È stata sospesa l’applicazione di una parte della norma creata con l’intento di obbligare i produttori ad applicare un’etichetta ambientale su tutti gli imballaggi che vengono immessi in commercio, per facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio. La sospensione, fino al 31 dicembre 2021, è arrivata a seguito delle disposizioni contenute nel Decreto Milleproroghe 2021. In particolare si tratta di quella sezione che prevede la presenza di indicazioni adeguate per aiutare il cittadino a smaltire correttamente gli imballaggi a fine vita (ad esempio raccolta differenziata o raccolta indifferenziata, più la famiglia di materiale coinvolta).

Rimane invece in vigore l’obbligo di apporre su tutti gli imballaggi (siano essi primari, secondari o terziari), la codifica identificativa del materiale secondo la Decisione 97/129/CE.

Rinviata in parte l’applicazione della norma che introduceva l’obbligo di apporre l’etichetta ambientale sugli imballaggi

La sospensione sembra derivare dalle richieste di Confindustria e di molte altre associazioni che, a seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo di apporre l’etichetta ambientale degli imballaggi nel settembre 2020, hanno proposto con urgenza un regime transitorio di diciotto mesi che consentisse ai produttori e agli utilizzatori di imballaggio di adeguare i propri processi produttivi e gestionali ai nuovi obblighi previsti dalla norma. Questa esigenza era stata segnalata anche nelle Linee Guida per l’etichettatura ambientale di Conai. Secondo altre fonti le norme di etichettatura degli imballaggi introdotte dal d.lgs. 116/20 sarebbero addirittura inapplicabili, per mancanza della necessaria notifica preventiva a Bruxelles.

Cosa cambia quindi? Secondo lo schema che abbiamo riportato nel precedente articolo, rimane obbligatorio indicare in etichetta:

  1. tipologia di imballaggio (scritta per esteso o mediante una rappresentazione grafica), per esempio: flacone, bottiglia, vaschetta, etichetta, lattina…
  2. identificazione specifica del materiale (codifica alfanumerica ai sensi della Decisione 97/129/CE), integrata eventualmente con l’icona prevista ai sensi della UNI EN ISO 1043-1:2002 (imballaggi in plastica), oppure, ai sensi della CEN/CR 14311:2002 (imballaggi in acciaio, alluminio e plastica), per esempio: PET(1), ALU(41), PAP(21), PP(5), C/PAP(84)

Vengono sospesi gli obblighi di riportare in etichetta: la famiglia di materiale di riferimento e l’indicazione sul tipo di raccolta (se differenziata o indifferenziata), oppure l’indicazione sul tipo di raccolta (se differenziata o indifferenziata) e, nel caso si tratti si raccolta differenziata, indicazione del materiale di riferimento.

VERSIONE ATTUALMENTE IN VIGORE

VERSIONE IN VIGORE DAL 31 DICEMBRE 2021

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Mario
Mario
7 Febbraio 2021 14:39

Finché non verrà unificata a livello nazionale la CODIFICA COLORI per la raccolta differenziata tutte queste etichette saranno solo una foglia di fico, perché il consumatore non ha né tempo, né voglia, né, spesso, purtroppo, la capacità di comprendere un testo di poche righe, e quindi continuerà a dirsi “è plastica, lo metto nella plastica”, fosse pure un tavolino in polietilene: a meno che non ci sia una bella indicazione GRANDE (non quello sgorbietto attuale) con la sola indicazione del COLORE del contenitore, che inoltre non dovrebbe più variare a fantasia da consorzio a consorzio.

E la raccolta differenziata non verrà mai fatta completamente finché sarà consentito alle aziende di usare imballaggi in materiali differenti NON FACILMENTE SEPARABILI, ci sono yogurt di una nota marca in PET (riciclabile) con etichetta in carta (riciclabile) incollata in modo che non si stacca neppure con l’acqua calda, e che quindi vanno nell’indifferenziato. E questo è solo un esempio, il vasetto in vetro con l’etichetta appiccicata a morte finirà nel vetro con tutta l’etichetta, inutile scriverci sopra “contenitore: vetro – etichetta: carta”.