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Resta l’obbligo di indicare sull’etichetta degli agrumi la presenza di sostanze chimiche aggiunte dopo la raccolta

La Commissione Europea ha ragione quando pretende di mantenere l’obbligo di indicare sull’etichetta delle arance e degli agrumi i trattamenti realizzati con conservanti e altre sostanze chimiche nella fase successiva alla raccolta.  La normativa europea sulla commercializzazione degli agrumi (limoni, mandarini e arance) stabilisce che gli imballaggi di tali frutti devono recare un’etichettatura che indichi gli agenti conservanti o le altre sostanze chimiche utilizzati nel trattamento post-raccolta (nel caso in cui ci sia stato). Il concetto è stato  ribadito dal Tribunale europeo, respingendo la tesi della Spagna che contestava alla Commissione di aver violato il principio della parità di trattamento tra produttori, visto che analoghi provvedimenti non sono adottati per altri frutti sottoposti a trattamenti simili dopo la raccolta.

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La buccia degli agrumi può essere impiegata in cucin per preparare marmellate e liquori

 

Secondo il tribunale l’obiettivo dall’etichettatura obbligatoria è di garantire una migliore informazione dei consumatori degli agrumi.  Ciò è necessario perché la buccia degli agrumi, normalmente gettata tra i rifiuti come accade per banane, angurie e  meloni, in alcuni casi impiegata  in cucina si usa per preparare marmellate e liquori (come il limoncello) o per aromatizzare biscotti,  zuppe…  Per questo motivo è stato ribadita la necessità di informare correttamente il consumatore con la scritta sull’etichetta.

Sara Rossi

© Riproduzione riservata

Foto: iStockphoto.com

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Giorgio Buda
Giorgio Buda
11 Dicembre 2014 17:23

Spett.le Il Fatto Alimentare, concordo con quanto ribadito dal Tribunale UE. Il principio fondamentale secondo cui il consumatore debba essere informato delle caratteristiche dell’alimento che si accinge ad acquistare e quindi consumare viene pienamente difeso dal Tribunale dell’UE. Ma il motivo che ha spinto la Spagna (leggasi i produttori di agrumi spagnoli) a sostenere tale linea riguarda il fatto che il Reg. UE 543/2011 e s.m.i. (che detta anche le disposizioni da seguire in merito all’etichettatura dei prodotti ortofrutticoli) obbliga solo chi confeziona frutti di agrumi a trascrivere in etichetta i trattamenti post-raccolta subiti dal prodotto lavorato, mentre tutti gli altri prodotti ortofrutticoli ne sono esentati. Proprio questo è l’oggetto del contendere. Prodotti come mele, pere, fragole, pesche, nettarine e tutti gli altri, sia provvisti di disposizioni legislative specifiche (gruppo dei dieci) sia no, ne sono esentati. Sarebbe più corretto invece estendere la disposizione dell’indicazione obbligatoria in etichetta dei trattamenti post-raccolta subiti durante le lavorazioni di condizionamento a tutti i prodotti ortofrutticoli, perseguendo così il fine ultimo che è la salvaguardia della salute del consumatore. Cordiali saluti.