Il 5 dicembre 2012 il governo ha chiesto la fiducia sul maxiemendamento licenziato dalla Commissione Industria del Senato in fase di conversione del decreto legge chiamato “crescita 2”. (1)
Guarda caso, è un eufemismo, il progetto di legge in esame sfiora anche l’articolo 62 (Vedi l’ebook de Il fatto alimentare), con un paio di modifiche che stimoleranno ulteriori fantasie d’interpretazione.
In attesa del voto definitivo, atteso entro il 18 dicembre, proviamo a capire le novità all’orizzonte.
Contratti tra agricoltori. I contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari che intervengano tra imprenditori agricoli sono esclusi dal campi di applicazione dell’articolo 62. (2)
Di conseguenza ad esempio, la cantina iscritta come impresa agricola potrà pagare le uve in tempi più lunghi rispetto ai termini di legge. Un riequilibrio rispetto a un’anomalia originaria del decreto liberalizzazioni, che già aveva escluso dalle nuove regole i conferimenti in cooperativa dei soci imprenditori.
La logica avrebbe suggerito, al contrario, di escludere ogni deroga per consentire a ogni operatore della filiera di poter lavorare e competere su basi eque e garanzie equanimi. Un’occasione mancata.
Forma scritta e nullità. È stata poi cancellata la previsione espressa di nullità del contratto – rilevabile d’ufficio dal giudice civile – nel caso di mancata previsione scritta dei suoi elementi essenziali (durata ove del caso, quantità e referenze dei prodotti venduti, prezzo, tempi e modi di consegna e pagamento). (3)
Hanno provato a eliminare uno dei tre elementi-chiave dell’articolo 62, l’obbligo di forma scritta dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari (e delle relazioni commerciali ad essi accessorie). (4)
Ma non sono riusciti, complice l’ignoranza, a ottener l’ambito risultato. Perché?
L’articolo 62 – nell’introdurre la forma scritta ad substantiam degli accordi relativi alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari, prescrivendo perciò di redigere il contratto coi suoi elementi essenziali, e di sottoscriverlo – costituisce senza dubbio una norma imperativa di legge. (5)
Vale perciò la pena ricordare che la violazione di una norma imperativa di legge comporta sempre la nullità del contratto o di sua parte – e tale nullità è sempre rilevabile dal giudice, anche d’ufficio – secondo quanto stabilito a partire dal 1942 nel codice civile italiano. (6)
Il rivoluzionario articolo 62 ha dunque resistito anche a quest’ultimo tentativo di golpe.
Dario Dongo
Per maggiori informazioni:
(1) D.L.179/2012, si veda l’articolo del Fasi (Finanza Agevolazioni Sviluppo Investimenti)
(2) art. 36 “maxiemendamento”
(3) art. 36 “maxiemendamento”
(4) l’articolo 62 della legge 24.3.12 n. 27, ricordiamo, si articola in essenza su tre punti:
– forma scritta degli accordi
– termini legali di pagamento
– divieto di pratiche commerciali sleali
(5) vale a dire, una norma che non può venire derogata per accordo delle parti (al contrario delle norme cosiddette “dispositive”)
(6) articolo 1418, comma 1, Codice civile italiano
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