Ho comprato questo formaggio di pecora al banco frigo del supermercato Conad, vorrei sapere se l’etichetta è in regola.
Christian
Abbiamo chiesto un parere all’avvocato Dario Dongo esperto di diritto alimentare
Il formaggio acquistato alla Conad che si vede nella foto è un alimento cosiddetto “preincartato”. Dunque – ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/11 (vedi eBook L’Etichetta) – soggiace alla normativa nazionale che in Italia tuttora manca, in attesa dell’aggiornamento dell’ormai vetusto d.lgs. 109/92. L’unico inderogabile requisito introdotto dal “Food Information Regulation”, cioè l’obbligo di indicare la presenza di ingredienti allergenici, è assolto mediante citazione di “latte di pecora” e dalla ridondante dicitura “allergeni: latte”.
Nondimeno, vale la pena di annotare quanto segue:
1) il reg. UE 1169/11 vieta all’operatore responsabile dell’immissione in commercio dell’alimento di modificare o escludere le notizie ricevute dal proprio fornitore, quando ciò possa arrecare pregiudizio al consumatore. Nel caso di un formaggio, devono venire quantomeno preservate le informazioni relative alla conservazione del prodotto. Vale a dire, temperatura di conservazione e data di scadenza. La prima di tali informazioni è presente, se pure espressa in termini criptici (“Conserv. frigo da 0° a 4°C.”). La seconda notizia, se pure accennata con abbreviazioni non previste dal regolamento (“Da cons.”, anziché “da consumare”, “entro il”) è priva di data, perciò carente,
2) l’etichetta riporta una data, “preincartato il...”, non prevista dalle norme europee e perciò non ammissibile, se pure ampiamente in voga
3) la denominazione di vendita si riferisce alla categoria “formaggio”, senza precisare – come si evince dalle successive indicazioni – che si tratta di formaggio di pecora. Comprende invece un termine, “Siamanna”, il cui significato appare poco comprensibile per il consumatore medio,
3) gli ingredienti, menzionati di seguito alla denominazione di vendita, non sono preceduti dalla dicitura “ingredienti” (o “lista ingredienti”, o “elenco ingredienti”),
4) la dicitura “allergeni: latte”, come già accennato, risulta ridondante a fronte di una denominazione di vendita (“formaggio”) e della menzione specifica dell’ingrediente “latte di pecora” che già valgono a informare i consumatori allergici.
In conclusione, l’etichetta appare nel complesso idonea a esprimere i concetti, se pure migliorabile.
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Avvocato, giornalista. Twitter: @ItalyFoodTrade
Perché la considera idonea? Non è indispensabile indicare la data di scadenza? I formaggi preincartati della Conad non la indicano mai, almeno in base alla mia esperienza.
La scadenza non è obbligatoria per i preincartati…
A mio parere questo prodotto rientra nella definizione dell’art. 44 del reg. UE 1169/11 “alimento preimballato per la vendita diretta” per cui l’unico obbligo è la fornitura delle indicazioni dei prodotti che provocano allergie o intolleranze.
Ho capito. L’autore dell’articolo inizialmente sembrava sostenere che fosse una mancanza.
molto probabilmente siamanna si riferisce a Siamanna paese in provincia di Oristano.
io ho avuto un dubbio simile proprio in un negozio, relativo alla scadenza che era ampiamente passata e i formaggi presentavano le prime muffe o almeno credo, cioè una patina bianca a chiazze.
Altre volte la scadenza è assente.
Inoltre sull’etichetta c’è scritto 0-4 gradi, ma sono sempre oltre i 10.
Lo chiedo all’avvocato perché ok non è obbligatoria la scadenza, però io compro anche le forme intere di questo formaggio e la scadenza c’è, messa su un foglio di carta come etichetta all’interno della plastica che racchiude la forma.
Dividere a metà la forma di formaggio, incartare e poi non riportare la scadenza fissata dal produttore non è una specie di omissione?
Così si potrebbe allungare la vita del prodotto anche oltre le specifiche del produttore.
Christian, la spiegazione che mi do è questa: quando al banco gastronomia lei ordina un etto di formaggio, glielo incartano e glielo danno, non indicano la scadenza. Il preincartato segue la stessa logica perchè di fatto avviene la stessa cosa sola che invece di avvenire al momento del suo ordine, avviene in un momento diverso e per questo viene indicata la data di preincarto che, seppur non prevista serve appunto a dare al consumatore l’informazione l’indicazione di quando il prodotto è stato preparato.
Sugli altri aspetti a cui fa riferimento probabilmente sarebbe il caso di cambiare punto vendita…che poi sarebbe il caso di intensificare i controlli sulla GDO è da un po’ che lo dico anche io, a partire dalle temperature dei banchi frigo aperti, i rischi cross contamination…
È una parola cambiare supermercato, tutte quelle che trattano il banco salumi e formaggi si comportano così qui, (tranne alcune catene) e parlo di almeno una decina di medi, grandi e grandissimi esercizi.
Oggi in un punto vendita ho visto un bancale di yogurt e freschi vari, che era già grondante d’acqua fuori il banco.
Me ne sono andato dopo 20 minuti ed era ancora li.
io invece ho assistito in un punto vendita di una nota catena di supermercati, la commessa del reparto formaggi, scartare, tagliare via la muffa e reincartare i formaggi con data aggiornata
Giustamente il TMC non è espresso in quanto il prodotto preincartato è da considerarsi”sfuso” pertanto essendo tuttora in vigore l’art.16 del vetusto D.Lvo n.109/92 non lo prescrive. La data di preincarto può invece fungere da” lotto”prescritto