carne macellazione
Si parla spesso di installare telecamere nei macelli per prevenire abusi e maltrattamenti sugli animali

Si sente parlare spesso di installare telecamere nei macelli, proposte che giungono dalle associazioni animaliste e da alcuni fronti politici. Fabrizio de Stefani, direttore del servizio veterinario di igiene degli alimenti dell’Ulss 7 del Veneto, analizza gli ostacoli a un provvedimento di questo tipo (qui la versione integrale dell’articolo).

La ricorrente diffusione di filmati girati sotto copertura che testimoniano le condizioni intollerabili che devono sopportare gli animali avviati al macello in diversi paesi europei – ma anche in alcuni mattatoi non industriali italiani – trova immancabilmente vasta eco e profonda indignazione nell’opinione pubblica. Piazzare delle telecamere, a parere delle organizzazioni e di alcuni movimenti politici, sembra essere la soluzione più semplice per impedire che si consumino abusi sugli animali.

Un “Grande Fratello” che tutto vede e tutto registra aumenterebbe la possibilità di controllare le attività degli operatori e consentirebbe di prevenire danni e sofferenze agli animali, migliorando di conseguenza la sicurezza delle produzioni alimentari. Ma è davvero possibile realizzare un sistema di video-sorveglianza che stia in equilibrio tra le esigenze di sicurezza, prevenzione e repressione dei reati ed il diritto alla riservatezza e alla libertà delle persone e sia in grado di monitorare tutte le fasi sensibili del processo di macellazione?

La combinazione tra Statuto dei lavoratori e Codice della privacy ostacola l’uso di telecamere nei macelli

Lo Statuto dei lavoratori dispone che gli impianti audiovisivi di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati solo previo accordo collettivo con i sindacati. Questi sistemi, in base alla Direttiva 95/46/CE ed alla normativa italiana, rientrano pienamente nel campo d’azione del Codice della privacy.

Il Garante della privacy ha chiarito al proposito che la sola presa di visione di immagini acquisite a mezzo di sistemi di videosorveglianza integra un trattamento di dati personali, quindi oggetto di protezione. Questa protezione si assicura riservando la loro visione soltanto a coloro che, nominati dal titolare del trattamento dei dati, abbiano il compito di controllarle per evitare il verificarsi di possibili illeciti. Ne consegue che non può ritenersi conforme alla legge una visione delle immagini “generalizzata”.

La visione “generalizzata” delle immagini registrate nei macelli non è possibile nell’attuale quadro normativo

Le difficoltà che si possono incontrare nell’installazione di un impianto di video-sorveglianza in un macello possono essere così riassunte:

  1. Il posizionamento e l’orientamento delle telecamere negli ambienti di lavoro non deve consentire che si inquadrino postazioni fisse e la ripresa dei dipendenti dovrà avvenire esclusivamente in via incidentale e con criteri di occasionalità;
  2. Le telecamere dotate di dispositivi che consentono di orientarle potranno essere utilizzate solo garantendo l’impossibilità di ripresa delle postazioni di lavoro;
  3. Qualora si renda necessario riprendere zone “sensibili” (ad esempio la “gabbia della morte”), occorrerà ridurre al minimo l’inquadratura dei lavoratori, per esempio posizionando le telecamere in modo che riprendano dall’alto o lateralmente la postazione;
  4. È opportuno rendere il lavoratore non renderlo identificabile nelle immagini;
  5. Nel caso in cui sia necessario accedere alla visione od allo scarico delle immagini registrate (da effettuarsi in caso di fatti delittuosi denunciati all’Autorità competente), dovrebbe avvenire solo quando siano contemporaneamente presenti il datore di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori;
  6. Dovranno essere designate per iscritto tutte le persone (in numero molto ristretto) responsabili, incaricate del trattamento, autorizzate ad utilizzare gli impianti e a visionare le registrazioni;
  7. Un rappresentante dei lavoratori, previo avviso al responsabile aziendale designato, potrà in qualsiasi momento prendere visione del corretto utilizzo delle immagini;
  8. Il sistema di videoregistrazione dovrà essere custodito in un armadio (possibilmente blindato) al quale si potrà accedere soltanto tramite l’utilizzo di due chiavi – fisiche o password – di cui una in possesso dei responsabili aziendali e l’altra in possesso del rappresentante dei lavoratori;
  9. Il tempo di conservazione delle immagini videoregistrate è limitato al massimo alle 24 ore successive alla rilevazione, salvo speciali esigenze tecniche (chiusure per ferie o festività) e investigative;
  10. Il monitor per la visualizzazione delle immagini dovrà essere collocato in un ambiente separato dal luogo di ripresa.
Sarebbe necessario un intervento legislativo mirato per permettere l’installazione di sistemi di video-sorveglianza nei macelli

Ben si comprende quindi che l’allestimento di un sistema di video-sorveglianza che consenta di controllare tutte le operazioni che si svolgono in un macello, dallo scarico degli animali fino al loro dissanguamento, presenta delle difficoltà pressoché insormontabili dovute alla combinazione tra le disposizioni previste dallo Statuto dei lavoratori e dal Codice della privacy.

Per il momento dunque, e in attesa di un intervento legislativo “di rango” in grado di rimettere in discussione le regole attuali, si deve accantonare l’idea di installare “lecitamente” telecamere nei macelli italiani.

Tutto il resto sono chiacchiere e schiamazzi.

Fabrizio de Stefani – Lean thinker, Hygienic designer and Food defender

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