Il 6 luglio il Parlamento europeo, nella sessione plenaria di Strasburgo, ha adottato in seconda lettura il testo sulle nuove diciture che dovranno essere presenti sulle etichette dei prodotti alimentari. Il Fatto Alimentare in questi mesi ha seguito con attenzione il travagliato iter del regolamento1 e vi propone le parti salienti di un testo destinato a rinnovare in modo significativo le informazioni destinate al consumatore.

Campo di applicazione. Il regolamento si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli somministrati da ristoranti, mense, ospedali, catering,  nonché i prodotti destinati alla ristorazione (art. 1.3, art. 8.7). Rimangono  esclusi da gran parte delle informazioni obbligatorie gli alimenti pre-confezionati nei supermercati “per la vendita diretta”. Si tratta di una deroga ingiustificata perchè i consumatori continueranno a non avere informazioni importanti sui prodotti come carni, formaggi e salumi, che la grande distribuzione “porziona”,[1] avvolge nel cellophane e colloca sui banchi di vendita accanto a quelli confezionati dal produttore che riportano invece tutte le informazioni (art. 2.2 lettera ‘e’). La regolamentazione per questi alimenti pre-confezionati è affidata ai legislatori nazionali (art. 42.1).

Denominazione di vendita. Come già previsto nella norma in vigore la denominazione di vendita  deve indicare il trattamento subito in fase di lavorazione industriale e precisare se per esempio l’alimento è  in polvere, ricongelato, congelato, surgelato, concentrato, affumicato…. quando l’omissione  della scritta può indurre in errore il consumatore (All. VI, parte A, punto 1).

Le novità:

se l’alimento è stato congelato o surgelato prima della vendita e viene venduto scongelato, la denominazione di vendita deve essere accompagnata dalla scritta “scongelato” ( fatti salvi i casi di scongelamento di singoli ingredienti, di prodotti nei quali il l’abbattimento di temperatura costituisca una fase di processo tecnologicamente necessaria, di alimenti per i quali lo scongelamento non comporta conseguenze negative in termini di sicurezza e qualità: All. VI, parte A, punto 2)

se un ingrediente naturalmente presente nel prodotto  o normalmente utilizzato (es. il latte nel formaggio) è sostituito in parte con un altro ingrediente (es. fibre vegetali), l’ingrediente sostitutivo deve essere indicato accanto alla denominazione di vendita, in caratteri di altezza non inferiore al 75% rispetto a quella del nome del prodotto (All. VI, parte A, punto 4).

la carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti della pesca che  confezionati si presentano sotto forma di filetti, fette oppure porzioni e nel corso della lavorazoine industriale sono stati arricchiti con una quantità di acqua superiore al 5% in peso devono indicarne la presenza, a fianco della denominazione di vendita (All. VI, parte A, punto 4b)

la carne, le preparazioni di carne e i prodotti della pesca che appaiono come una fetta, filetto o porzione ottenuti da un unico pezzo, ma che in realtà sono composti da diversi pezzi di carne/pesce uniti tra loro tramite altri ingredienti (es. additivi o enzimi) devono  specificare che il prodotto è ottenuto dalla combinazione di più pezzi (All. VI, parte A, punto 5a)

gli insaccati devono riportare una specifica indicazione, vicino alla denominazione di vendita, laddove l’involucro non sia edibile (All. VI, parte Ba).

Dimensioni diciture. L’altezza minima dei caratteri tipografici usati nelle etichette per le diciture obbligatorie  è di 1,2 mm (il riferimento  e alla lettera ‘x’ minuscola). Per le confezioni più piccole (con una  superficie   inferiore a 80cm2) l’altezza minima dei caratteri sarà di 0,9mm (art. 13.2-3). La Commissione presenterà ulteriori raccomandazioni per migliorare la leggibilità delle scritte presenti sulle etichette. Il progetto è di proporre  accorgimenti sui colori dei caratteri tipografici , sullo spessore e sul contrasto con lo sfondo, etc. (art. 13.5).

Un folto gruppo di articoli del nuovo regolamento riguarda gli ingredienti:

– Allergeni  La presenza di ingredienti allergenici dovrà venire evidenziata, nella lista degli ingredienti, con accorgimenti grafici differenti rispetto a quello degli altri ingredienti (es. tipo, spessore o colore dei caratteri, art. 21.1). Si dovrà inoltre ripetere il nome dell’allergene quando è  presente in più ingredienti e coadiuvanti tecnologici impiegati nella preparazione dell’alimento (art. 21.1, terzo capoverso).

– Oli e grassi. Queste diciture dovranno venire seguite dalla specifica indicazione della natura degli oli e grassi specificamente utilizzati (es. soia, palma, arachide). Quando si usano miscele, è ammessa la dicitura “in proporzione variabile” in alternativa alla citazione in ordine decrescente di peso (All. VII, parte A, punti 8 e 9).

– Oli e grassi vegetali possono affiancare alla scritta “oli vegetali” la tipologia  (es. palma, soia, mais, cocco… ). Quando si usano miscele, è ammessa la dicitura “in proporzione variabile” in alternativa alla citazione in ordine decrescente di peso (All. VII, parte A, punto 8). Anche nel caso di oli e grassi di origine animale, si può  specificare la specie di provenienza (es. suino, bovino. All. VII, parte B, punti 1 e 2)

– Acqua e ingredienti volatili aggiunti devono essere indicati quando la presenza nel prodotto finito è superiore al 5% . Quando però l’acqua o altri ingredienti volatili sono aggiunti alla carne o  preparazioni a base di carne, a prodotti della pesca non processati e ai molluschi bivalvi non processati (All. VII, parte A, punto 1) l’indicazione è sempre obbligatoria.

– Caffeina. Le bevande diverse da tè, caffé e dai drink a base di tè e caffé che hanno un  tenore di caffeina maggiore di 150 mg/l devono riportare sull’etichetta nello stesso campo visivo del nome – la scritta “Tenore elevato di caffeina” (già introdotta nel 2003)  e l’avvertenza “Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza o nel periodo di allattamento”. Quando agli  alimenti solidi viene aggiunta caffeina non per aromatizzare il prodotto, ma per svolgere una funzione  fisiologica (es. integratori alimentari) dovranno riportare  nello stesso campo visivo del nome la scritta: “Contiene caffeina. Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza”.

 – Aromi. Dovranno comparire nella lista degli ingredienti con il nome di  “aromi” oppure con una dell altre denominazioni previste all’art. 3 del reg. CE 1334/08 (sostanze aromatizzanti, preparazioni aromatiche, aromi ottenuti per trattamento termico, aromatizzanti di affumicatura, precursori degli aromi, ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti). La parola “naturale” è soggetta alle  regole e alle condizioni (aroma naturale di ‘x’, aroma naturale di ‘x’ con altri aromi naturali, aroma naturale) previste  all’art. 16 del citato regolamento (All. VII, parte D).

– Nano-materiali. Viene introdotta una definizione per i nano-materiali ingegnerizzati che si usano nei prodotti classificati come  “novel foods”, e per gli  ingredienti alimentari e gli additivi che hanno queste caratteristiche.

Peso netto. Gli alimenti ricoperti da una glassatura (come  alcuni pesci surgelati ricoperti da uno spesso strato di ghiaccio), devono riportare il  peso netto al netto della glassatura (All. IX, punto 5). 

Data di scadenza e termine minimo di conservazione . La data di scadenza (“da consumarsi entro …”) dovrà essere riportata oltre che sull’imballo esterno anche sulle confezioni  preconfezionate presenti all’interno del prodotto  (All. X, punto 2). La Commissione potrà adottare regole più precise per quanto riguarda l’indicazione del termine minimo di conservazione (“da consumarsi preferibilmente entro …”, art. 24.3).

Data di surgelazione. La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti ittici non lavorati, dovranno indicare  la data della prima surgelazione o del congelamento precisando giorno, mese e anno. (All. 10, punto 2a)

Origine. L’indicazione dell’origine (il luogo di provenienza o del luogo dove il prodotto  ha subito l’ultima trasformazione sostanziale) è obbligatoria quando la sua omissione può indurre in errore il consumatore (come ad esempio quando una mozzarella prodotta in Germania viene venduta in Italia). Le altre novità su questo argomento sono rilevanti.

Le novità:

quando l’origine del prodotto indicata sull’etichetta risulta diversa da quella dell’ingrediente primario,[2] nelle diciture bisogna citare anche questa seconda origine, o comunque precisare la  non coincidenza con l’origine del prodotto. Va detto che  l’indicazione del nome e della sede dell’operatore non si qualifica come “indicazione d’origine”  (art. 25.3). Se per esempio il produttore riporta volontariamente la scritta “made in Italy” su una conserva ma  l’alimento è fatto con materie prime provenienti  dalla Francia o dalla Germania bisogna indicare chiaramente questo aspetto sull’etichetta.

viene introdotto l’obbligo di indicare la provenienza delle carni fresche e congelate delle specie suina, ovina, caprina e di pollame vendute tal quali (art. 25.2). Le   modalità verranno precisate dalla  Commissione entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento. Nell’occasione, dovrà anche valutarsi l’opportunità di estendere l’indicazione obbligatoria di origine anche alla carne usata come ingrediente di prodotti finiti (art. 25.5a-7)

entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento la Commissione dovrà eseguire una valutazione d’impatto in merito all’eventuale estensione dell’obbligo di indicare l’origine ai seguenti prodotti: carni diverse da quelle già soggette all’obbligo in questione, latte, latte utilizzato come ingrediente di prodotti lattiero-caseari, prodotti non trasformati,[3] prodotti mono-ingrediente, ingredienti utilizzati in quota superiore al 50% (art. 25.5).

Informazioni nutrizionali. Tutti i prodotti alimentari preconfezionati, fatte salve rare eccezioni,[4] dovranno riportare in un unico campo visivo sul retro dell’etichetta una tabella nutrizionale con i valori di energia (kcal/kj), grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Questi valori dovranno essere riferiti a 100g/ml ed eventualmente, su base volontaria, alla porzione. La Commissione adotterà, mediante atti delegati, regole sull’espressione per porzione o unità di consumo per alcune categorie di alimenti (art. 32.4). Il valore energetico (kcal) potrà venire ripetuto su base volontaria nel campo visivo principale  riferito a 100g/ml ed eventualmente anche alla porzione (art. 32.2). La ripetizione sul campo visivo principale dei valori relativi a grassi, acidi grassi saturi, zucchero e sale, sarà possibile anche con riferimento esclusivo alla porzione, con facoltà di utilizzare una forma diversa da quella tabellare (art. 32.2.a nuovo): anche in questo caso però, dovrà venire riportato il valore energetico di 100g/ml di prodotto (art. 32.2). Viene esplicitamente ammesso l’utilizzo dei  Reference Intakes (o GDA’s, Guideline Daily Amounts, quantità giornaliere indicative), su base volontaria, per esprimere in termini percentuali il contributo di una porzione di alimento rispetto ai fabbisogni medi quotidiani. Con dovere di precisare che “i valori si riferiscono a un adulto medio (8400kJ/2000kcal)” (art. 31.4.a nuovo). A tal fine viene tra l’altro introdotto un apporto medio giornaliero raccomandato per le proteine, pari a 50g (All. XIII).

La Commissione svilupperà un documento  riferito all’indicazione delle GDA’s rivolte a gruppi specifici di popolazione (art. 35.3.c). In attesa di tali atti, gli Stati membri potranno disporre misure per l’indicazione su base volontaria dei Reference Intake rivolti a gruppi specifici di popolazione (nuovo art. 41.a). La Commissione potrà adottare regole sulle tolleranze relative alle dichiarazioni nutrizionali (art. 30.4, nuovo capoverso). Sono  ammesse  ulteriori  espressioni riferite alle informazioni nutrizionali basate su dati scientifici, accettati dalla maggioranza degli stakeholders, non discriminatorie né in grado di recare ostacolo alla libera circolazione delle merci.

Acidi grassi trans (TFA’s). Entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento verrà redatto un rapporto sulla possibile presenza obbligatoria degli acidi grassi trans nella tabella nutrizionale. Il dossier sarà accompagnato da una proposta legislativa. Sino a quel momento non è consentita l’indicazione dei TFA’s, neppure su base volontaria (art. 29.7).

Legislazione  Le norme nazionali relative a aspetti non ancora regolamentati a livello europeo non devono  ostacolare la libera circolazione delle merci nel Mercato unico, e soprattutto non devono discriminare i prodotti realizzati in altri Paesi  (art. 37.1).

Le bevande alcoliche (>1,2% vol.) soggette ad apposita disciplina comunitaria, restano esentate dagli obblighi di indicazione degli ingredienti e di informazioni nutrizionali. Nei tre anni successivi all’entrata in vigore del regolamento la Commissione pubblicherà una relazione per valutare l’opportunità di aggiungere altre informazioni (valore energetico) (cfr. art. 29.4) e di introdurre una nuova definizione per gli alco-pops  (art. 16.4).

Responsabilità degli operatori. Un grande passo avanti è stato fatto  per definire i ruoli degli operatori. In linea con i criteri stabiliti nel General Food Law (reg. CE n. 178/02), chi appone il proprio nome o ragione sociale o marchio sull’alimento destinato al consumatore finale – sia esso il produttore o il venditore – è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni riportate in etichetta. Per i prodotti che provengono da Paesi extra-UE, il responsabile è l’importatore (art.8).

Informazioni obbligatorie in etichetta. Oltre alle diciture obbligatorie, le indicazioni nutrizionali e quelle relative all’origine ( con le modalità descritte nei successivi paragrafi art. 9.1),  devono essere disposte nello stesso campo visivo dove è collocata la denominazione di vendita, la quantità netta e il titolo alcolometrico.

Simboli. La Commissione  potrà introdurre simboli o pittogrammi in alternativa a parole e numeri relativi alle scritte obbligatorie (art. 9, comma 2-4). E’ anche previsto  il ricorso a  metodi e strumenti alternativi alle etichette (art. 12.3, 3.a).

Legislazione concorrente. Le Istituzioni comunitarie non hanno escluso, come si sarebbe invece dovuto fare in via del tutto prioritaria, la possibilità che gli Stati membri integrino la legislazione con provvedimenti nazionali relativi a singoli prodotti e loro categorie, nelle parti non ancora regolamentate a livello comunitario (capitolo VI). L’unico limite posto per evitare regole troppo locali è il divieto  di varare norme che possono ostacolare la libera circolazione delle merci nel Mercato unico, e soprattutto di discriminare i prodotti realizzati in altri Paesi membri (art. 37.1).

Macellazione rituale.  Le carni di animali soggetti a macellazione rituale (kasher, halal) non devono riportare diciture specifiche. E’ stata accantonata l’ipotesi di imporre l’avviso “prodotto a partire da animale sottoposto a macellazione senza stordimento”, rinviando ogni valutazione nelle prossime normative sul benessere animale.

Micro-confezioni. Quando la superficie  della confezione è inferiore a 10cm2 è sufficiente riportare le notizie essenziali: denominazione di vendita, allergeni eventualmente presenti, peso netto, termine minimo di conservazione (“da consumarsi preferibilmente entro …”) o data di scadenza (“da consumarsi entro …”). L’elenco degli ingredienti può essere indicato anche con altre modalità (ad esempio negli stand di vendita) e comunque deve essere disponibile su richiesta del consumatore.

Bottiglie in vetro . Le  informazioni obbligatorie che devono essere riportate sulle bottigleri di vetro con vuoto a rendere come certe bottiglie di latte o di bibite  di fantasia sono: la denominazione di vendita, allergeni, peso netto, termine minimo di conservazione o data di scadenza, indicazioni nutrizionali (art. 16.1).

Tempi. Il testo dell’accordo verrà tradotto nelle 24 lingue ufficiali e poi  tornerà al Consiglio in autunno per la definizione formale dell’iter legis. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è prevista per la fine anno . Il regolamento entrerà in vigore nei venti giorni successivi alla pubblicazione, e le nuove regole saranno applicate nei tre anni che seguiranno (cinque anni per quanto riguarda le informazioni nutrizionali). Tutti i prodotti etichettati in conformità alle regole in vigore sino alla data di applicazione del nuovo regolamento potranno venire commercializzati sino all’esaurimento delle scorte (art. 54.1).

Dario Dongo da Strasburgo 

Con un particolare ringraziamento agli amici Marco Mongillo e Domenico Stirparo, per la preziosa collaborazione nell’analisi del testo

 


[1] A proposito di deroghe ingiustificate a favore della GDO, vale la pena ricordare che il legislatore europeo ha esentato la grande distribuzione anche dall’applicazione delle regole igieniche supplementari stabilite a garanzia della sicurezza dei prodotti di origine animale (reg. CE n. 853/04, regolamento c.d. Igiene 2)

[2] Per ingrediente primario va inteso sia l’ingrediente prevalente (>50%) sia l’ingrediente caratterizzante (QUID). (Art. 2, par. 2, lett. o)

[3]  Unprocessed foods, come definiti nel reg. CE n. 852/04 (c.d. regolamento Igiene 1)

[4] Sono esenti dagli obblighi di informazione nutrizionale i prodotti non trasformati, quelli soggetti al solo processo di maturazione, l’acqua, le erbe e le spezie, il sale, gli edulcoranti artificiali, il caffé, il tè e le erbe infusionali che non contengano ingredienti diversi dagli aromi, gli aceti, gli aromi, gli additivi, i coadiuvanti di processo, gli enzimi, le gelatine, i preparati per confetture, i lieviti, le gomme da masticare, le mini-confezioni (la cui una superficie più ampia sia inferiore a 25cm2)

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Fabio Pancrazi
Fabio Pancrazi
11 Dicembre 2011 10:38

In Italia io penso si stia diffondendo un ‘sistemino’ per aggirare i problemi legati all’iter di registrazione di un farmaco e al giro di vite che hanno subito ultimamente da parte dell’EFSA gli integratori (lunedì 5 dicembre u.s., infatti, i rappresentanti dei 27 Stati membri riuniti nel Comitato permanente per la catena alimentare, hanno sostenuto il progetto della Commissione Europea sull’adozione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite, da utilizzare sui prodotti alimentari).
Io ho trovato due preparazioni uso orale (sciroppi per la tosse, con grindelia, piantaggine, ecc.), Grintuss di Aboca e Mucovit Fluxus di Erbavita, registrate come â

Roberto La Pira
Roberto La Pira
5 Gennaio 2013 10:56

Aguglia- Non è obbligatorio indicare l’origine della carne di maiale. Le aziende che lo vogliono possono però indicare l’origine volontariamente sull’etichetta.

pierluigi
pierluigi
4 Gennaio 2013 08:09

scusate ma nei supermercati dove si vende carne di suino fresca tipo zamponi salsicce mi dicono che la riconoscibilità ed il luogo di produzione non sono obbligatori. rimango basito, ma è vero? dove devo andare per avere chiarificazioni in merito? grazie e saluti pierluigi.