alici marinate etichetta
L’etichetta delle alici marinate proposta dal lettore è in effetti problematica, sotto diversi aspetti

Buongiorno, dopo avere letto  l’ebook “L’etichetta”, anche io ho iniziato a cercare di capire qualcosa di ciò che compro al supermercato. Vi sottopongono però questa etichetta di alici marinate che secondo me non è proprio chiarissima.

Pino

 

Risponde l’esperto di diritto alimentare Dario Dongo

Complimenti anzitutto per l’attenzione, requisito essenziale sul percorso del consumo critico. L’etichetta in esame è in effetti problematica, sotto diversi aspetti. Ci soffermiamo sull’essenza:

– Operatore responsabile. La “Norita Srl” commercializza il prodotto a marchio proprio. Senza tuttavia premurarsi, come invece prescritto, di indicare la propria sede.

– Ingredienti. Ci si perde inevitabilmente, leggendo l’elenco, nell’idea di “alici” composte da “aceto di alcool”, sale e additivi. Il pesce smarrito ricompare poi in forma generica dietro la dicitura “allergeni”, altresì fuori luogo.

 

Sandwich with sprats
Sono presenti diciture non necessarie, quali “semiconserve ittiche”

Sono presenti diciture non necessarie, quali “semiconserve ittiche” (?) e il cosiddetto “numero lotto” (reso superfluo dalla sua coincidenza con il termine minimo di conservazione precisato con giorno e mese).

 

L’area più critica è quella dove compare il  ridondante elenco dei “può contenere”, che ben varrebbe una sintesi selettiva, a seguito di appropriata analisi dei rischi (un tempo nota come HACCP, compagna ideale delle buone prassi a loro volta identificate in GMP o GHP).

 

Dario Dongo

© Riproduzione riservata

Foto: iStockphoto.com

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Matteo
Matteo
16 Settembre 2014 12:47

Rispondo da responsabile qualità di azienda trasformatrice di prodotti ittici come quelli segnalati.
Innanzitutto rinnovo i miei complimenti all’avv. Dongo per il lavoro straordinario che fa per tutti noi.
Nell’esempio specifico vorrei chiedere alcune precisazioni:
“Operatore responsabile. La “Norita Srl” commercializza il prodotto a marchio proprio. Senza tuttavia premurarsi, come invece prescritto, di indicare la propria sede.” Alla luce del futuro Reg 1169 questo aspetto sarà invece giusto oppure secondo Lei:

1) Il commercializzatore dovrà sempre indicare il proprio indirizzo?

2) se il numero di lotto coincide con il tmc diventa superfluo?

3)secondo me sarebbe più corretta una data di scadenza invece del tmc

4) Il può contenere secondo me è scorretto (come anche segnalato da alcune autorità locali) e più corretto è “CONTIENE”. Inoltre perché lo definisce ridondante?

5) Dalla nostra analisi dei rischi sono emersi, purtroppo, gli stessi allergeni potenziali.

Saluti.

Dott. Matteo Galasso

Valeria Nardi
Reply to  Matteo
16 Settembre 2014 17:16

1 – L’operatore che commercializza il prodotto con il proprio nome o comunque con marchio di cui é titolare ha il dovere di indicare lo stesso, unitamente all’indirizzo, ai sensi del nuovo regolamento (articolo 9, comma 1, lettera ‘h’).
2 – Il codice di lotto, come accennato, può venire sostituito dal TMC (o data di scadenza) purché esso contenga anche l’indicazione del giorno. Di fatto, in questo modo si definisce un lotto giornaliero di produzione che può andare bene per produzioni di piccola scala.
Produzioni più ampie e intensive dovrebbero invece abbreviare i codici di lotto a cicli o ore di produzione, al fine di ridurre i rischi legati a eventuali azioni correttive. Si ricorda infatti la presunzione di rischiosità dell’intero lotto di appartenenza di un alimento a rischio, fatta salva prova contraria, di cui al ‘General Food Law’ (reg. CE 178/02, articolo 14).
3 – La data di scadenza – espressa mediante dicitura ‘da consumarsi entro … – va utilizzata, in luogo del c.d. TMC (‘da consumarsi preferibilmente entro’), per i soli alimenti rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico.
4 – La dicitura ‘può contenere’ (in inglese ‘may contain’) non è vietata, il regolamento (UE) 1169/11 anzi ha attribuito delega alla Commissione europea di definirne le condizioni applicative.
Questa dicitura in ogni caso postula una efficace analisi dei rischi di contaminazione accidentale mirata alla riduzione al minimo di tali rischi. E soltanto quando essi risultino inevitabili potrà venire utilizzata.
Tenendo a mente che l’incapacità di un’azienda di controllare le c.d. ‘Cross-contamination’, a maggior ragione quando trattasi di matrici lontane (es. una conserva vegetale che ‘può contenere’ crostacei e molluschi), può indurre anche i consumatori a dubitare della sua affidabilità dal punto di vista igienico-sanitario.
5 – Gli esperti di qualità predicano il ‘miglioramento continuo’, e tutto sommato non hanno torto. Scandagliare con attenzione le varie fasi del processo, seguendo la logica HACCP, può talora consentire di ridurre o addirittura eliminare alcuni rischi senza bisogno di affrontare investimenti significativi.

Ricordo che il 2 ottobre si terrà un seminario sul 1169, partecipazione gratuita ma posti in esaurimento ecco il link per i dettagli: http://www.ilfattoalimentare.it/nuova-etichettatura-alimentare-seminario-rclaba.html

Paoblog
16 Settembre 2014 13:43

Di fatto questo prodotto può contenere “di tutto”, così il produttore si para le spalle in caso di allergia a qualche ingrediente occulto e via andare…
*
Per contro è un piacere vedere sempre più segnalazioni di consumatori che leggono le etichette con attenzione, cosa questa che dovrebbe far riflettere le aziende meno virtuose…