Nella seduta notturna del 18 dicembre la Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati ha definitivamente approvato un disegno di legge “sulla trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini”.

Sempre lieti della miglior tutela di uno dei testimoni del Made in Italy, proviamo a capire di che si tratta.

 

La nuova legge si articola in cinque capi, 17 articoli in tutto:

 

1) il capo I (“Norme sull’indicazione dell’origine e classificazione degli oli di oliva vergini”) definisce le modalità per l’indicazione di origine, procedure di accertamento da parte del “Comitato di assaggiatori”, pubblicazione dei risultati delle analisi degli oli di oliva vergini in apposita sezione del portale internet del Ministero delle politiche agricole,

 

2) il capo II (“Norme sulla trasparenza e sulla tutela del consumatore”) precisa il divieto di pratiche commerciali ingannevoli, definisce requisiti di illiceità dei marchi e ipotesi di reato connesse alla fallace indicazione nell’uso del marchio su oli vergini di oliva, chiarisce che il termine minimo di conservazione di tali prodotti non può superare i diciotto mesi dall’imbottigliamento,

 

3) il capo III (“Norme sul funzionamento del mercato e della concorrenza”) richiama i poteri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulle intese restrittive del mercato degli oli di oliva vergini, impone agli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera di rendere accessibili agli organi di controllo e alle amministrazioni interessate le informazioni sull’origine degli oli in questione, subordina le vendite sottocosto ad apposite comunicazioni al Comune ove ha sede l’esercizio di distribuzione,

 

4) il capo IV (“Norme sul contrasto delle frodi”) fissa le responsabilità degli enti di controllo su illeciti amministrativi e notizie di reato, le sanzioni accessorie alla condanna per il delitto di “contraffazione di indicazioni di origine dei prodotti agroalimentari”, rafforza gli istituti investigativine processuali, e impone ai produttori di oli vergini, extravergini, e lampanti l’obbligo di costituire e aggiornare il “fascicolo aziendale”,

 

5) il capo V (“Norme finali”), leit motiv, stabilisce che dall’attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

La gran parte delle disposizioni approvate collide con la normativa europea sull’etichettatura dei prodotti alimentari. Il disegno di legge, a onor del vero, é stato notificato su iniziativa ministeriale* alla Commissione europea il 21.11.2012.

Ciò significa che, a prescindere dalla data dichiarata per l’entrata in vigore della normativa, la sua applicazione è automaticamente sospesa sino al 22 febbraio 2013, fatte salve ulteriori proroghe o diverse valutazioni dell’Esecutivo comunitario, anche a seguito di pareri circostanziati e osservazioni dei Paesi membri.

 

Come spesso accade, al di là delle motivazioni, l’Italia interviene sulla struttura delle norme comuni senza neppure avvertire – se non, tardivamente – il resto dell’Europa.

 

Dario Dongo e Bruno Nobile

 

(*) Procedura stabilita con le direttive 1998/34/CE (e successive modifiche) e 2000/13/CE,  notifica registrata a Bruxelles con il numero 2012/650/I

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Luigi Tozzi
Luigi Tozzi
2 Gennaio 2013 18:30

Carissimo Dario
francamente mi attendo un tuo articolo d’approfondimento per comprendere appieno dove siano le incongruenze con la normativa sull’etichettatura degli oli.

alfredo clerici
alfredo clerici
23 Dicembre 2012 14:40

Caro Dario,
Abitualmente cerco di non commentare mai testi di legge prima della loro pubblicazione in Gazzetta (a volte muoiono prima di nascere).
Temo ( o, per meglio dire, spero) che quest’ultima ideona sia destinata proprio a questo.
Ho scritto anch’io qualcosa sull’argomento nel mio gruppo di Linkedin: Etichettatura presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari
(http://www.linkedin.com/groups/Etichettatura-presentazione-pubblicit%C3%A0-dei-prodotti-4687986?trk=myg_ugrp_ovr)

Benedetta
Benedetta
27 Dicembre 2012 10:31

Ma è così complicato obbligare i venditori di olio a dichiarare la provenienza delle olive? Quando compro olio ci metto delle ore per verificare tutte le etichette. Si passa da quello con "olive italiane" (di provenienza indefinita….Trentino Alto Adige o Sicilia?) a quello biologico con olive sconosciute (immagino turche o greche). Si fa fatica a trovare un olio che sia fatto con olive coltivate dall’azienda agricola di produzione dell’olio….ed abito in Toscana! L’ultima volta alla cooperativa agricola ne ho trovati solo due su una quindicina….

Roberto
Roberto
3 Gennaio 2013 11:53

Se i produttori lo vogliono non è difficile comunicare con precisione la provenienza delle olive utilizzate. Purtroppo la trasparenza non sempre "conviene" ai produttori. Conoscete il progetto Sigillo Informatico? Grazie a questo sistema la provenienza delle olive è sempre garantita dal CNR, insieme alle caratteristiche nutriceutiche del prodotto.

Roberto Pinton
Roberto Pinton
7 Gennaio 2013 09:15

Evidente contrasto con le norme europee a parte, il titolo del disegno di legge, anzichè "Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini", dovrebbe essere "Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, per l’appesantimento del conto economico dei confezionatori degli oli di oliva vergini e per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese tipografiche".

Il comma 2 dell’articolo 17 prevede, infatti, che "La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

Manca del tutto la banalissima previsione "I prodotti condizionati ed etichettati a norma dellâ