Una lettrice chiede delucidazioni sulle informazioni da riportare sull’imballo estero di cesti e scatole regalo

Ho una domanda per l’avvocato Dario Dongo. L’azienda in cui lavoro distribuisce all’ingrosso alimenti bevande e altri articoli per hotel, ristoranti, caffetterie e catering. Ci occupiamo anche di confezionare cesti regalo, per le feste comandate e su richiesta dei clienti per i meeting aziendali eccetera. Vorrei sapere se dobbiamo ricopiare le etichette sulle scatole esterne, o se è sufficiente riportare un riepilogo dei prodotti all’interno.

Ilaria

Risponde l’avvocato Dario Dongo, esperto in diritto alimentare.

L’antico motto ‘a caval donato non si guarda in bocca’ ha dovuto cedere il passo al regolamento FIC (‘Food Information to Consumer‘, regolamento UE 1169/11).

Così che la deroga a suo tempo concessa a favore dei cosiddetti ‘imballi multipli’ dal legislatore italiano, secondo cui era possibile limitarsi a riportare ‘la denominazione dei singoli prodotti contenuti e il termine minimo di conservazione o la data di scadenza del prodotto avente la durabilità più breve’ – in caso di ‘imballaggi di qualsiasi specie, destinati al consumatore, contenenti prodotti preconfezionati’ – può ora applicarsi alla sola ipotesi in cui le etichette dei singoli cibi siano visibili dall’esterno (1).

Secondo la normativa, sull’imballo esterno vanno riportate tutte le informazioni obbligatorie delle etichette dei prodotti contenuti

Di conseguenza per i cesti regalo racchiusi dentro scatole ovvero avvolti in involucri non trasparenti, o comunque imballati con materiali come la paglia che ostacolino la visibilità, è necessario aggiungere un’etichetta con tutte le informazioni previste come obbligatorie sulle etichette degli alimenti preimballati che si trovano all’interno. Tale prescrizione vale anche nel caso di scatole di vini o bevande alcoliche, in quanto anch’esse soggette ai requisiti d’informazione previsti dal FIC.

L’unica semplificazione che può venire ammessa è l’adozione di un codice unitario di lotto –  apposto dal confezionatore, a patto di riportare sull’etichetta esterna i propri riferimenti (nome o ragione sociale e sede) e di poter garantire la rintracciabilità interna (2) – e l’indicazione del solo termine di durabilità (sia esso TMC o data di scadenza) più breve, tra quelli citati sulle confezioni dei prodotti. Fatto salvo comunque il dovere di precisare le condizioni di conservazione (es. ‘al riparo da fonti di luce e calore’, piuttosto che ‘in frigorifero, a temperatura 0-4 ‘C).

Per approfondimenti sul tema, si veda l’articolo: Cesti e confezioni regalo alimentari, quali notizie sull’imballo esterno? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Note

(1) Come chiarito nella circolare Mi.S.E. del dicembre 2016

(2) In vista di eventuali azioni correttive (es. ritiro o richiamo) che si dovessero rendere necessarie al ricorrere di vizi di sicurezza di alcuno degli alimenti contenuti nell’imballaggio, ai sensi del reg. CE 178/02, art. 19

gift dario dongo

logo-fare

 

 

 

© Riproduzione riservata

sostieni

Le donazioni si possono fare:

* Con Carta di credito (attraverso PayPal). Clicca qui

* Con bonifico bancario: IBAN: IT 77 Q 02008 01622 000110003264

 indicando come causale: sostieni Ilfattoalimentare.  Clicca qui

0 0 voti
Vota
1 Commento
Feedbacks
Vedi tutti i commenti
Andrea
Andrea
7 Febbraio 2017 12:38

Nel caso della etichetta semplificata citata alla fine dell’articolo, non è necessario riportare all’esterno anche gli allergeni presenti nei prodotti contenuti?

Grazie.