L’uso del termine “artigianale” non è più libero. Dalle patatine alle birre, fino ai dolci al ristorante e ai gelati, ecco come cambia la normativa. Il paradosso di un bollino che tutela la burocrazia ma non sempre la ricetta.
Con la pubblicazione della Legge n. 34/2026, in vigore dal 7 aprile, il legislatore ha trasformato il termine “artigiano” e i suoi derivati da aggettivi descrittivi a titoli legali. In altre parole l’articolo 16 stabilisce che solo le imprese iscritte all’Albo provinciale delle imprese artigiane possono utilizzare riferimenti all’artigianalità nell’insegna, nel marchio o nella promozione dei prodotti.
La novità sono le sanzioni: per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa pari all’1% del fatturato dell’impresa, con un minimo inderogabile di 25mila euro per ogni singola violazione. Una cifra che impedisce alle grandi aziende di considerare la multa come un semplice “costo di marketing”.
I precedenti, dalle patatine alla birra
Fino ad oggi, il controllo era affidato all’AGCM (Antitrust) e allo IAP (Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria), che valutavano l’ingannevolezza caso per caso.
Per quanto riguarda le patatine, casi celebri sono quelli di marchi come Pata (La Patatina Artigianale), ICA Foods e Amica Chips, sanzionati perché i claim “fatte a mano” o “cottura lenta” inducevano a credere in una produzione manuale in contesti totalmente automatizzati. Anche San Carlo La Rustica è finita nel mirino per l’uso di immagini evocative della tradizione contadina ritenute eccessive.
È nel settore della birra, però, che lo IAP è intervenuto più spesso contro i cosiddetti prodotti ‘crafty’ (prodotti industriali che imitano i microbirrifici). Nonostante la Legge 154/2016 definisca già la birra artigianale (non pastorizzata né microfiltrata e prodotta da birrifici indipendenti), molti grandi gruppi hanno tentato di usare slogan come “cura artigianale” o “ricetta del fondatore”. Lo IAP ha spesso imposto di chiarire la natura industriale del prodotto per non confondere il consumatore. Con la nuova legge, ogni ambiguità terminologica in etichetta per chi non è iscritto all’Albo diventa automaticamente illegale.
Artigianale, ma con semilavorati industriali
Il limite principale della norma è la sua natura giuslavoristica. La legge tutela il soggetto (l’impresa artigiana) e non il metodo (la ricetta). Questo crea situazioni ambigue nei settori chiave del Made in Italy. Per esempio nel caso del gelato artigianale, una gelateria iscritta all’Albo potrà continuare a chiamare il proprio gelato “artigianale” anche se utilizza basi industriali e semilavorati complessi che necessitano solo dell’aggiunta di acqua o latte. Paradossalmente, il termine non garantisce un prodotto preparato con materie prime di qualità (latte fresco, panna, frutta fresca…), ma solo lo status giuridico del proprietario.
Allo stesso modo, panettoni e colombe potranno fregiarsi del titolo “artigianale” se prodotti da un fornaio iscritto all’Albo, indipendentemente dall’uso di mix di farine pronte o aromi sintetici. Al contrario, un’azienda d’eccellenza che supera i limiti dimensionali per essere artigiana non potrà più usare quel termine, anche se lavora con lievito madre vivo e utilizza materie prime di alta qualità.

Il caso degli agriturismi è il paradosso più evidente. Un’azienda agricola che trasforma i propri frutti in confetture con metodi tradizionali non è, burocraticamente, un’impresa artigiana. Se scrive “marmellata artigianale” sull’etichetta, rischia oggi una multa da 25mila euro.
Molti ristoranti vantano in menu “Tiramisù artigianale” o “Cantucci artigianali di nostra produzione”. Tuttavia, la maggior parte dei ristoranti è iscritta alla Camera di Commercio come impresa commerciale o di servizi, non artigiana. Se non possiedono una specifica licenza di laboratorio artigianale, l’uso di quel termine sul menu potrebbe tecnicamente far scattare la sanzione da 25mila euro. Dovranno probabilmente ripiegare su un più sicuro “fatto in casa”.
Un nuovo vocabolario per aggirare la norma
Per evitare sanzioni ma mantenere l’aura di qualità, il marketing alimentare si sposterà su locuzioni alternative: “lavorato a mano” è utilizzabile solo se la manualità è reale e dimostrabile, mentre “fatto in casa”, “secondo tradizione” o “ricetta tipica” richiamano la storia senza toccare la qualifica giuridica. “Produzione propria” è un termine neutro che sposta l’attenzione sul luogo di fabbricazione. “Selezione gastronomica” o “Metodo lento” puntano sulla percezione di qualità superiore evitando la parola proibita.
La Legge 34/2026 mette fine all’era dell’artigianalità come aggettivo ‘facile’. Tuttavia, il consumatore dovrà fare più attenzione di prima: la parola “artigianale” non sarà necessariamente sinonimo di “fatto con ingredienti freschi”, ma solo di “prodotto da un’impresa iscritta a un albo”. La vera qualità, ancora una volta, andrà cercata nella lista degli ingredienti e non nel titolo dell’insegna.
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