Un lettore ci segnala un prodotto che secondo lui presenta una mancanza tra le informazioni in etichetta. Di seguito pubblichiamo la lettera e la risposta dell’azienda.

La lettera del nostro lettore

Vorrei porvi questa anomalia per il prodotto alimentare che segue:
Ditta: PERFETTI VAN MELLE
Marchio: GOLIA
Nome: GOLIA MULTIVITAMIN
Confezione: BARATTOLO CON TAPPO
Contenuto: 150 g
La categoria prodotto riportata sull’etichetta  è INTEGRATORE ALIMENTARE DI VITAMINE. Mi chiedo se sia giusto inserire il prodotto in questa categoria. Perché non ci sono i valori nutrizionali come tutti i prodotti alimentari? Se il consumatore volesse conoscere il contenuto medio di zuccheri di queste caramelle (per 100 g) dove troverebbe una risposta? Vi chiedo se per favore potete inoltrare questi miei dubbi alla ditta produttrice per avere delle risposte chiare e, allo stesso tempo, vorrei avere una risposta dagli organi competenti in merito alla legislazione in materia di integratori alimentari, a mio giudizio dubbia e poco trasparente. MatteoGolia

La risposta della Perfetti Van Melle.

Ringraziamo Matteo per la domanda che ci consente di chiarire alcuni punti della normativa sugli integratori che spesso non sono chiari ai consumatori. La normativa sugli integratori alimentari (D.Lgs 169/2004) recita all’articolo 2 che “si intendono per integratori i prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, etc….. e destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari.”

All’articolo 6 punti 5-6-7-8 della stessa norma si specifica inoltre che le sostanze aventi effetto nutritivo o fisiologico devono essere indicate numericamente, in riferimento alla dose giornaliera raccomandata dal fabbricante e che devono essere anche presenti i valori percentuali di riferimento.

Detto ciò, nel Regolamento EU 1169/2011 inerente all’etichettatura dei prodotti alimentari, sezione 3, art.29 1.a, è ribadito che la dichiarazione nutrizionale non si applica agli integratori.

Tale esenzione è coerente con la definizione stessa di integratore: essendo questi prodotti assunti in forme concentrate e predosate, il loro apporto nutrizionale e calorico è ritenuto ininfluente, mentre è obbligatoria l’informazione delle sostanze aggiunte con scopo nutritivo (esempio: vitamine).
Detto ciò, l’etichetta del prodotto in questione, le Golia MultiVitamin, regolarmente notificata al Ministero della Salute, rispetta in pieno la normativa vigente, dando al consumatore tutte le informazioni necessarie e obbligatorie in merito ai quantitativi di vitamine presenti, sia in termini di grammi per porzione che in termini di valori nutritivi di riferimento (VNR). Inoltre sul fronte della confezione appare in modo chiaro e leggibile la scritta “integratore alimentare”. L’assunzione di 2 caramelle al giorno (questa la dose raccomandata) ha un impatto calorico trascurabile.
Tale approccio, tra l’altro, è esattamente lo stesso seguito da tutti i maggiori competitor per questa tipologia di prodotti. In ogni caso se Matteo volesse avere maggiori informazioni anche sull’apporto calorico, ci può scrivere direttamente e saremo lieti di fornire informazioni più dettagliate.

© Riproduzione riservata

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.

Dona ora

0 0 voti
Vota
1 Commento
Feedbacks
Vedi tutti i commenti
Mario
Mario
7 Dicembre 2022 06:07

Quello che non va in questa etichetta è l’uso della parola “CARAMELLE” che “spegne” nel consumatore il senso critico, forse non si mangerebbe una manciata di “integratore in compresse” ma le “caramelle”… “beh, sono solo caramelle, che male possono fare?”. L’ennesima furbata pubblicitaria che sguscia tra le maglie di leggi fatte con la parte sbagliata del corpo.