Il 13 dicembre 2016, in occasione dell’entrata in vigore della dichiarazione nutrizionale obbligatoria, la Commissione Europea ha raccolto in un documento alcune domande e risposte sull’applicazione del Regolamento (UE) 1169/2011 sull’informazione dei consumatori. L’obiettivo è chiarire alcuni punti sulla questione dell’etichettatura nutrizionale. Già nel 2013, prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, era stato pubblicato un documento simile con lo stesso scopo.
Per quanto riguarda le questioni generali il documento chiarisce alcuni punti sulle rappresentazioni e le denominazioni fuorvianti. Quando in un prodotto, per esempio la pizza, si sostituisce un ingrediente normalmente presente, come la mozzarella, con un altro, la sostituzione deve essere segnalata “in prossimità del nome del prodotto”. Lo stesso principio si applica quando si sostituiscono componenti importanti, come i grassi del latte nel formaggio con altri grassi vegetali. In caso contrario la rappresentazione e la denominazione dell’alimento possono essere considerati ingannevoli.
Questo argomento interessa da vicino i produttori di alimenti sostitutivi, soprattutto di quelli per vegani e vegetariani, cui spetta il compito di trovare un nome adeguato. Quando esiste una definizione di legge precisa il nome non può essere utilizzato per prodotti con caratteristiche diverse: per esempio, il nome “formaggio” si può usare solo per derivati del latte e quindi non si può scrivere sull’etichetta “formaggio vegano”.
Il documento risponde ad altre domande sul termine minimo di conservazione non richiesto per vini e prodotti simili ottenuti da succhi di frutta, mentre lo è per le bevande alcoliche ottenute da succhi di frutta integrasti con alcool. Nei surgelati quando si indica la data di congelamento, non si possono aggiungere dettagli sulla velocità del processo, perché l’unica scritta dicitura ammessa è “congelato il …”.
Per quanto riguarda la dichiarazione nutrizionale se un’azienda vuole fornire informazioni riguardanti il contenuto di fibra relativo a un prodotto non preconfezionato, deve riportare l’intera tabella nutrizionale, da cui sarebbe normalmente esente. Inoltre, non è possibile indicare un valore di riferimento per le fibre non essendo ancora fissato dal legislatore.
Per i prodotti in salamoia o sott’olio, la dichiarazione nutrizionale va riferita all’alimento sgocciolato o nella sua totalità? La risposta non è univoca. Per la Commissione sarebbe meglio considerare il prodotto nella sua totalità. Nulla vieta, comunque, di aggiungere anche le informazioni nutrizionali relative all’alimento sgocciolato. In ogni caso, la dichiarazione nutrizionale deve specificare se si fa riferimento al prodotto sgocciolato o nella sua totalità.
Il documento fa poi chiarezza sull’obbligo di indicare le informazioni nutrizionali su alcuni alimenti. Non è necessaria per la farina (a cui non siano aggiunti altri ingredienti), il miele e le erbe aromatiche. Al contrario, la dichiarazione nutrizionale è obbligatoria per il riso parboiled, che ha subito un processo di precottura, gli oli vegetali, lo zucchero, l’aceto con aggiunta di sale e il sale iodato.
Infine, la dichiarazione nutrizionale può essere ripetuta, anche parzialmente e in forma grafica, purché sia presente almeno una volta con le caratteristiche stabilite dalla normativa. Al contrario gli integratori alimentari, che fanno capo alla Direttiva 2002/46/CE, sono esenti dall’indicazione delle informazioni nutrizionali, tranne nel caso in cui siano riportati dei claim nutrizionali o salutistici relativi a uno o più ingredienti, di cui si deve indicare la quantità presente in rapporto alla dose quotidiana raccomandata.
© Riproduzione riservata
Trovo discordanza tra due chiarimenti citati sulla denominazione del prodotto e cioè l’obbligo d’indicare un nuovo e diverso ingrediente dal solitamente usato a fianco della denominazione principale:
Es: Pesto al basilico e tofu, Pasta di Piselli, Pane di Segale, Pizza al tofu, ecc..
Discordante come sopra indicato, con il divieto a denominare per es: Formaggio di soia, formaggio di riso, ecc..
E’ un’interpretazione del redattore oppure è un richiamo preciso citato nel documento della Commissione?
Perché a mio parere un’indicazione contrasta con l’altra essendo il termine “formaggio” generico e non indicativo di un prodotto specifico e legalmente protetto come ad es: Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Gorgonzola, ecc..