prima o contestualmente alla cessione delle merci – su tutti gli elementi essenziali del contratto definiti dalla norma (durata ove del caso, quantità e tipo dei prodotti agricoli o alimentari ceduti, prezzo, tempi e modi di consegna e di pagamento. Una fattura successiva, se pure munita della fatidica formula, non può sanare il vizio iniziale.

L’intesa scritta su tutti gli elementi essenziali del contratto deve precedere o accompagnare la consegna dei prodotti. L’articolo 62 ammette una semplificazione della forma che può tradursi nell’integrazione dei vari elementi dell’accordo attraverso più documenti (es. listino, ordine, DDT) ma non anche in un perfezionamento “a posteriori”.

 

2) Fattura parlante. Leggiamo, sul vademecum del Corriere Vinicolo, che “diffusa è la prassi secondo la quale a un ordine scritto viene data esecuzione senza un’accettazione formale o che non vi sia un ordine scritto. Il contratto potrà comunque considerarsi valido ai sensi dell’articolo 62, attraverso la consegna dei prodotti e la successiva emissione della relativa fattura. In questo caso, è bene sottolinearlo, le fatture (o altri documenti come documenti di trasporto o di consegna), al fine di essere conformi all’articolo 62, dovranno obbligatoriamente indicare tutti gli elementi essenziali al comma 1 dell’art. 62 (durata, quantità, prezzo, ecc.) e la seguente dicitura [la “formula magica”, ndr]”.

 

Non si può non apprezzare l’intento di facilitare l’applicazione della legge, ma la cosiddetta “fattura parlante” non è di per sé sufficiente a integrare la forma scritta prescritta dall’articolo 62 quando essa sia successiva alla consegna dei prodotti. Per le ragioni sopra esposte: l’accordo deve essere perfezionato e formalizzato prima o all’atto della sua esecuzione.

 

Per concludere, la fattura successiva alla consegna dei prodotti – sia essa “parlante” o meno – non basta. O se ne anticipa l’emissione alla consegna dei prodotti, o si utilizzano un DDT o una nota di consegna completi del prezzo e delle modalità di pagamento, oppure si fa specifico richiamo ad altri documenti, già in precedenza sottoscritti dalle parti (ad esempio, un pur minimale accordo-quadro).

 

Dario Dongo

 

(*) Articolo 62, vademecum operativo (pdf)

 

 

 

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Foto: Photos.com

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Pietro Mauro
Pietro Mauro
2 Novembre 2012 13:55

Mi permetto di dissentire dalla vostra interpretazione. Non mi pare sia citato nella norma che la fattura differita non sia accettata quale contratto e da colloqui con la segreteria tecnica del ministro agricoltura la circostanza e’ stata confermata