Gentile Redazione, mi è capitato di notare questa etichetta, che vanta l’utilizzo di più del 100% di frutta per la produzione della composta di frutta biologiche Alce Nero. Come è possibile? È lecito scrivere un messaggio simile, sia dal punto di vista legale sia puramente matematico?
MF
La risposta dell’azienda Alce Nero
A livello legislativo “Più del 100% di frutta” è un’indicazione volontaria che può essere riportata in etichetta purché sia rispondente a verità. Tali aspetti sono normati dal Dgls. 109/92 e confermati dal nuovo Regolamento europeo (Reg. UE 1169/2011) che uniformerà a breve gli aspetti di etichettatura e di informazioni al consumatore in tutto il territorio dell’Unione Europea.
Per ciò che concerne gli aspetti tecnologici, le composte Alce Nero sono preparazioni a base di frutta che subiscono un trattamento termico che comporta una perdita di umidità. A seguito di tale perdita la massa degli ingredienti confluiti al momento della preparazione si riduce evaporando.
Pertanto, considerando la quantità iniziale degli ingredienti confluiti, in rapporto alla massa del prodotto finito ottenuto emerge che per produrre 100 g di composta Alce Nero vengono impiegati minimo 102 g di frutta tal quale. Tale quantità prende in considerazione naturalmente solo la frutta (e non il succo d’uva e il succo di limone).
La replica
Probabilmente nella risposta Alce Nero si riferisce a questo paragrafo dell’All. XIII del Reg. 1169/2011: In deroga al punto 3:
a) per gli alimenti che hanno subito una perdita di umidità in seguito al trattamento termico o di altro tipo, la quantità è indicata in percentuale corrispondente alla quantità dell’ingrediente o degli ingredienti utilizzati, in relazione col prodotto finito, tranne quando tale quantità o la quantità totale di tutti gli ingredienti menzionati sull’etichettatura supera il 100 %, nel qual caso la quantità è indicata in funzione del peso dell’ingrediente o degli ingredienti utilizzati per preparare 100 g di prodotto finito.
Ma l’allegato XIII del Reg. 1169/2011 comunque si riferisce al “quid”. Ben diverso è inserire un claim “più del 100% di frutta”.
E’ vero che si tratta di un’indicazione facoltativa e quindi non normata, ma proprio per questo non deve essere ingannevole ed indurre in errore il consumatore (art. 2 D.Lgs. 209/92 e, dal 13 Dicembre 2014 art. 7 Reg. UE 1169/2011). Se tecnologicamente è pure vero quanto afferma l’azienda, la quantità di un ingrediente deve indicare la quota di tale ingrediente rispetto al totale degli ingredienti utilizzati nella ricetta o nella formulazione del prodotto, ed in definitiva rispetto ai 100 g del prodotto finito.
A fronte di una dichiarazione 100% frutta, inoltre, il consumatore troverà una lista ingredienti che ne riporta anche altri (succo d’uva e succo di limone, che sono stati espressamente esclusi dall’azienda dalla dichiarazione “più del 100%…”) ed è comprensibile che si possa trovare disorientato. Il “100%…” può essere tranquillamente dichiarato per prodotti quali i succhi di frutta che, quand’anche da concentrato, derivano da un unico ingrediente. Il messaggio “più del 100%…” al contrario in questo caso, è una scelta che riteniamo difficilmente utilizzabile.
© Riproduzione riservata Foto: Alce Nero, inviata dal lettore
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Ma perché succo d’uva e di limone non sono frutta?