In seguito all’entrata in vigore della legge 27/2012, che rivoluziona il sistema dei pagamenti dei prodotti alimentari, moltissimi lettori ci hanno scritto chiedendo delucidazioni in particolare sull’articolo 62.
Per un approfondimento sulla corretta applicazione della normativa si può scaricare l’e-book scritto dall’avvocato Dario Dongo “Articolo 62: una rivoluzione” e pubblicato da Il fatto alimentare.
Di seguito pubblichiamo una delle domande giunte in redazioni con la risposta dell’avvocato Dongo.
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Secondo un autorevole parere (vedi Il Sole 24 Ore del 27 ottobre 2012), le cessioni di prodotti agroalimentari effettuate verso le Onlus che operano nel settore socio sanitario in regime di convenzione con il servizio sanitario regionale, in quanto afferenti l’attività istituzionale dell’Ente sono da ritenersi esonerate dall’applicazione degli obblighi disposti dall’art 62 del D.L. 24.01.12 n°10.
Dobbiamo quindi continuare ad effettuare i pagamenti nei termini fissati dai vigenti contratti?
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La legge del Parlamento italiano 24 marzo 2012 n. 27 è estremamente chiara nell’affermare l’applicazione del suo articolo 62 a tutte le cessioni di prodotti agricoli e alimentari che intercorrano tra operatori professionali.
Sono compresi gli enti pubblici, le Ong (es. associazioni), la distribuzione tradizionale, i pubblici esercizi e gli alberghi, come pure le imprese edili e ogni altra persona fisica o giuridica che nell’esercizio delle proprie attività acquisti (o venda) prodotti agricoli e alimentari.
Le sole ipotesi escluse dall’ambito di applicazione della norma sono quelle di cessioni ai consumatori e di conferimenti dei soci imprenditori alle cooperative nonché alle organizzazioni di produttori.
È perciò fuori di ogni dubbio che anche le Onlus operanti nel servizio sanitario, come quella del quesito, devono pagare i prodotti alimentari entro i termini stabiliti dall’articolo 62. Senza se e senza ma, anzi a rischio di gravi sanzioni in caso di ritardo.
Le argomentazioni del Sole 24 Ore, non fanno legge.
Dario Dongo
Foto: Photos.com
Le renti modifiche all’art.62 hanno tolto dal campo di applicazione della norma le cessioni che intrevengono tra agricoltori agricoli. Che senso ha? Gli agricoltori, che più correttamente andrebbero identificati come imprenditori agricoli, sono, per l’appunto, imprenditori che operano in campo economico, come gli altri e no si vede perché debbano essere esclusi da una norma di carattere generale. Allora avrebbe molto più senso esonerare le imprese che fanno capo capo ad uno stesso gruppo aziendale, in quanto, in pratica, vendono i prodotti a se stesse.