Il Ministero della Salute ha segnalato due nuovi richiami, entrambi per la presenza di Salmonella. Si tratta di una confettura extra di mirtilli e di numerosi lotti di uova da allevamento a terra.
Il richiamo delle uova
Il Ministero, come anticipato, ha pubblicato il richiamo di 18 lotti di uova medie da allevamento a terra di categoria A a marchio Latteria Chiuro per la presenza di Salmonella enteritidis. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 6 uova, appartenenti ai lotti 241026, 251026, 261026, 271026, 281026, 291026, 311026, 011126, 021126, 031126, 041126, 051126, 071126, 081126, 091126, 101126, 111126 e 121126, con le date di scadenza dal 24/10/2026 al 12/11/2026. Nonostante l’avviso sia datato 23/10/2026, il Ministero lo ha pubblicato solo nel tardo pomeriggio del 29/10/2026, di conseguenza, quasi un terzo dei lotti ha già superato la data di scadenza.
A produrre le uova richiamate per la Latteria Sociale di Chiuro Sca è stata l’azienda La Quercia Società Cooperativa Sociale. Lo stabilimento di produzione si trova in località Prescat 1, a Mese, in provincia di Sondrio (marchio di identificazione ITK034XUE).
In precedenza, il Ministero della Salute aveva già segnalato il richiamo per Salmonella delle stesse uova, vendute a marchio La Quercia (leggi qui l’articolo sul precedente richiamo di uova).
Il richiamo della confettura extra di mirtilli
Il Ministero della Salute ha segnalato anche il richiamo di un lotto di confettura extra di mirtilli a marchio Cascina Balcarino per la presenza di Salmonella. Il prodotto interessato è venduto in vasetti da 340 grammi, con il numero di lotto 30/03/2026 e il termine minimo di conservazione 30/03/2029.
A produrre la confettura richiamata è stata l’azienda Cascina Balcarino di Manfredini Gianmarco. Lo stabilimento di produzione si trova in via Castelbarco 53, a Orzinuovi, in provincia di Brescia.
Per precauzione, si raccomanda di non consumare le uova e la confettura extra di mirtilli con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.
Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 232 richiami e ritiri, per un totale di 519 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.
© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos (copertina), Ministero della Salute
Redattrice de Il Fatto Alimentare e responsabile del ‘servizio alert’







Nel ringraziarvi per questo pubblico servizio, primario e innegabilmente sottostimato, approfitto per chiedervi cosa accadrebbe se, a causa di questi non rari ritardi del Ministero nel pubblicare i provvedimenti di ritiro, qualcuno dovesse incorrere in disagi o franchi problemi di salute: chi ne risponderebbe? Esiste un tracciamento commisurato alle potenziali problematiche connesse alle criticità che motivano i ritiri? Se nella zona geografica interessata dalla distribuzione di un prodotto ritirato, un consumatore si rivolge ad un pronto soccorso o ad un medico che rileva una conseguenza del consumo del prodotto, è nella prassi comune andare a controllare la sezione dedicata nel sito del ministero? E quando il ministro “pubblica in ritardo” cosa accade a livello di tracciamento, l’azienda comunica contestualmente al ministero e ai distributori all’interno di uno stesso canale, per cui è unicamente il distributore che ha il primo tempestivo obbligo di divulgazione, oppure la sequenza prevede che sia il ministero ad avere l’onere di divulgare capillarmente?
Mi scuso per la prolissità, e vi ringrazio ancora
Se una persona subisse un danno per aver consumato un prodotto contaminato senza essere stato informata tempestivamente del richiamo, la responsabilità andrebbe valutata caso per caso.
L’articolo 19 del Regolamento (CE) 178/2002 attribuisce alle aziende alimentari l’obbligo di informare consumatori e consumatrici in maniera efficace e accurata, senza attendere la pubblicazione dell’avviso sul sito ministeriale. Anche le autorità pubbliche, però, hanno compiti di informazione sui rischi alimentari, previsti dall’articolo 10 dello stesso regolamento. Non si può quindi escludere a priori un’eventuale responsabilità dell’amministrazione per un ritardo ingiustificato nella comunicazione, ma per accertarla sarebbe necessario dimostrare che quel ritardo abbia effettivamente contribuito al danno subito.
È proprio questo uno dei motivi per cui riteniamo così grave la pubblicazione tardiva degli avvisi: un richiamo può essere stato correttamente avviato dall’azienda, ma se l’informazione non raggiunge tempestivamente chi ha già acquistato il prodotto, il rischio per la salute rimane.
Quanto alle altre domande, i casi di malattie trasmesse dagli alimenti possono essere oggetto di indagini epidemiologiche da parte delle autorità sanitarie, ma non esiste un controllo automatico degli avvisi ministeriali per ogni paziente che si presenta al pronto soccorso. Le aziende, inoltre, devono comunicare tempestivamente i richiami alle autorità competenti e attivarsi per informare consumatori e distributori, senza attendere che il Ministero pubblichi l’avviso sul proprio portale.