La Commissione europea ha stabilito per la prima volta la quantità presente nei prodotti alimentari di tetraidrocannabinolo (delta-9 Thc), più noto semplicemente come Thc e conosciuto come principio attivo della marijuana. In base alle modifiche approvate dal comitato permanente per piante, animali, alimenti e mangimi della Commissione Ue, il livello massimo di Thc per l’olio derivato dai semi di canapa deve essere 7,5 mg/kg. Per gli alimenti secchi come semi di canapa decorticati, farina e proteine in polvere il limite è di 3 mg/kg. In realtà i semi, di per sé, non dovrebbero contenere Thc, ma nei preparati alimentari se ne possono riscontrare dei residui a causa del contatto accidentale con altre parti della pianta. Per questo motivo è stato necessario definire i livelli ammessi.
Prima dell’emendamento non c’era un limite massimo stabilito a livello europeo e questo complicava molto la commercializzazione. Dal 2015 esistevano infatti ‘solo’ linee guida dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) che non erano giuridicamente vincolanti. Dal 2017 la European Industrial Hemp Association (Eiha) aveva chiesto di aumentare il limite del Thc per tutti gli alimenti a base di canapa a 10 mg/kg, supportato da diversi studi in materia. Ciò avrebbe messo l’Europa su un piano di parità con i produttori in Canada, dove un limite di 10 mg/kg si applica sia all’olio che agli alimenti secchi; Australia e Nuova Zelanda hanno un limite di 10 mg/kg per gli oli e di 5 mg/kg per i cibi secchi. La Svizzera, paese non membro dell’Ue, fissa i limiti per oli e alimenti secchi rispettivamente a 20 mg/kg e 10 mg/kg.
In questa situazione, in Italia un decreto del ministero della Salute prevedeva per i semi di canapa, la farina e gli integratori alimentari il limite di 2 mg/kg. Nell’olio, che in quanto condimento è usato in quantità limitate, il livello saliva a 5 mg/kg. Il nuovo provvedimento non fa alcun riferimento ufficiale al “valore di incertezza analitica” cioè a una sorta di margine di errore che nelle analisi varia dal 40 al 50%. Sulla base di questa valutazione, secondo l’Eiha: “i prodotti alimentari di canapa secchi contenenti tra 4,2 e 4,5 mg/kg di Thc e l’olio tra 10,50 e 11,25 mg/kg saranno comunque commercializzabili. La normativa – continua in un comunicato l’associazione – afferma chiaramente che un prodotto non è conforme solo se è oltre ogni ragionevole dubbio sopra al livello massimo più il corrispondente margine di errore”.
La decisione mette fine alla frammentazione del mercato e molto probabilmente darà un ulteriore impulso agli investimenti nel settore. Le incongruenze tra i 27 Stati membri hanno finora reso difficile il commercio di questi prodotti e talvolta lo hanno bloccato. I nuovi valori saranno applicabili e obbligatori per tutti i Paesi Ue a partire da 20 giorni dopo la pubblicazione del regolamento e dei suoi allegati nella Gazzetta ufficiale europea. Le aziende interessate avranno il tempo di adeguarsi al provvedimento e, soprattutto per i Paesi che avevano limiti più alti, potranno vendere i prodotti attualmente in produzione durante il periodo di transizione prima della sua entrata in vigore.
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