L’articolo 62 della legge 27/2012 è entrato in vigore, ma come era facilmente prevedibile nel settore regna molta confusione. In rete e anche su alcuni giornali autorevoli, sono apparse divese interpretazioni spesso stravaganti e anche erronee. La norma rappresenta una svolta importante nelle relazioni commerciali all’interno della filiera .
Per un approfondimento sulla corretta applicazione della normativa si può scaricare l’e-book scritto dall’avvocato Dario Dongo “Articolo 62: una rivoluzione” e pubblicato da Il fatto alimentare.
Di seguito pubblichiamo alcune delle domande giunte in redazioni con la risposta dell’avvocato Dongo.
Il 25 ottobre, giorno successivo all’applicazione dell’articolo 62, il Sole 24 Ore ha pubblicato un dossier di tre pagine di Gian Paolo Tosoni sui ‘Contratti agroalimentari – come si applica la riforma‘, con un paio di errori non proprio trascurabili.
Fattura cumulativa di fine mese.
Secondo il vademecum proposta da Il sole 24 ore ‘in un mese le consegne possono essere più di una ed essere ricomprese nella medesima fattura‘. A ben vedere il decreto di attuazione vieta al venditore di imporre un termine minimo dalla consegna dei prodotti prima del quale emettere la fattura, al di fuori dei casi consentiti dalla legge (che sono poi quelli di consegna di più quote del medesimo prodotto ripartita nel tempo in frazioni e frequenza predeterminate). Ne consegue che l’imposizione della fattura cumulativa di fine mese con il curioso pretesto di dover applicare l’articolo 62 (a maggior ragione quando si tratti di una novità nei rapporti tra fornitore e acquirente) risulta essere una pratica sleale e vietata. Possibili conseguenze, nullità della clausola e sanzione amministrativa a carico dell’acquirente.
Invio di fattura tramite PEC (Posta elettronica certificata).
Il giornale economico recita ‘Si assiste alla richiesta degli acquirenti di prodotti agricoli e alimentari dell’invio della fattura mediante posta elettronica certificata. La legge non ne prevede l’obbligo ma é assai ragionevole tale richiesta‘.
Nel mondo reale queste richieste sono diffuse ovunque e si presentano come una vera e propria vessazione nei confronti dell fornitore, al quale viene comunicato che le fatture saranno accettate solo se inviate tramite PEC e/o raccomandata a.r. Il perchè é chiaro: attribuire data certa alla ricezione fattura, nel mese successivo a quello della consegna della merce. Si tratta di un maldestro tentativo di fare slittare di un mese il termine legale di pagamento. Così i 30 giorni fine mese – cioé 45 giorni effettivi medi da consegna merce – diventano 75, i 60 giorni diventano 105. Fatta la legge, scovato l’inganno?
È assai ragionevole, come affermato da Il sole 24 ore?
Crediamo piuttosto piuttosto si tratti di una pratica elusiva di norme imperative di legge e dunque illegale. Possibili conseguenze, anche in questo caso nullità della clausola e sanzione a carico dell’acquirente.
Dario Dongo
Foto: Photos.com
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Non si e’ assolutamente preso in considerazione che, sebbene la norma sia stata fatta per "tutelare" i produttori agrioalimentari, di fatto li affossa ancora di piu’, in quanto bisogna anticipare ancora piu’ risorse per l’acquisto delle materie prime necessarie alla produzione, a loro volta soggette a tale nuova regolamentazione.
Veramente ne ho trovati altri due di errori di Tosoni: l’import compreso e l’export escluso (direi che dipende dall’accordo delle parti sul luogo di consegna). E la fattura differita non puo’ fungere da contratto (dove sta scritto?) si tratta di una pratica necessaria quando non si conosce il prezzo al momento dell’accordo o della consegna