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Dal 1° gennaio 2025, le nuove disposizioni previste dal Regolamento delegato (UE) 2023/2429, ampliano le norme già esistenti sull’obbligo di indicare l’origine di alcuni prodotti. Molti però lamentano spesso la mancanza di questa informazione sui prodotti che trovano al supermercato. Di seguito pubblichiamo la segnalazione di una lettrice e a seguire la risposta dell’azienda produttrice Euro Company S.P.A..

La lettera sull’origine

Buonasera, dai fruttivendoli ma anche nei supermercati (Esselunga, foto allegate, e Iperal ma temo altri) vengono proposte chips di verdura in confezione trasparente che ispira fiducia. Proposte come “italiane” per le aziende che confezionano. Alcune etichette riportano l’origine: Cina, Non-UE… Oppure non la riportano perché non obbligatoria. Ma il consumatore in questo modo non è un po’ ingannato? Marta

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L’etichetta delle chips di verdure vendute da Esselunga

La risposta dell’azienda

Gentilissima Sig.ra Marta, La ringraziamo per la Sua segnalazione inviata al Fatto Alimentare che, come tutte le osservazioni dei consumatori, ci offre sempre uno spunto prezioso di riflessione e miglioramento.

Vogliamo anzitutto rassicurarla sul fatto che le informazioni in etichetta sono sempre previamente verificate e valutate dal nostro team Qualità e da consulenti esterni specializzati in materia. Così, nel caso in esame, pur condividendo la primaria necessità di una trasparente informazione del consumatore, non riteniamo che la generale presentazione dell’alimento possa indurre in errore circa l’origine della materia prima.

Il prodotto è un mix di verdure fritte a bassa pressione: per quanto concerne l’indicazione dell’origine del prodotto, l’obbligo di riportare l’origine in etichetta è prevista esclusivamente per i prodotti ortofrutticoli freschi e questo mix si presenta come trasformato, avendo subito un processo di cottura a bassa pressione e bassa temperatura che, partendo da verdura fresca e con l’aggiunta ingredienti quali olio, maltoso e sale, lo ha reso simile a una chips.

Eccetto casi particolari previsti da norme speciali o nei casi previsti dal Reg. 775/2018, l’indicazione dell’origine di un alimento non è obbligatoria, salvo che, come Lei ha correttamente evidenziato, la sua omissione possa indurre in errore il consumatore. Non riteniamo che nel caso concreto ci siano elementi a livello di presentazione che possano indurre in errore il consumatore sulla vera origine dell’alimento, tali da imporre un obbligo di indicazione di origine; la confezione e l’etichetta apposta sono completamente neutre, e non contengono alcun riferimento, né testuale né visivo, che possa suggerire un’origine specifica, riportando solo le informazioni obbligatorie imposte dalla norma.

Avendo riguardo all’intero quadro regolatorio della UE, appare significativo che questo mix sia quindi escluso dall’indicazione di origine richiesta invece dal Reg. 2023/2429.

La ringraziamo sinceramente per averci offerto l’occasione di riportare l’attenzione sull’argomento, poiché per noi è fondamentale garantire sempre una corretta e trasparente informazione al consumatore.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e le inviamo un caro saluto.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos

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Tonino Riccardi
Tonino Riccardi
13 Gennaio 2026 13:16

Non riteniamo…Non riteniamo…Non riteniamo…Loro (l’azienda) NON RITIENE. E se loro non ritengono bisogna che il consumatore NON RITENGA di comprare i loro prodotti. Loro non ritengono ! ! !

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