pane, supermercato sconti dolci pane carboidrati

Non sempre il pane può essere venduto sfuso. Quello parzialmente precotto, surgelato o meno, e poi finito di cuocere in un secondo momento, va obbligatoriamente confezionato. E c’è di più: il prodotto va anche ben distinto da quello fresco e deve essere corredato da specifica etichettaura che informi il consumatore sulle modalità di preparazione. Lo ribadisce una sentenza del consiglio di Stato dello scorso ottobre, che è stato chiamato in appello e ha confermato il rifiuto del ricorso al Tar fatto da un supermercato pugliese contro l’Asl di Lecce. Nella sentenza si specifica che le indicazioni da riportare sulle confezioni devono essere, oltre a quelle standard, valide per tutti i prodotti come da relativo decreto (*), anche le seguenti: “ottenuto da pane parzialmente cotto surgelato” oppure “ottenuto da pane parzialmente cotto“. Lo scopo principale di queste indicazioni è, naturalmente, quello di non indurre in errore il l’acquirente, differenziando nettamente il prodotto precotto da quello fresco.

Nel documento si chiarisce inoltre che, nel caso in cui il completamento della cottura non possa avvenire in aree separate da quelle di vendita, il pane può essere eccezionalmente cotto anche nel negozio, a patto che sia garantito sempre il rispetto delle norme igienico-sanitarie, che sia chiaramente visibile al consumatore un cartello che specifica le prerogative di cottura del prodotto e che il pane venga comunque consegnato al cliente confezionato. La modalità di vendita della società che ha fatto ricorso, si è rivelata in concreto del tutto non idonea a garantire le più elementari esigenze di sicurezza alimentare, poiché è stata accertata dai Nas l’inammissibile procedura che autorizza illegittimamente il singolo consumatore, prima di provvedere al confezionamento, a “toccare il pane per poi riporlo nell’espositore, a danno dei futuri (e ignari) clienti”.

(*) D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109. In questo caso si tratterebbe di indicare: denominazione; ingredienti; quantità; termine di conservazione; nome e sede del fabbricante, confezionatore o venditore, sede di produzione o di confezionamento; dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza; modalità di conservazione.

© Riproduzione riservata, Foto: AdobeStock

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.

Dona ora

0 0 voti
Vota
5 Commenti
Feedbacks
Vedi tutti i commenti
Giova
Giova
7 Dicembre 2021 09:41

l’unico aspetto che mi stupisce è il tempo impiegato per affermare/ibadire un principio ovvio: il consumatore va informato sulle caratteristiche del prodotto. Al reparto pane dei supermercati da anni siamo impegnati a capire cosa si sta comprando, perdendo tempo e pazienza (e non sempre ottenendo risposte certe). E ci sarebbe molto da dire anche sul sistema di etichettatura di un’infinità di prodotti, che rimanda a un fantomatico libro-ingredienti introvabile, incomprensibile, inconsultabile e non aggiornato.

Pietro Di Pinto
Pietro Di Pinto
7 Dicembre 2021 10:56

è strano pensare che ancora oggi ci sia la convinzione che la vendita di un prodotto da forno sfuso (non mi dilungo sulle caratteristiche chimico microbiologiche di questi prodotti) rappresenti effettivamente un rischio per la gestione igienico sanitaria di questa modalità di vendita. Proprio in riferimento a questo, nel lontano 06/10/2011 la Corte di Giustizia Europea si era già espressa in merito precisando che: “il fatto che un potenziale acquirente possa aver toccato a mani nude gli alimenti in vendita o starnutito su questi ultimi non consente, di per sè, di constatare che tali alimenti non sono stati protetti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al consumo umano…” (incollo il link per i più curiosi, andate alla pagina 13 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2011:347:FULL&from=SK ). Proprio questo dispositivo fa si che Operatori Comunitari che vendono addirittura prodotti di pasticceria in modalità self service nelle nostre vicine Francia, Germania, Spagna, ecc. possano fare economia puntando su queste strategie di vendita, giustamente reclamizzate come green economy (abbattimento imballaggi e spreco alimentare con il consumatore che prende solo quello di cui ha effettivamente bisogno), mentre in Puglia (almeno per ora) ci si debba rassegnare ad un rassicurante preconfezionamento che avviene poco prima e nei medesimi ambienti di vendita…#liberomercato #fridayforfuture passa domani…

Giova
Giova
Reply to  Pietro Di Pinto
7 Dicembre 2021 12:57

a suo avviso la Corte di Giustizia Europea prenderebbe la stessa decisione oggi, nell’anno 2021?

Stefano Furlanetto
Stefano Furlanetto
7 Dicembre 2021 13:36

Ecco fatto, un’altra sciocchezza, il mondo fa la guerra agli imballaggi e agli sprechi e questi fanno una legge dove ti obbligano ad imballare il PANE, ma non bastava un cartello? Esistono delle vetrine dove è impossibile toccare il pane con le mani

Annalisa
Annalisa
7 Dicembre 2021 14:10

Legge inutile e anticoncorrenziale che farà costare il pane di più dovendo pagare anche il servizio