Le restrizioni all’uso di tre pesticidi neonicotinoidi – clothianidin, tiametoxam e imidacloprid – introdotte dalla Commissione europea nel 2013 erano scientificamente giustificate, perché basate sulla valutazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), che aveva accertato l’esistenza di effetti inaccettabili di queste sostanze attive sulle api. Lo ha stabilito il Tribunale dell’Ue respingendo integralmente i ricorsi presentati dalla Bayer, che produce e commercializza l’imidacloprid e il clothianidin all’interno dell’Unione, e dal gruppo Syngenta, produttore del tiametoxam, nonché di sementi conciate. Syngenta aveva anche chiesto un risarcimento di almeno a 367,9 milioni di euro.
Pesticidi neonicotinoidi: la sentenza
Per il Tribunale dell’Ue, è stato corretto che nel 2012 la Commissione Ue abbia chiesto all’Efsa una nuova valutazione sul rischio dei tre pesticidi, vista l’esistenza di nuovi studi i cui risultati suscitavano preoccupazioni in merito al permanere dei presupposti per la loro approvazione, rispetto alle conoscenze disponibili al momento della precedente valutazione. Il termine di otto mesi concesso all’Efsa per la nuova valutazione, secondo il Tribunale, “non era né eccessivamente breve né inusuale”.
Inoltre, con l’entrata in vigore il 14 giugno 2011 del regolamento 1107/2009, i requisiti relativi all’assenza di effetti inaccettabili sulle api (che, con gli altri impollinatori, svolgono un ruolo importante tanto per la flora naturale quanto per le colture arabili) sono stati rafforzati a livello dell’Unione in modo sostanziale. Infatti, dal 2011 viene espressamente richiesto che l’esposizione delle api alle sostanze attive sia soltanto trascurabile o che il loro utilizzo non abbia “alcun effetto inaccettabile acuto o cronico per la sopravvivenza e lo sviluppo della colonia, tenendo conto degli effetti sulle larve di api e sul comportamento delle api”.
Giustificate le restrizioni dei tre pesticidi
Secondo il Tribunale, la Commissione Ue è stata in grado di dimostrare che, alla luce del rafforzamento sostanziale dei requisiti relativi all’assenza di effetti inaccettabili delle sostanze attive sulle api, i rischi accertati dall’Efsa giustificavano la conclusione secondo cui i tre pesticidi non rispondevano più ai criteri di approvazione. Le restrizioni e limitazioni introdotte dal 2003 hanno pertanto rispettato una corretta applicazione dei principi di precauzione e di proporzionalità. La sentenza risolve anche eventuali dubbi sulle ulteriori restrizioni all’utilizzo dei tre pesticidi neonicotinoidi che l’Ue introdurrà dalla fine dell’anno, sulla base di una nuova valutazione dell’Efsa, e che vieteranno tutti i loro utilizzi all’aperto, consentendo solo quelli nelle serre permanenti dove non è previsto alcun contatto con le api.
Accolto il ricorso sul fipronil
Il Tribunale dell’Ue ha accolto, invece, in gran parte, il ricorso della Basf contro le restrizioni decise dalla Commissione europea nel 2013 all’utilizzazione del pesticida fipronil, al centro dello scandalo delle uova contaminate dei mesi scorsi, dato che tali misure sono state imposte senza una previa analisi del loro impatto. Il Tribunale ha annullato il regolamento di esecuzione n. 781/2013 nella misura in cui limita l’utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti il fipronil alle colture in serra nonché alle sementi di porri, cipolle, scalogni e ortaggi del genere Brassica da seminare in campi e da raccogliere prima della fioritura, e obbliga gli Stati membri a modificare o a ritirare le autorizzazioni vigenti di prodotti fitosanitari contenenti fipronil.
Secondo il Tribunale, la Commissione ha adottato queste restrizioni “senza avere previamente ponderato le conseguenze della sua azione, rispetto alle possibili conseguenze della sua astensione, sui diversi interessi in gioco. Avendo omesso di effettuare una simile valutazione di impatto, la Commissione ha violato il principio di precauzione”. Invece, per quanto riguarda il divieto di utilizzare e di immettere sul mercato, a partire dal 1° marzo 2014, sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti fipronil, il Tribunale ha respinto il ricorso della Basf, dichiarando non ricevibile la sua richiesta di annullamento, dato che questo divieto non la riguarda direttamente, dal momento che non commercializza essa stessa sementi conciate con tali prodotti e quindi il divieto non la riguarda direttamente.
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