La bufala del pane nero che fa bene alla salute. Una frode venduta a caro prezzo. Stop alle furberie dei panificatori, dice il ministero
La bufala del pane nero che fa bene alla salute. Una frode venduta a caro prezzo. Stop alle furberie dei panificatori, dice il ministero
Roberto La Pira 13 Gennaio 2016I miracoli del pane nero sono una bufala con la possibile aggravante della truffa. Il prodotto, in seguito al battage mediatico dei mesi scorsi, è stato erroneamente considerato dai consumatori un prodotto salutistico. Per questo motivo viene venduto a prezzi stratosferici pur trattandosi di un alimento colorato con un pizzico di carbone vegetale dal costo irrisorio. Se a tutto ciò si aggiunge il divieto di vendere questo pane ribadito dal Ministero della salute, siamo di fronte ad una situazione dove l’autorità potrebbe riscontrare una pratica commerciale scorretta.
Nonostante l’annuncio del 22 dicembre 2015 in cui Beatrice Lorenzin dichiara lo stop alla vendita, la situazione non è cambiata. Molti panificatori hanno incrementato le vendite a prezzi stratosferici (6-7 euro al chilo) convinti che basti togliere la parola “pane” dal cartellino per aggirare la legge. La norma però non è recente e la colorazione del pane e della pizza con carbone vegetale (E 153) è da sempre vietata (*). A dispetto delle regole il pane colorato di nero si vende dappertutto.
Non così è per la panetteria da forno fine (categoria 07.2) termine che raggruppa prodotti realizzati con farina, uova, zucchero, miele come ad esempio: fette biscottate, taralli, cracker, gallette, pasticcini, torte, cialde… Il legislatore permette la colorazione con minime quantità di carbone vegetale che non è certo in grado di svolgere una funzione attiva contro il meteorismo. L’Efsa ha infatti stabilito che “l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 1 grammo di carbone vegetale almeno 30 minuti prima del pasto e di un altro grammo subito dopo il pasto”. Si tratta di quantità difficilmente raggiungibili attraverso una semplice colorazione. C’è di più, qualsiasi cartello esposto o etichetta abbinata ai prodotti di pasticceria fine colorati con E153 che riporta effetti salutistici, si deve considerare arbitraria e di dubbia conformità, e soggetta a possibile sanzione o denuncia da parte delle autorità di controllo. Purtroppo la moda del nero continua e ci giungono segnalazioni di mozzarelle nere di tortelloni neri serviti nei ristoranti. Tutto ciò è permesso, ma per il piacere di assaggiare un piatto o un cibo di diverso colore, come si è sempre fatto con il risotto al nero di seppia. Una variante cromatica.
Chi ha problemi di meteorismo può assumere il carbone vegetale, evitando però la concomitanza con altri farmaci, attraverso gli integratori regolarmente registrati dal ministero venduti in farmacia ad un prezzo accessibile e senza le calorie del pane.
La conclusione della vicenda è che il pane nero non è permesso e i prodotti di panetteria fine colorati con carbone vegetale non svolgono alcuna funzione attiva sull’organismo. Il colore è solo una forma estetica, un modo di aggiungere una nota diversa a tavola, un effetto marketing proposto a caro prezzo, proprio come il carbone nero della Befana un dolce a base di zucchero come altri che però incanta i bambini.
Anche la scelta adottata da alcuni panificatori, di continuare a vendere pane nero scrivendo sul cartellino prodotto da forno, secondo i nostri esperti non risolve il problema, perché il prodotto resta comunque un pane colorato e il rischio di una sanzione è dietro l’angolo.
(*) Il carbone vegetale è un additivo alimentare riconosciuto dall’Unione europea e classificato con la sigla E153, ricavato dal legno, impiegato come colorante in alcuni alimenti e come ingrediente con funzione salutistica contro il meteorismo negli integratori alimentari. Non esiste quindi un problema di sicurezza ma solo di regole e di quantità.
A conferma della nostra interpretazione, è giunta in redazione una precisazione del Ministero della salute che alla domanda sulla corretta applicazione del Reg.432/2012 (se riguarda esclusivamente gli integratori o anche gli alimenti come biscotti, cereali, pasta, pane…) dice:
“Il regolamento 432/2012 contiene la lista dei claims sulla salute autorizzati ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) 1924/2006. Tali claims valgono per gli alimenti in genere, a parte i casi dove le condizioni stabilite prevedono dei limiti di impiego (il claim della lattasi ad esempio è ammesso solo per gli integratori alimentari)”
Alla domanda sulla possibilità del punto vendita di proporre un alimento come il pane o un surrogato del pane, dei cracker o grissini… con questa indicazione: “il carbone attivo contribuisce la riduzione dell’eccessiva flatulenza post-prandiale. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 1 g di carbone attivo per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 1g almeno 30 minuti prima del pasto e di 1g subito dopo il pasto”, il Ministero della salute ha risposto dicendo che:
“Non è possibile utilizzare il claim del carbone attivo per alimenti diversi dagli integratori. Peraltro l’impiego del carbone attivo come ingrediente per finalità “fisiologiche”, ad oggi, non è ammesso in alimenti diversi dagli integratori alimentari perché richiederebbe una preventiva autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) 258/97 sui novel food”.
Di seguito proponiamo l’ultima nota del Ministero sull’argomento, pubblicata il 15 gennaio.
In relazione alle richieste giunte da più parti sull’impiego nei prodotti alimentari del colorante E153, noto anche come carbone vegetale, si specifica che la normativa vigente non fissa per tale colorante una quantità massima d’impiego ma esso può essere utilizzato alla dose “quantum satis” secondo le buone pratiche di fabbricazione, in quantità non superiore a quella necessaria per ottenere l’effetto desiderato e a condizione che i consumatori non siano indotti in errore.
Nei diversi provvedimenti che disciplinano il settore, l’E153 come altre 15 sostanze è stato raggruppato e indicato come Gruppo II: coloranti alimentari autorizzati quantum satis.
Di seguito una tabella riassuntiva:
Numero E e/o denominazione | Sinonimi | Usi consentiti | Usi vietati |
---|---|---|---|
E153 e/o Carbone vegetale | Nero vegetale | Tutte gli alimenti indicati nell’allegato, Parte E del regolamento UE n.1129/2011 tra cui, ad esempio, i formaggi aromatizzati non stagionati di cui alla categoria 01.7.1, le croste di formaggio commestibili di cui alla categoria 01.7.3, la mostarda di frutta di cui alla categoria 04.2.4.1, i prodotti da forno fini di cui alla categoria 07.2 etc | Tutti gli alimenti riportati nell’allegato, Parte A, tabella n. 2 del regolamento UE n.1129/2011 tra cui, ad esempio, il burro, il formaggio stagionato e non stagionato (non aromatizzato), il pane e prodotti simili, la pasta e gli gnocchi, gli zuccheri, i succhi e nettari di frutta, il sale, succedanei del sale, le spezie e miscugli di spezie, il miele, il malto etc |
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Giornalista professionista, direttore de Il Fatto Alimentare. Laureato in Scienze delle preparazioni alimentari ha diretto il mensile Altroconsumo e maturato una lunga esperienza come free lance con diverse testate (Corriere della sera, la Stampa, Espresso, Panorama, Focus…). Ha collaborato con il programma Mi manda Lubrano di Rai 3 e Consumi & consumi di RaiNews 24
Tutto giusto, tutto esatto…..rimane un solo un dato di fatto aimè…come avvenuto per altre “mode salutistiche” anche questa del “pane nero” o “pizza al carbone vegetale” ha avuto un interessamento da parte della gente poco informata se non, in termin di marketing anche fai da te, veicolata…aumentandone la richiesta e spingendo vari esercenti ad accontentare pur di fare cassetto. Giusto è provvedere e perseguire legalmente chi ancora, a costo di fare cassetto, continua a fomentare questa balla salutista ed anzi cerca escamotage pur di continuare a proporla come pangea…. mi pare però al quanto strano che non partino a tappeto azioni di contrasto da chi preposto, visto che ci sono tanto di insegne, volantini e mezzi comuicativi di vario genere che attestano la preparazione e vendita di questo tipo di prodotto
Articolo molto interessante! L’errore a mio avviso è stato quello di demonizzare il carbone vegetale e farlo passare come sostanza che danneggia la salute invece di considerarlo per quello che effettivamente è per questa tipologia d’impiego, cioè un colorante alimentare di origine naturale al pari di altri. Il fatto che alcuni panificatori ci abbiano speculato sopra è un dato di fatto, ma se il Ministero della Salute fosse stato chiaro sin da subito e non si fosse creato il “caso mediatico” probabilmente non sarebbe successo…
Articolo interessante, mi rimane comunque un dubbio: siamo sicuri che il carbone vegetale non danneggi la salute? Essendo un prodotto della combustione incompleta di sostanze organiche, non potrebbe contenere degli IPA cancerogeni?
Condivido l’opinione di Sara.
Ci sono ancora pochi studi in merito ai benefici e ai possibili effetti delle sostanze derivanti dalla combustione incompleta di per se, cancerogene !
Meglio evitare fino a quando non saranno chiarite le implicazioni fisiologiche derivanti dall’assunzione di “carbone”