Prosegue l’analisi de Il fatto alimentare sulle interpretazioni dell’articolo 62 offerte da stampa e associazioni di categoria. La lente d’ingrandimento si sofferma oggi sul “contratto tipo”* elaborato da FiPE – Confcommercio, una buona iniziativa che tuttavia contiene un paio di clausole fuorilegge.
FiPE-Confcommercio, come altre associazioni di categoria, ha contestato la legittimità della norma. È comprensibile ed evidente che i suoi associati preferirebbero continuare a pagare i prodotti alimentari secondo le prassi, vale a dire in tempi più lunghi (quando non “biblici”) rispetto ai termini legali di pagamento introdotti dalla legge 27/2012.
Va riconosciuto a Fipe il merito di avere presentato la norma in termini sostanzialmente veritieri, a differenza di Confesercenti che come abbiamo già visto é giunta ad affermare la sua non-applicabilità al di fuori dei rapporti con la distribuzione organizzata. L’organizzazione dei pubblici esercizi si è anzi premurata di aiutare i propri iscritti ad applicare le nuove regole, anche col supporto di un contratto-tipo. E purtroppo, come si direbbe in gergo, “è proprio qui che casca l’asino”. Perchè?
Leggiamo il contratto-tipo di Fipe-Confcommercio, al punto 3. Modalità di consegna: “…i prodotti saranno consegnati mediante ritiro/consegna/spedizione, con modalità definite di volta in volta anche attraverso accordi verbali tra le Parti, con emissione del solo Documento di Trasporto ed emissione della fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello del ritiro/consegna/spedizione”.
Attenzione! Il Documento di Trasporto (DDT), secondo quanto prescritto dal DPR 14.8.1996 n. 472, deve riportare i seguenti dati:
– numero progressivo
– data
– generalità di cedente, cessionario e dell’eventuale incaricato al trasporto
– quantità dei beni trasportati
– descrizione dei beni trasportati con indicazione della natura e qualità degli stessi.
Ma l’articolo 62 della legge 24.3.12 n. 27 – nell’imporre la forma scritta per i contratti di compravendita dei prodotti agricoli e alimentari – prescrive che si riportino gli elementi essenziali dell’accordo tra cui, in aggiunta alle notizie obbligatorie previste per i DDT:
– prezzo
– modalità di pagamento
– richiamo specifico all’accordo-quadro, nei contratti a struttura articolata, o “formulina magica” (“Assolve agli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, legge 27/2012”) per quelli a struttura semplice.
Ne consegue che, se l’ordine di acquisto e la sua conferma avvengono “di volta in volta anche attraverso accordi verbali tra le Parti”, il requisito della forma scritta – che deve precedere o accompagnare la consegna delle merci – deve venire assolto come segue:
– fattura contestuale alla consegna, integrata con richiamo specifico all’accordo-quadro (o “formulina magica” di cui sopra), oppure
– DDT integrato con prezzo, modalità di pagamento e richiamo specifico all’accordo-quadro (o “formulina magica” di cui sopra).
Sui tempi di fatturazione Fipe la combina grossa. Laddove suggerisce ai suoi la clausola: “In presenza di più cessioni effettuate nel corso di un mese solare sarà emessa una sola fattura” (punto 3, alla fine). È un escamotage sleale e vietato, come la stessa organizzazione annota nelle sue linee guida** sulla legge 27/12:
“fermo restando che il decreto considera pratica sleale la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, il D.P.R. in materia di IVA consente un differimento nell’emissione della fattura, qualora i prodotti siano stati accompagnati da un DDT, nonché l’emissione di una sola fattura per più cessioni effettuate nel corso di un mese. Una situazione che permette di guadagnare qualche giorno se si presta attenzione.”
“Guadagnare” un mese di liquidità “se si presta attenzione”? «E chi sono io, Babbo Natale?», avrà ben titolo di rispondere il maresciallo della Guardia di Finanza in visita!
Dario Dongo
Foto: Photos.com
(*) Italia a tavola.net – Art.62 – Contratto tipo
(**) Italia a tavola.net – Contratti e pagamenti nell’Horeca. Ecco cosa fare con l’art.62
Dario Dongo è l’autore dell’e-book in fomato .epub “Articolo 62: una rivoluzione” che Il fatto alimentare ha pubblicato in questi giorni. Si tratta della prima guida alla legge 27, Il libro può essere acquistato on line al prezzo di 15,00 euro.
L’e-book va aperto con un programma specifico che, se non è nel computer può essere scaricato gratuitamente. Per maggiori informazioni sul formato .epub si può consultare la pagina: http://www.liberliber.it/libri/istruzioni/epub.htm. L’e-book che si acquista è personalizzato ed è protetto da un sistema di Social Drm per limitarne la diffusione illecita