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Il governo Renzi non ha ancora rottamato il “decreto etichettatura”, né ha introdotto un regime sanzionatorio

Da parecchi anni seguiamo l’evoluzione delle norme in materia di informazione al consumatore relativa ai prodotti alimentari, mediante puntuali aggiornamenti sullo stato dell’arte che ha raggiunto il culmine con la pubblicazione del regolamento UE 1169/2011 (vedi ebook L’Etichetta). Il regolamento è entrato in vigore da più di tre anni e la sua applicazione nei 28 Paesi membri ha avuto luogo 14 dicembre 2014.

Ma in Italia siamo ancora in alto mare. Il governo Renzi non ha rottamato il fatidico “decreto etichettatura”, e anziché stabilire le sanzioni si limita a pubblicare circolari ministeriali in ordine sparso. né ha introdotto un regime sanzionatorio.

 

La circolare pubblicata dal Ministero per lo Sviluppo Economico, il 6 marzo 2015 adduce che, “nelle more dell’adozione della disciplina sanzionatoria”, è ancora possibile applicare la gran parte delle sanzioni previste all’articolo 18 del d.lgs. 109/92. Non è proprio così: le Autorità di controllo possono punire la violazione relative a due norme. La prima riguarda l’indicazione del lotto di produzione mentre la seconda riguarda l’informazione sui prodotti alimentari venduti sfusi e preincartati (articoli 13 e 16 del d.lgs. 109/92), rispetto ai quali si registra una diffusa illegalità nei pubblici esercizi e punti vendita (vedi articolo).

 

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Le autorità dovrebbero darsi da fare, a fronte della illegalità diffusa nei contesti dei pubblici esercizi e punti vendita

La “tabella di concordanza” allegata alla circolare del 6 marzo, associa le sanzioni del vecchio decreto 109/92 alla violazione delle norme contenute nel successivo regolamento UE 1169/2011. In palese contraddizione con il principio di stretta legalità, cristallizzato nell’articolo 25 della Costituzione della Repubblica Italiana. Tale principio – declinato sia nel codice penale sia nella legge 689/1981, sul procedimento sanzionatorio amministrativo – esclude la possibilità di applicazione delle norme “per analogia”: il fatto che dà luogo all’applicazione della pena deve essere previsto in modo “espresso” in un atto avente forza di legge.

 

“Vacuum legis”, o vuoto normativo, è la situazione in cui ci troviamo. Il parlamento italiano, con legge 6/08/2013 n.96 (art.2) aveva delegato l’esecutivo a emanare un decreto legislativo per stabilire le sanzioni in relazione al nuovo regolamento UE 1169/2011. Fino a quando le disposizioni sanzionatorie non saranno in vigore, le autorità di controllo sono prive di poteri punitivi per la violazione delle nuove norme, come pure di quelle preesistenti in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari. Fatto salvo quanto scritto e ribadito, sui prodotti venduti sfusi e i preincarti.

 

Chef preparing food
È gravissima la situazione dei consumatori allergici e dei celiaci.

In questa situazione “fuori controllo” risulta molto grave la situazione dei consumatori allergici e dei celiaci, ancora privi di effettiva protezione non  solo sui prodotti  alimentari in vendita (imballati, sfusi e preincartati), ma soprattutto SU alimenti e bevande somministrati nei bar e pubblici esercizi, ristoranti, mense e nel mondo del catering.

La recente circolare 6.2.15 del Ministero della Salute aveva precisato i doveri di informazione ai consumatori a carico di pubblici esercenti e ristoratori, ma anche qui mancano le sanzioni. Una situazione intollerabile, nella prospettiva di imminente inaugurazione dell’Expo a Milano.

 

Dario Dongo

© Riproduzione riservata

Foto: iStockphoto.com

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Cristian
Cristian
12 Marzo 2015 10:04

Come sempre il Dr. Dongo si contraddistingue per puntualità, precisione, professionalità e…rispetto del diritto.
Da ispettore perso la ASL, vivo in mezzo a un vortice di confusione istituzionale dove i maggiori attori (politici e dirigenti pubblici) sembra abbiano dimenticato i principi basilari della nostra Repubblica sanciti nella Costituzione. Uso il termine “dimenticati”, perchè oggi nel settore pubblico, si assiste sempre più nei ruoli dirigenziali a “deliri” di onnipotenza…

Maria Antonella Leo
Maria Antonella Leo
12 Marzo 2015 20:16

E’ sempre un gran piacere leggere i pareri dell’ eccellente Avvocato Dongo, al quale vanno i miei complimenti. Qui in Umbria, dove opero come consulente, un dirigente di una delle sul locali, anticipando tempi e soprattutto competenze(!!!) ha prescritto a una Ditta cliente di aggiornare l’elenco degli ingredienti con l’indicazione degli allergeni ( ai sensi del Reg. 1169) e di aggiornare il documento di autocontrollo, ai sensi del suddetto regolamento ( la ditta e’ un attività di vendita al dettaglio). Ha concesso 7 gg di tempo per l’adeguamento. A voi i commenti…

gualtiero casavola
gualtiero casavola
Reply to  Maria Antonella Leo
13 Marzo 2015 17:48

Assolutamente illegale la prescrizione. Anche perché ad un’attenta lettura dall’1169, l’obbligo di indicare gli allergeni nelle collettività non è scritta da nessuna parte

vincenzo
vincenzo
15 Marzo 2015 12:54

Ma i ns governanti e amministratori lo vogliono capire che queste cose(mancanza decreti attuativi e relative sanzioni) mandano in bestia gli italiani e che accumulandosi ad altre simili creano il clima di antipolitica poi difficilmente governabile?

Livio Fabris
Livio Fabris
24 Marzo 2015 12:06

Sto seguendo con ESTREMA attenzione l’applicazione di questo regolamento 1169/2011 e ho la netta sensazione che scoppierà un improvviso putiferio in merito… nella migliore tradizione italiana!

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