Nutmeg with grinder Allergeni
In caso di allergia alla noce moscata, dovrà venire evitati gli alimenti che riportino la dicitura “spezie”

Volevo sapere se c’è l’obbligo sulle etichette di specificare il tipo di spezie presenti  negli insaccati. Avendo un bambino allergico alla noce moscata, per me è un problema! Trovo solo segnalato spezie

Daniela

 

Risponde Dario Dongo, avvocato esperto di diritto alimentare

 

La lista di ingredienti che il regolamento UE 1169/11 (Allegato II) impone di indicare ed evidenziare nell’elenco degli ingredienti di ciascun alimento che li contenga – anche solo in tracce, o in forma derivata – non rappresenta un elenco esaustivo di tutti gli allergeni alimentari.
Tale lista comprende “solo” quattordici alimenti che – sulla base dei dati epidemiologici raccolti nei Paesi membri, e dell’opinione dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (aggiornata a novembre 2014) –  ricorrono maggiormente quali fonti di allergie o intolleranze gravi.
Ne deriva che, in caso di allergia alla noce moscata, dovrà venire evitato il consumo di alimenti che riportino la dicitura “spezie” in elenco ingredienti. Vale la pena al proposito di annotare un grave errore che ricorre sia sulle etichette, sia sui cartelli nei punti di vendita e ristoro: anziché elencare le sostanze di cui è doverosa la specifica citazione nell’elenco degli ingredienti (vedi articolo), alcuni operatori impiegano la dicitura “Allergeni: …”.

 

Tale modalità di espressione é problematica sotto due aspetti:

– la dicitura “allergeni” non è prevista nel regolamento, il cui Allegato II reca infatti il titolo “Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze”. Se ne dubita pertanto la legittimità,

– ancor peggio, questa dicitura può indurre in confusione nel consumatore, il quale potrebbe così trovarsi a credere che l’elenco consideri – come è ragionevole attendersi, di fronte a tale dicitura – tutte le sostante e gli ingredienti con potenziale allergenico, ivi compresi ad esempio la noce moscata, ma anche le fragole e i kiwi.

 

Dario Dongo (Great Italian Food Trade gift dario dongo

© Riproduzione riservata

Foto: iStockphoto.com

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Martino
Martino
26 Febbraio 2015 18:29

Gentilissimo Dottor Dongo,

vorrei un conforto riguardo una delle prescrizioni relative al reg. 1169/2011. Le risulta che la denominazione di vendita dei prodotti contenenti zuccheri o edulcoranti debba essere accompagnata dalla dicitura “contenente zuccheri o edulcoranti”?
Se così fosse dovremmo vederla comparire su tutta la biscotteria per esempio ma così non è…

Grazie

angelo braga
angelo braga
3 Marzo 2015 16:30

Gentile Avv. Dongo, ripropongo in questa sede una richiesta di informazioni già esposta nel precedente articolo di cui al link sopra riportato “allergeni al ristorante” confidando in un suo riscontro:

” Come una circolare (che per sua natura puo’ essere solo esplicativa) puo’ indicare modalità di adempimento ad un obbligo che la Legge (Regolamento) non stabilisce ? Ove il primo paragrafo dell’art. 44 del Reg. UE 1169/2011 non si applica nei confronti delle collettività (tra cui i ristoranti che sono i destinatari delle informazioni e non i fornitori) “come” il Ministero della Salute po’ specificare le modalità che debbono essere seguite per informare i consumatori. Proprio nella bozza del nuovo D.Lgs. 109/92 in elaborazione (che anche in questa sede abbiamo discusso) all’art. 16/bis si intende introdurre nell’ordinamento nazionale tale obbligo di informazione che evidentemente nel Regolamento comunitario non sussiste. Grazie per le indicazioni che vorrà fornire. Cordialmente. “