Il 28 febbraio 2024, il Parlamento europeo ha adottato il nuovo regolamento sulle Indicazioni Geografiche (IG) relative a vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, ed esteso alle Specialità Tradizionali Garantite (STG) e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli. Stiamo parlando di quei simboli utilizzati su prodotti che hanno un’origine geografica specifica e possiedono qualità o reputazione collegate al territorio. Quali le novità?
Indicazioni geografiche: le novità
In primo luogo, il Regolamento prevede un rafforzamento del ruolo dei consorzi del settore agroalimentare che aumenteranno i poteri decisionali e la capacità di pianificazione. Ad essi saranno anche attribuiti nuovi incarichi come ad esempio la promozione dell’enoturismo.
In secondo luogo, si prevede una maggiore protezione delle indicazioni geografiche, sia per il commercio online sia sui mercati tradizionali. Per il mercato online, all’interno del quale si registrano un numero crescente di contraffazioni, è previsto il blocco automatico dei domini che utilizzano illegalmente i nomi delle indicazioni geografiche (misure cosiddette di geoblocking).
L’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) istituirà un sistema di allerta proprio per questo scopo. Inoltre, il Regolamento vieterà l’uso di menzioni tradizionali (che quindi non verranno concesse) che richiamano l’indicazione geografica di altri Stati membri, ove si possa ingenerare confusione nei consumatori. In altri termini non sarà possibile ottenere (e quindi usare) una menzione tradizionale simile o confondibile con altra menzione tradizionale già riconosciuta.
Il caso ‘Prošek’
Si pensi al caso ‘Prošek’ scoppiato negli anni scorsi e ancora non risolto. Nel dicembre 2013, il Ministero dell’Agricoltura croato presentò, per un vino passito, la richiesta di registrazione del termine ‘Prošek‘ come “menzione tradizionale”, ossia come espressione usata per indicare che il prodotto è contrassegnato da una denominazione che attesta particolari qualità collegate ad una certa zona geografica. La domanda avanzata dalla Croazia è stata presa in seria considerazione e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE (leggi qui il nostro articolo sul Prošek). Ciò nonostante la preesistenza (già dal 2009) delle confondibili DOC e DOCG ‘Prosecco’.
Ove la richiesta croata venisse accolta (cosa teoricamente possibile) si genererebbe verosimilmente un fenomeno di italian sounding. Ciò consiste nell’evocare – per un certo prodotto del settore food and beverages – le apparenze fonetiche (e spesso anche visive) di un prodotto italiano al fine di risultare più appetibile sui mercati esteri, ove più facilmente si può verificare la confusione anche a causa della minore conoscenza della lingua italiana e del prodotto originale, con possibili conseguenti minori vendite dei prodotti nazionali e con lesione dell’immagine degli stessi. L’entrata in vigore delle nuove regole dovrebbe scongiurare il rischio che si ripetano episodi come quello del ‘Prošek’
Il registro europeo delle indicazioni geografiche
In terzo luogo, un ruolo centrale sarà attribuito all’EUIPO. Presso l’Ufficio per la proprietà intellettuale sarà istituito un registro europeo delle indicazioni geografiche che contribuirà a facilitare la difesa delle denominazioni nei contesti internazionali. Anche le procedure di registrazione per le nuove indicazioni geografiche saranno più semplici e sarà fissato un termine di sei mesi per il controllo delle nuove.
Infine, sono previste norme per aumentare la trasparenza. Per questo si richiederà a tutti i consorzi di redigere e rendere pubblico un rapporto di sostenibilità che espliciti l’impatto ambientale e sociale delle rispettive indicazioni geografiche.
Sempre nell’ottica di una maggiore trasparenza sono previste regole precise per l’etichettatura degli alimenti trasformati che contengono come ingrediente un prodotto con l’indicazione geografica. Le aziende potranno utilizzare la denominazione (anche nella pubblicità) solo se l’ingrediente con simbolo IG è presente in quantità sufficiente (che dovrà comunque essere riportata in etichetta) tale da conferire una caratteristica essenziale e se nello stesso prodotto non viene utilizzato un altro ingrediente paragonabile a quello con il marchio IG.
Infine, si prevede che i nomi dei produttori compaiano vicino ai simboli delle indicazioni geografiche sia sull’etichetta del prodotto che sui relativi imballaggi.
Una volta che il Consiglio avrà adottato formalmente il regolamento, questo sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrerà in vigore 20 giorni dopo. Il procedimento potrebbe quindi concludersi nell’aprile 2024.
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Avvocato presso WST Law & Tax Firm. Da oltre 25 anni si occupa di marchi, brevetti, know how, design, influencer marketing, e-commerce, concorrenza sleale, pubblicità, diritto d’autore, software, diritto delle nuove tecnologie.
Ecco perché, secondo me, è sempre essenziale l’indicazione della provenienza delle uve e la zona di produzione…
Speriamo che non venga meno, poi se uno vuole spendere 3,50 € per un bel bottiglione da 1 litro e mezzo di vino rosso è libero…