Nell’e-book L’etichetta avevamo annotato che il legislatore europeo, nell’elencare le normative di carattere generale da ricomprendere nel nuovo regolamento sull’informazione al consumatore relativa ai prodotti alimentari (reg. UE n. 1169/2011), aveva dimenticato la cosiddetta “direttiva lotto”.

A scanso di equivoci, il 16 dicembre 2011 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale L 334 la direttiva 91/2011/UE relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita a cui appartiene una derrata alimentare. La direttiva conferma l’obbligo di inserire il codice di lotto sulle etichette dei prodotti alimentari preconfezionati.

Il provvedimento abroga e perciò sostituisce la previgente direttiva 1989/396/CEE (recepita in Italia mediante decreto legislativo 27.1.1992 n. 109), “direttiva lotto”, senza introdurre modifiche sostanziali.

L’operatore quindi continua ad avere l’obbligo di indicare un codice alfanumerico, liberamente scelto, per contrassegnare la partita dei prodotti alimentari e garantire l’efficacia delle operazioni di ritiro e richiamo degli alimenti nel caso si presentino eventuali problematiche di sicurezza alimentare.

Il General Food Law presume che il rischio si estenda all’intera partita o lotto a cui appartiene il singolo prodotto ritenuto insicuro, salvo diversa prova contraria (reg. CE n. 178/02, art. 14).

È quindi compito del produttore, ogni volta che abbia anche solo il fondato timore di un rischio per una partita già al di fuori del suo controllo (per esempio, perché già consegnata ai clienti):

– attivare immediatamente il ritiro commerciale (vale a dire, il fermo nella catena logistica e il ritiro dagli scaffali);

– eseguire una immediata notifica all’autorità sanitaria competente (ASL);

– informare i consumatori, se il prodotto è già esposto sugli scaffali dei punti vendita, precisando: tipo di prodotto/referenza/confezione, marchio, partita o lotto (da identificarsi eventualmente con il termine minimo di conservazione o con la data di scadenza) e motivo del ritiro (es. frammenti di plastica);

– richiamo pubblico quando le altre iniziative non sono sufficienti a garantire un elevato livello di sicurezza della salute. In questo caso bisogna invitare i consumatori ad non utilizzare il prodotto e restituirlo al punto vendita, oltre che fornire eventuali raccomandazioni su come comportarsi anche attraverso numeri verdi. Ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 178/02.

C’è però una nota dolente: riguarda i prodotti preconfezionati sul punto vendita (o in locali attigui) che, oltre a essere esentati dalla quasi totalità delle nuove informazioni obbligatorie per le etichette, compresi il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, sono esentati anche dall’indicazione del codice di lotto.

Da questa esenzione conseguirà, inevitabilmente, la difficoltà di procedere a ritiri o richiami mirati in caso di rischio di sicurezza su alimenti confezionati nei supermercati.

Si spera che ci sia un intervento del legislatore nazionale, come appare doveroso nell’interesse dei consumatori, per colmare il vuoto di disciplina che il legislatore comunitario ha riservato questi prodotti.

Dario Dongo

foto: Photos.com

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Fabio
Fabio
12 Gennaio 2012 14:03

Purtroppo quella dei prodotti preconfezionati ai fini della vendita immediata negli esercizi di vendita e la loro esenzione dal riportare dati fondamentali in etichetta e/o sul cosiddetto cartello informativo , costituisce una tematica di non secondo piano sia per la corretta e trasparente informazione dovuta agli acquirenti , sia per le problematiche da voi citate relative al ritiro/richiamo di prodotti non conformi .

Inoltre , attenendosi al tenore letterale dell’articolo 16 del D.lgsvo 109/92 (come modificato dal D.lgsvo 181/03) anche i prodotti preconfezionati di grossa pezzatura destinati alla vendita previo frazionamento sarebbero esentati dall’obbligo di riportare a seconda dei casi o il termine minimo di conservazione o data di scadenza .

Fortunatamente la stragrande maggioranza dei produttori appone le indicazioni di cui sopra pur non sussitendo un obbligo cogente .

Il problema potrebbe subentrare nella fase successiva del preconfezionamento ai fini della vendita immediata nell’esercizio di vendita .

Cioè nei casi in cui il venditore non riporta la data di consumabilita perche non prevista per siffatta tipologia e da un esame più accurato venga accertato che il produttore e/o confezionatore , pur non essendovi obbligato l’abbia apposta sull’originaria confezione del prodotto alimentare di grossa pezzatura e questa sia stata superata .

In questi casi a mio parere pur essendo un indicazione a carattere non obbligatorio il suo superamento non esime il venditore che si appresti al confezionamento ai fini della vendita immediata da eventuali illeciti a carattere penale e/o amministrativo .

Da ultimo vi sono alcune sentenze della cassazione civile che hanno confermato verbali di contestazione per la mancata apposizione del TMC o della data di scadenza anche per questa categoria di prodotti

Con i migliori

Saluti

TDP Fabio Ratti