È giunta l’ora di applicare il fatidico articolo 62 della legge 27/2012. Si tratta di una svolta importante nelle relazioni commerciali all’interno della filiera alimentare.
Il fatto alimentare pubblicherà tra pochissimi giorni ‘Articolo 62‘ un e-book di 50 pagine con una descrizione minuziosa ed esaustiva delle novità riassumiamo i punti fondamentali.
Il provvedimento si applica a tutti i contratti B2B (Business to Business) che hanno per oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari con consegna in Italia e al complesso delle relazioni commerciali che gravitano attorno.
Nella norma rientrano gli acquisti da parte della GDO e della distribuzione tradizionale, hotel ristoranti e pubblici esercizi. Sono invece esclusi i conferimenti in cooperativa da parte dei soci imprenditori.
I tre pilastri sono
1) L’obbligo di formalizzare per iscritto gli elementi essenziali del contratto (tipo e quantità dei prodotti in vendita, prezzo, tempi e modi di consegna e pagamento…). Occorre indicare anche la durata quando l’accordo non esaurisca i propri effetti in una singola operazione. La forma può venire semplificata, ma non si può prescindere dalla sottoscrizione di un accordo da parte del venditore e dell’acquirente.
2) Termini legali di pagamento. A partire dal 24 ottobre 2012 le merci devono venire pagate entro un termine certo da fine mese data certa ricevimento fattura (es. posta elettronica certificata, raccomandata a.r., consegna fisica con data e firma del ricevente), o da fine mese data consegna.
Questo termine è fissato in 30 giorni per i prodotti deperibili (tutti i tipi di latte, prodotti a base di carne che rispondono a determinati requisiti chimico-fisici, alimenti la cui scadenza o termine minimo di conservazione risulta minore di 60 giorni), che diventano 60 giorni per i non-deperibili. Fatture separate in caso di consegne di prodotti soggetti a tempi di pagamento diversi. Si può considerare nullo e soggetto a punizione del debitore ogni accordo teso a dilazionare i pagamenti. La sanzione può arrivare sino a 500mila €, in caso di ritardi.
3) Pratiche commerciali sleali. Da oggi si devono considerare vietate molte pratiche commerciali ritenute sleali e vessatorie per il venditore. Ci si riferisce, per esempio, a sconti/contributi incondizionati o comunque non proporzionati rispetto alle attività promozionali del distributore, nella misura in cui esse siano state richieste, effettivamente eseguite e di valore congruo. Pratiche sinora ampiamente diffuse dovranno venire interrotte subito, ed eliminate dai contratti entro il termine ultimo del 31 dicembre 2012. Gli accordi-quadro non conformi dovranno considerarsi nulli.
I controlli sono affidati in primis all’Autorità garante per la concorrenza e il mercato (meglio conosciuta come Antitrust), che dovrà presto adottare un regolamento di procedura e si avvale del supporto della Guardia di finanza. La competenza è estesa a tutti gli organi di polizia giudiziaria con potere di intervento anche d’ufficio (cioè senza bisogno di richieste esterne).
Siamo di fronte a una norma che riequilibra i rapporti all’interno della filiera agro-alimentare, favorendo la trasparenza dei contratti e dei rapporti tra operatori. È vero che il nuovo sistema di pagamenti spaventa, ma può portare un beneficio a tutto il settore, compresi i consumatori le cui associazioni nazionali hanno titolo per sporgere denunce.
Dario Dongo
Foto: Photos.com
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Lavorando in un’azienda di produzione, anche se non alimentare, credo e temo che questo Articolo 62 resterà sulla carta.
La lentezza delle varie autorità nel vigilare e tutelare non subirà un’accelerazione solo perchè è stata scritta una nuova norma.
Il link che segue porta ad un postsul mio Blog che si basa sulla nostra esperienza lavorativa: http://paoblog.net/2012/09/21/lavoro-38/
Chiamatela Norma, Legge o Direttiva…sarà disattesa.