packaging, supermercato etichetta Francia indicazione di origine
Informazioni salutistiche
Informazioni salutistiche e nutrizionali sulle etichette: il Governo dispone le sanzioni.

Meglio tardi che mai, il governo italiano ha messo a punto il regime sanzionatorio specifico sulle  violazioni del reg. (CE) n. 1924/06, su “nutrition & health claims”. Ma c’è poco da rallegrarsi, e vediamo perché.

Le indicazioni nutrizionali e salutistiche relative ai prodotti alimentari, in oltre dieci anni di applicazione delle regole europee, sono state oggetto di sorveglianza in Italia da parte dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM), il cosiddetto Antitrust. L’AGCM, pur avvalendosi dell’arbitrio di non dare seguito a diverse segnalazioni (provenute anche da Il Fatto Alimentare), ha comunque censurato in modo esemplare le pratiche commerciali scorrette portate avanti da alcuni colossi con campagne pubblicitarie milionarie. Basti pensare a un caso storico come la pronuncia su Alixir di Barilla e quella più recente su Vivident, Happydent, Daygum e Mentos).

Il decreto legislativo 21 gennaio 2017 sottrae competenza all’Antitrust per attribuirla in via esclusiva all’Amministrazione sanitaria, senza occuparsi né di integrare le competenze giuridiche dei funzionari di quest’ultima, né di garantirle mediante appositi programmi di formazione e aggiornamento. Così che i pubblici veterinari, medici e tecnici della prevenzione si troveranno oberati da nuovi compiti il cui esercizio è tutt’altro che semplice. Con l’ulteriore rischio di vedere l’apparato della giustizia amministrativa intasato dai ricorsi “a pioggia” sulle contestazioni.

Quel che è peggio tuttavia è l’appiattimento delle sanzioni, il cui importo massimo – poche decine di migliaia di euro – pare essere un incentivo, anziché un deterrente, alla violazione delle regole da parte dei grandi operatori che potranno semplicemente accantonare a bilancio il “rischio multe” in misura tanto prevedibile quanto contenuta rispetto ai ritorni degli investimenti nelle pubblicità più azzardate. Viceversa, le stesse sanzioni applicate senza alcuna proporzione alle dimensioni del business possono mettere in crisi le imprese artigiane e piccole/medie imprese per ingenua disattenzione ai numerosi dettagli da seguire ogni qualvolta si faccia cenno anche solo al valore nutrizionale dei prodotti.

informazioni salutistiche e nutrizionali
Sono previste sanzioni quando le “informazioni salutistiche e nutrizionali” in etichetta sono carenti o imprecise

Le pene stabilite nel decreto possono venire cumulate, poiché ciascuna di esse si associa a una diversa violazione delle norme. Alcuni esempi:

– “nutrition claim” (e “claim” comparativi) non ammessi, o in difetto dei requisiti prescritti, da 3 a 12 mila euro,
– “health claim” non autorizzati, da 6 a 24 mila euro; “health claim” al di fuori delle condizioni stabilite, da 3 a 12 mila euro,
– affermazioni generiche sulla salubrità dell’alimento non sostenute da “claim” specifici autorizzati, da 5 a 10 mila euro,
– carenza di dichiarazione nutrizionale in etichetta di alimenti che rechino “informazioni salutistiche e nutrizionali”, da 2 a 16 mila euro,
– indicazioni salutistiche non accompagnate da richiamo all’importanza di una dieta equilibrata, dosi e modalità d’impiego, avvertenze particolari, da 5 a 20 mila euro,
– citazione di pareri di medici o loro associazioni, riferimenti espliciti a quantità o percentuali di perdita di peso, insinuazione di dubbi sul mantenimento della salute in carenza di consumo del prodotto, da 5 a 40 mila euro.

È poi prevista l’ipotesi di sospensione della licenza in base alla quale la violazione è stata commessa, nel caso di reiterazioni e tenuto conto della loro gravità, per un periodo tra i 10 e i 20 giorni.

Per la disamina completa del decreto, e il suo testo, si veda questo articolo. La nostra squadra di FARE (email info@fare.email) è a disposizione per la consulenza su questa e altre materie.

gift dario dongo

logo-fare

 

 

 

© Riproduzione riservata

sostieni

Le donazioni si possono fare:

* Con Carta di credito (attraverso PayPal). Clicca qui

* Con bonifico bancario: IBAN: IT 77 Q 02008 01622 000110003264

 indicando come causale: sostieni Ilfattoalimentare.  Clicca qui

0 0 voti
Vota
1 Commento
Feedbacks
Vedi tutti i commenti
ezio
ezio
20 Febbraio 2017 19:36

Nutro molte perplessità sui principi e gli scopi di queste normative confuse, contraditorie e spesso inefficaci non solo per prevenire, ma anche per punire gli abusi frequenti dei claim salutistici.
In Italia si può reclamizzare e vendere effetti salutisti spinti di acque minerali e yogurt medicinali, mentre per i farmaci omeopatici, vendibili con ricetta medica solo in farmacia, l’unica dicitura consentita è:
“Medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate” e senza indicazione della posologia.
Naturalmente l’acqua super minerale miracolosa non fa concorrenza a nessun farmaco, lo yogurt terapeutico la fa ma è stranamente tollerato, mentre l’omeopatico è un grosso concorrente farmacologico e quindi nessuna autorizzazione perché è solo acqua santa, ma non approvata.
Quindi i principi ispiratori delle normative se a volte sembrano un poco confusi ed incoerenti, forse non lo sono e che ci manca la chiave di lettura.