La lettera sul bollo sanitario

Devo cominciare a lavorare in un’azienda casearia, e vorrei chiedere alcuni chiarimenti su quali sono le regole da seguire per riportare il bollo CE sulle etichette:

  • il bollo CE va indicato con o senza sbarra, es. IT 03/1841 CE oppure IT 03 1841 CE?
  • quali sono le dimensioni minime?

Alessio

Risponde l’avvocato Dario Dongo, esperto di diritto alimentare

Il bollo deve venire indicato senza barra tra i codici. In ogni caso, è indispensabile la presenza di tre elementi:

  1. il nome del Paese in cui è situato lo stabilimento, indicato per esteso o mediante un codice a due lettere conforme alla pertinente norma ISO (per l’Italia, IT),
  2. il codice di riconoscimento dello stabilimento (che viene attribuito a seguito di ispezione e autorizzazione da parte dell’Autorità sanitaria veterinaria competente)
  3. l’abbreviazione della Comunità Europea (CE).
bollo sanitario carne
Il bollo deve venire indicato senza barra tra i codici ed è indispensabile la presenza di tre elementi

Le dimensioni stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004, Allegato II, Sezione 1, sono le seguenti:

  • per il bollo sanitario (da applicare sulle etichette delle carni fresche), larghezza 6,5 cm e altezza 4,5 cm
  • per il marchio sanitario (che invece si applica agli altri prodotti di origine animale, tra cui i prodotti caseari), è semplicemente stabilito che esso “dev’essere leggibile e indelebile e i caratteri devono essere facilmente decifrabili; dev’essere chiaramente esposto in modo da poter essere controllato dalle autorità competenti”.

Il requisito della indelebilità, del resto, si applica a tutte le informazioni prescritte come obbligatorie dalle normative generali (come il reg. UE 1169/2011, vedasi ebook “L’Etichetta“) e di settore (quelle cioè che si applicano a singoli alimenti o loro categorie).

Ricordiamo infine che il marchio deve venire apposto prima che il prodotto lasci lo stabilimento, e tuttavia non è necessario applicare un nuovo marchio a un prodotto a meno che ne venga rimosso l’imballaggio e/o il confezionamento, oppure esso sia ulteriormente trasformato in un altro stabilimento. In questo caso il nuovo marchio deve indicare il numero di riconoscimento dello stabilimento in cui hanno luogo le ultime operazioni.

Dario Dongo

© Riproduzione riservata Foto: Thinkstockphotos.it

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