colomba dolci pasqua

Spett.le redazione de “Ilfattoalimentare”, sottopongo alla vostra cortese attenzione un quesito. Ho notato in pasticceria prodotti tipici delle festività pasquali come colombe, uova di cioccolato con etichette dove era indicata  la denominazione commerciale del luogo di vendita che mi lascia un po’ perplesso.

Per esempio la scritta: Pasticceria **, via **, nome del comune.

1. quando  il dolce è preparato in un altro laboratorio o in un’azienda alimentare  è corretto ?  Si può ipotizzare  una frode nell’esercizio del commercio o di violazione amm.va in tema di etichettatura (omissione delle indicazioni obbligatorie relative al produttore, confezionatore)?

2. Tengo a sottolineare che l’esercente non  indica sull’etichetta , “prodotto/confezionato da ***”, ma ha semplicemente usato un talloncino con la propria denominazione commerciale.

3. Sicuramente in tema di etica commerciale è un comportamento scorretto, ma penalmente o amministrativamente rilevante? Grazie per la risposta che vorrete cortesemente fornirmi.

Ecco la risposta dell’avvocato esperto di diritto alimentare Dario Dongo

Il d.lgs. 27.1.92 n. 109 (c.d. “decreto etichettatura”) prescrive, tra le informazioni obbligatorie da riportare in etichetta dei prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore finale:

– il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede” di un operatore a scelta tra il fabbricante o il confezionatore o un venditore stabilito in UE (art. 3, comma 1, lettera “e”). Intendendosi quale sede “la località ove è ubicata l’azienda o lo stabilimento” (art. 3, comma5)

– la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento” (art. 3, comma 1, lettera “f”).

La violazione degli obblighi di cui sopra è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €1.600 a €9.500, ai sensi dell’articolo 18 del citato decreto, come sostituito dal d.lgs. 23.6.03, n. 181.

Considerato l’approssimarsi delle festività pasquali, vale inoltre la pena ricordare quanto disposto dal decreto del Ministero per le Attività Produttive 22 luglio 2005, “Disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti dolciari da forno”, all’articolo 3:

1. La denominazione «colomba» è riservata al prodotto dolciario da forno a pasta morbida, ottenuto per fermentazione naturale da pasta acida, di forma irregolare ovale simile alla colomba, una struttura soffice ad alveolatura allungata, con glassatura superiore e una decorazione composta da granella di zucchero e almeno il  2% di mandorle, riferito al prodotto finito e rilevato al momento
della decorazione.

2. Salvo quanto previsto all’art. 7, l’impasto della colomba contiene i seguenti ingredienti:
a) farina di frumento;
b) zucchero;
c) uova di gallina di categoria «A» o tuorlo d’uovo, o entrambi, in quantità tali da garantire non meno del quattro per cento in tuorlo;
d) materia grassa butirrica, in quantità non inferiore al sedici per cento;
e) scorze di agrumi canditi, in quantità non inferiore al quindici per cento;
f) lievito naturale costituito da pasta acida;
g) sale.
3. È facoltà del produttore aggiungere anche i seguenti
ingredienti:
a) latte e derivati;
b) miele;
c) burro di cacao;
d) malto;
e) zuccheri;
f) lievito avente i requisiti di cui all’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, fino al limite dell’un per cento;
g) aromi naturali e naturali identici;
h) emulsionanti;
i) il conservante acido sorbico;
j) il conservante sorbato di potassio.

4. La glassatura superiore di cui al comma 1 è ottenuta con albume d’uovo e zucchero.

5. È facoltà del produttore aggiungere agli ingredienti di cui al comma 4 i seguenti:
a) mandorle, armelline, nocciole e anacardi finemente macinati;
b) farina di riso, di mais e di frumento;
c) cacao avente requisiti di cui all’Allegato I, punto 2, decreto
legislativo 12 giugno 2003, n. 178;
d) zuccheri;
e) amidi;
f) oli vegetali;
g) aromi naturali e naturali identici;
h) emulsionanti;
i) il conservante acido sorbico;
j) il conservante sorbato di potassio.

6. Il calcolo delle percentuali degli ingredienti menzionati ai commi 1, 2 e 3 è effettuato conformemente all’Allegato I, punto 1.

7. La colomba è prodotta secondo il procedimento di cui all’allegato II, punto tre.

Dario Dongo, FARE (info@fare.email)

gift dario dongo

logo-fare

 

 

© Riproduzione riservata

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.

Dona ora